Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28684 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 28684 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/11/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 7451/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 1880/2020 depositata il 07/09/2020, udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha impugnato il silenzio rifiuto avverso la domanda presentata per ottenere il rimborso dell’imposta di registro pretesa dall’RAGIONE_SOCIALE in relazione al mandato senza rappresentanza, conferitogli da COGNOME NOME, per la vendita di un immobile (con contestuale trasferimento della proprietà dal mandante al mandatario). Tale imposta è stata effettivamente corrisposta per il tramite del AVV_NOTAIO in data 10 marzo 2014, al quale soltanto l’Amministrazione ha notificato, in qualità di coobbligato solidale, l’atto impositivo e nei cui confronti soltanto si è formato il giudicato all’esito di un giudizio a cui l’odierno ricorrente è rimasto estraneo.
Il ricorso è stato rigettato in primo grado per difetto di legittimazione del ricorrente.
L’appello del contribuente è stato rigettato. Nella sentenza della Commissione tributaria regionale si legge «giustamente i giudici di primo grado di giudizio hanno rilevato la carenza di legittimazione ad agire del contribuente, il quale aveva chiesto la ripetizione della somma pagata da un altro soggetto. Diversamente opinando, ciò violerebbe il divieto del ne bis in idem , per di più con carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Il fatto che il AVV_NOTAIO rogante abbia adempiuto un’obbligazione tributaria, cui era tenuto solidalmente anche il contribuente, è irrilevante ai fini della legittimazione ad agire, ciò rilevando unicamente per i rapporti in
essere tra gli obbligati in solido, senza coinvolgimento dell’ente impositore ormai soddisfatto».
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente.
4.Si è costituita con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE, concludendo per il rigetto del ricorso.
5.La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.
Risulta depositata una memoria del ricorrente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha denunciato, con un unico motivo, la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., degli artt. 81 e 100 cod.proc.civ. e 77 del d.P.R. n. 131 del 1985, ritenendo che il contribuente, che ha rimborsato al coobbligato solidale l’imposta pagata, sia legittimato a chiederne il rimborso, come riconosciuto da Cass., 12 marzo 2015, n. 5016 e dalla risoluzione dell’RAGIONE_SOCIALE n. 90 del 2013, oltre che munito di interesse ad agire, visto che altrimenti sopporterebbe il carico di una imposta non dovuta.
Nel ricorso si è evidenziato che la pretesa tributaria non può considerarsi cristallizzata nei confronti dell’obbligato principale, stante la mancata notifica di un atto impositivo nei suoi confronti e l’inopponibilità del giudicato formatosi nei confronti del condebitore solidale. Si è, inoltre, ribadita l’illegittimità della pretesa tributaria in ordine ad un trasferimento immobiliare che, essendo strumentale all’adempimento di un mandato, non determina alcun arricchimento a favore del mandatario, al pari di quello che viene effettuato dai fiducianti alla fiduciaria, risultando irrilevante il conferimento del potere del mandatario di determinare il prezzo -questione non affrontata nella sentenza impugnata.
Il ricorso deve essere rigettato, in quanto la sentenza impugnata ha fatto applicazione di un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.
Come già chiarito più volte da questa Corte, in tema di imposta di registro, è legittima la notificazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta effettuata dall’Amministrazione finanziaria nei confronti del AVV_NOTAIO che ha registrato l’atto, poiché lo stesso, ai sensi dell’art. 57 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, è obbligato al relativo pagamento in solido con i soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, mentre l’Amministrazione ha la facoltà di scegliere l’obbligato al quale rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l’avviso anche agli altri. Il pagamento effettuato dal AVV_NOTAIO comporta, inoltre, la definizione del rapporto tributario anche nei confronti dei predetti soggetti, i quali non possono chiedere il rimborso dell’imposta, dovendosi presumere che siano stati informati della notifica ed abbiano deciso di non impugnare l’avviso di liquidazione, ma, eventualmente, hanno titolo per far valere le proprie ragioni opponendosi all’azione di regresso o di rivalsa del coobbligato adempiente (Cass., Sez. 5, 21 febbraio 2007, n. 4047 e Cass., Sez. 6-5, 2 luglio 2014, n. 15005). In altre parole, l’istituto della solidarietà consente al creditore di rivolgersi indifferentemente a ciascuno dei debitori per ottenere il soddisfacimento del credito, ma il debitore escusso (in questo caso il AVV_NOTAIO) ha regresso verso gli altri coobbligati per il recupero della parte da essi dovuta: è in questa sede che il ricorrente avrebbe dovuto far valere le proprie eccezioni, mentre, secondo quanto allegato, si è limitato alla restituzione della somma corrisposta dal AVV_NOTAIO.
Né tale orientamento è scalfito da quello secondo cui il AVV_NOTAIO rogante, operando quale mero responsabile d’imposta estraneo al rapporto tributario ed obbligato in solido con i contraenti, al solo fine di facilitare l’adempimento in virtù di una relazione che non è
paritetica, ma secondaria e dipendente, non è legittimato alla richiesta di rimborso, ove si assuma l’indebito pagamento, in quanto i contribuenti effettivi sono solo le parti sostanziali dell’atto (Cass., Sez. 5, 21 giugno 2016, n. 1255 e n. 12759). Invero, la negazione della legittimazione del AVV_NOTAIO al rimborso dell’imposta pagata, quale mero responsabile, non si traduce affatto nel riconoscimento della legittimazione del contribuente a pretendere tale rimborso. La legittimazione del contribuente, soggetto passivo dell’imposta, a pretenderne il rimborso può sussistere, difatti, in presenza di un pagamento spontaneo da parte del responsabile d’imposta, ma non certamente in presenza di un pagamento che sia conseguito ad un atto impositivo divenuto inoppognabile per la mancata impugnazione o che sia coperto, ormai, da un giudicato, con la definitiva chiusura del rapporto tributario nei confronti dell’Amministrazione tributaria.
Neppure è pertinente l’altro precedente invocato dal ricorrente a sostegno RAGIONE_SOCIALE sue difese (Cass., Sez. 6-5, 12 marzo 2015, n. 5016, secondo cui, in tema di imposta di registro, il AVV_NOTAIO rogante che, in sede di rogito di compravendita immobiliare si sia avvalso della procedura di registrazione telematica, ai sensi del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, è responsabile d’imposta ma, come stabilito dall’art. 57 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, i soggetti obbligati al pagamento del tributo restano le parti sostanziali dell’atto medesimo, alle quali, pertanto, è legittimamente notificato, in caso d’inadempimento, l’avviso di liquidazione).
Il rigetto di tale motivo, che ha ad oggetto la questione della legittimazione, risulta assorbente rispetto ad ogni profilo di merito, che, difatti, non è stata esaminato neppure dalla sentenza impugnata.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di cassazione:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 2.500,00, oltre alle spese prenotate a debito;
ai sensi dell’art.13, comma 1quater , del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 26/09/2024.