Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2696 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2696 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 07/02/2026
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
Liberato COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO – rel. –
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
Ud. 26/11/2025
REGISTRO – DINIEGO RIMBORSO COOBBLIGATO IN REGRESSO
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8489/2022 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (c.f. NUMERO_DOCUMENTO), quale incorporante la società RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore dott. NOME AVV_NOTAIO NOME, giusta procura speciale in autentica notarile dr. NOME COGNOME in Bologna (rep. n. 78.394 -racc. n. 6.968) del 29 settembre 2014, rappresentata e difesa, come da procura speciale nomina poste in calce al ricorso, dagli avv.ti prof. NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME COGNOME NOME (c.f. CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore.
– INTIMATA – per la cassazione della sentenza n. 2615/22/2021 della Commissione tributaria regionale della Puglia -Sezione distaccata di Lecce -, depositata in data 22 settembre 2021, non notificata.
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 26 novembre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia – per come riepilogato dalla ricorrente è il diniego di rimborso della somma di 183.027,95 €, a suo tempo versata dalla RAGIONE_SOCIALE (poi incorporata nella RAGIONE_SOCIALE) a titolo di imposta di registro della sentenza n. 1783/2003 del Tribunale di Lecce.
RAGIONE_SOCIALE, dopo il pagamento della predetta imposta, otteneva dalla coobbligata pro quota (RAGIONE_SOCIALE) il rimborso del 50% (pari a 89.683,70 €) dell’importo versato.
Successivamente, all’esito della definitiva declaratoria di nullità della menzionata sentenza oggetto di tassazione, la RAGIONE_SOCIALE (coobbligata, che aveva versato alla RAGIONE_SOCIALE, in via di regresso, il 50% dell’imposta dovuta) avanzava richiesta di rimborso dell’intero importo versato dalla coobbligata RAGIONE_SOCIALE.
Detta richiesta di rimborso, restata senza esito, venne sollecitata dalla RAGIONE_SOCIALE, cui seguiva, questa volta, il provvedimento di diniego oggetto di causa.
Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Puglia -per quanto ora interessa -rigettava (nella fase
rescissoria del giudizio di revocazione) l’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza di primo grado, assumendo che, «In presenza di coobbligati in solido, più esattamente ex obbligati (il tributo originariamente dovuto era stato assolto), legittimato a chiedere il rimborso è solo colui che lo ha versato» (così nella sentenza in esame impugnata), non configurandosi l’ipotesi di una solidarietà attiva .
Il Giudice regionale osserva, quindi, che «la RAGIONE_SOCIALE non è mai stata creditrice del rimborso, non avendo mai versato il tributo» (così nella pronuncia impugnata), negando, poi, la sussistenza di un mandato a riscuotere, in quanto non allegato, nè tantomeno provato.
Con ricorso notificato in data 2 marzo 2022 RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione contro la menzionata pronuncia sulla base di un unico motivo, illustrato poi con memoria ex art. 380bis .1. c.p.c., depositata il 14 novembre 2025.
L’ RAGIONE_SOCIALE è restata intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di impugnazione la ricorrente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 37, 57 e 77 d.P.R. n. 131/1986, in combinato disposto con gli artt. 1219, 1292, 1308, secondo comma, e 2966 c.c., affermando che:
«la RAGIONE_SOCIALE, in quanto parte in causa nel giudizio che aveva messo capo alla sentenza del Tribunale di Lecce oggetto di imposizione e destinataria anch’essa dell’avviso di liquidazione , quale coobbligata in solido al pagamento dell’imposta con la RAGIONE_SOCIALE – rivestiva certamente la qualifica di contribuente ai
sensi dell’art. 57 del D.P.R. n. 131/1986 e, pertanto, ed a prescindere dal soggetto che aveva eseguito materialmente il pagamento dell’imposta poi rivelatasi non dovuta, era assolutamente legittimata a richiedere il rimborso de quo»;
-« come diffusamente esposto dalla parte contribuente in seno al proprio atto di appello che ‘la legittimazione a chiedere il rimborso non va determinata in base a colui che effettua materialmente il pagamento, perché ‘una volta estinta l’obbligazione tributaria l’eventuale diritto al rimborso non può che competere al soggetto destinato ad essere definitivamente inciso dalla pretesa’ (così Cass. Sez. Trib., 8 marzo 2006, n. 4954), in considerazione del fatto che ‘in tema di imposta di registro, il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 77, limita il diritto al rimborso RAGIONE_SOCIALE somme corrisposte in eccedenza al ‘contribuente’ ed al ‘soggetto nei cui confronti la sanzione è applicata’, unici interessati alla corretta determinazione dell’imposta’ (così Cass., Sez. Trib., 30 ottobre 2007, n. 22918)» (v. pagina n. 12 del ricorso);
«In tal senso deponendo inequivocabilmente il chiaro tenore degli artt. 37 e 77 del D.P.R. n. 131/1986 laddove identificano nel ‘ contribuente ‘ e non già in ‘ colui che ha effettuato il pagamento ‘ il destinatario del loro precetto normativo» (così a pagina n. 13 del ricorso).
2. Il ricorso va respinto.
Come ben noto alla ricorrente, per averla richiamata nella memoria illustrativa, questa Corte di recente ha ribadito, con valutazioni qui condivise, che:
-«In base all’art. 77 d.P.R. 131/86: <>»;
– «Si è in proposito osservato (Cass. n. 6864/23 con ulteriori richiami) come quella in esame costituisca una previsione che muove dalla individuazione nel contribuente del soggetto passivamente legittimato alla prestazione tributaria e, con ciò, nel soggetto titolato a chiedere il rimborso dell’imposta non dovuta e dei relativi accessori, <>, aggiungendosi poi che questa conclusione <>»;
– la circostanza del pagamento effettuato, a seguito dell’originaria attività di liquidazione dell’ufficio dal ricorrente non può essere superata in ragione del fatto che (anche) l’istante «fosse <> in quanto tenuta in via solidale al pagamento dell’imposta di registro inizialmente liquidata, dovendosi in proposito tenere distinti i diversi piani (invece indebitamente sovrapposti dalla ricorrente) della legittimazione tributaria passiva al versamento dell’imposta liquidata con quello della legittimazione attiva ad
ottenere il rimborso, quest’ultimo invece correlato – come detto -al regime dell’indebito ed all’effettivo versamento (definitorio dell’intera posizione creditoria dell’Amministrazione) dell’imposta chiesta in restituzione»;
«La qualità di contribuente, ex art. 77 cit., è condizione sì necessaria, ma non sufficiente, per ottenere il rimborso» (così Cass. n. 4302/2024).
Va aggiunto che non è utile alle ragioni della contribuente il riferimento al passaggio di tale ultima pronuncia nella parte in cui aveva preso in considerazione l’ipotetico tema (non trattato in assenza di allegazione) della reale ed indebita incisione patrimoniale per effetto del concreto esercizio del regresso pro quota da parte della solvens.
E ciò per la dirimente circostanza che l’istanza avanzata dalla ricorrente non risulta essere stata proposta in via autonoma, per effetto del pagamento dalla stessa ( rectius dalla società RAGIONE_SOCIALE poi incorporata) effettuato, ma si è legata, si è agganciata a quella inoltrata dalla coobbligata RAGIONE_SOCIALE, tanto da essere qualificata dalla stessa ricorrente come sollecito di pagamento della prima richiesta.
In tal senso risulta chiarissima l’indicazione contenuta nel ricorso nella parte cui in cui viene precisato che «Stante il protrarsi dell’inerzia dell’Amministrazione Finanziaria (ndr. rispetto alla prima richiesta di rimborso avanzata dalla RAGIONE_SOCIALE in data 16 aprile 2008), con successiva istanza del 23 settembre 2009, la RAGIONE_SOCIALE sollecitava il rimborso RAGIONE_SOCIALE somme indebitamente e ingiustificatamente trattenute dall’Ufficio, facendo riferimento alla
precedente istanza di rimborso inoltrata da RAGIONE_SOCIALE» (v. pagina n. 3 del ricorso).
Si spiega così la ragione per la quale il Giudice regionale abbia ritenuto -in termini non contestati che l’agire della RAGIONE_SOCIALE, diretto a conseguire il rimborso della somma versata dalla RAGIONE_SOCIALE, sollecitato da tale ultima società (non in via autonoma, ma) in termini riferiti alla prima istanza (ed oggetto, tale sollecito, del diniego di cui si discute), non fosse stato giustificato dalla sussistenza di un mandato (che doveva essere rilasciato dalla ricorrente) a riscuotere il rimborso dell’intera somma versata a titolo di imposta di registro dalla RAGIONE_SOCIALE.
Risulta, quindi, non pertinente il richiamo alla parte «definitivamente incisa dall’onere economico del prelievo per effetto del regresso esercitato dalla RAGIONE_SOCIALE» (così nella memoria ex art. 380bis , 1, c.p.c.), avendo la RAGIONE_SOCIALE richiesto a rimborso all’RAGIONE_SOCIALE una somma (l’intera imposta) che non aveva versato all’Ufficio, senza ricevere mandato dalla società che aveva eseguito il pagamento e la ricorrente sollecitato un rimborso di cui l’originaria richiedente non aveva diritto.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE riflessioni sopra sviluppate, il ricorso va respinto.
Non vi è luogo a statuizione sulle spese del presente grado di giudizio, non avendo l’RAGIONE_SOCIALE svolto difese.
Va, nondimeno, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il
ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002, se dovuto .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME