Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9337 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9337 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso R.G. n. 23389-2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresen tata e difesa dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende ope legis
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 93/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del l’UMBRIA , depositata l’1 /3/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/3/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME
COGNOMECOGNOME;
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE (di seguito la Società) propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del l’Umbria, in sede di rinvio da Cass. n. 7249/2016, aveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 149/2010 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Perugia in accoglimento del ricorso proposto avverso atto di diniego di rimborso dell’imposta di bollo per Euro 241.646,18 come evidenziato nella dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale di cui alla denuncia del 26 luglio 2005, rilevando la tardività dell’istanza, essendo decorso il termine previsto dall’art. 37, comma 3, d.P.R. 642/1972 dal giorno del pagamento, effettuato dall ‘ incorporata Banca dell’Umbria1462 s.p.a. con modello NUMERO_DOCUMENTO in data 31 dicembre 2004, per il che la richiesta andava presentata entro il 31 dicembre 2007, mentre RAGIONE_SOCIALE S.p.A. aveva presentato ricorso sostenendo che il termine triennale decorreva dalla data della denuncia e non da quella del pagamento;
l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
la ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva;
CONSIDERATO CHE
1.1. con unico mezzo la Società denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli artt. 15 e 37 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 per avere la Commissione tributaria regionale dichiarato la decadenza della contribuente con riguardo all’istanza di
rimborso della versata tassa sull’imposta di bollo in quanto proposta oltre il termine di tre anni dalla data del pagamento;
1.2. la censura va accolta;
1.3. richiamando i principi di diritto, che il Collegio condivide, già affermati da questa Corte (ordinanza n. 21006/2022), ed applicabili anche alla presente fattispecie, l’art. 15, co. 8 e 9, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, prevede che il contribuente può rinunziare all’autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale mediante la comunicazione di dichiarazione scritta all’amministrazione finanziaria e la presentazione della dichiarazione consuntiva per la liquidazione dell’imposta dovuta nel periodo compreso dal 1° gennaio al giorno di efficacia della rinunzia, provvedendo al versamento dell’imposta risultante dalla liquidazione definitiva nei venti giorni successivi alla notificazione della liquidazione;
1.4. l’art. 37, del citato decreto, rubricato «termini di decadenza rimborsi» prevede, al primo comma, che «l’Amministrazione finanziaria può procedere all’accertamento RAGIONE_SOCIALE violazioni alle norme del presente decreto entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione»; al terzo comma stabilisce che «la restituzione RAGIONE_SOCIALE imposte pagate in modo virtuale e RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni amministrative deve essere richiesta entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento»;
1.5. nella vicenda in rassegna è pacifico che: la contribuente era stata originariamente autorizzata al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale; la disdetta dall’autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale era stata comunicata dalla contribuente all’amministrazione finanziaria il 26 luglio 2005; la dichiarazione consuntiva per la chiusura dell’autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale era stata presentata dalla contribuente all’Amministrazione finanziaria in pari data, evidenziando l’ammontare complessivo dell’imposta versata in eccedenza nella misura di Euro 241.646,18; era stato dunque emanato dall’Amministrazione finanziaria l’avviso di liquidazione definitiva, riconoscendo un’eccedenza di imposta versata nella misura dianzi indicata;
l’istanza di rimborso di tale eccedenza era stata presentata dalla contribuente all’Amministrazione finanziaria il 29 aprile 2008; il diniego di rimborso era stato comunicato dall’amministrazione finanziaria alla contribuente il 2 dicembre 2009, adducendo la presentazione dell’istanza dopo oltre tre anni dal giorno del pagamento della tassa, effettuato in date comprese tra l’ 1 marzo 2004 ed il 31 dicembre 2004;
6. ciò posto, la dichiarazione consuntiva non è equiparabile ad una vera e propria istanza di rimborso dell’imposta versata in eccedenza, dovendo richiamarsi sul punto la sentenza di questa Corte n. 1132/2013, secondo cui nella dichiarazione di cui di discute «… si delinea esclusivamente la base imponibile ai fini della successiva liquidazione del debito tributario, sicché non è possibile evincere da esse soltanto una manifestazione di volontà idonea a tenere luogo dell’istanza di rimborso» (così Cass. 1132/2016 cit.);
1.7. in effetti, alla luce del combinato disposto dei commi 5 e 9 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, la dichiarazione consuntiva per la chiusura dell’autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale assume un valore meramente ricognitivo dell’imposta dovuta e di quella versata secondo la liquidazione provvisoria del contribuente, spettando in via esclusiva all’amministrazione finanziaria la liquidazione definitiva del saldo (attivo o passivo) tra l’imposta dovuta e l’imposta versata;
1.8. ne consegue che l’eventuale credito del contribuente per l’eccedenza di imposta versata diventa certo, liquido ed esigibile soltanto dopo la liquidazione definitiva dell’amministrazione finanziaria, dalla cui comunicazione il termine triennale di decadenza può cominciare a decorrere, mentre prima di tale momento il credito del contribuente non è liquido, né è esigibile, per cui non è concepibile la preventiva proposizione di un’istanza di rimborso;
1.9. applicando i suddetti principi al caso in esame, le condizioni di liquidità e di esigibilità del credito della contribuente sono coincise con la liquidazione definitiva predisposta dall’amministrazione in data successiva al 26 luglio 2005, con la quale è stato riconosciuto il credito della Società per l’eccedenza di imposta versata;
1.10. a tale epoca si è, dunque, verificato il presupposto per la restituzione secondo il congegno operativo di liquidazione previsto dall’art. 15 del d.P.R. 642/1972, rendendo così possibile l’esercizio del diritto al rimborso nel predetto termine decadenziale di tre anni;
1.11. alla stregua di tali riflessioni, deve allora riconoscersi che nella specie tra la comunicazione del provvedimento di liquidazione (effettuata in data successiva al 26 luglio 2005, circostanza incontestata) e la presentazione dell’istanza di rimborso (29 aprile 2008) non è decorso un termine eccedente il triennio, con la conseguente mancata decadenza della contribuente dalla ripetibilità dell’eccedenza di imposta versata;
1.12. il Giudice d’appello non si è pertanto uniformato ai predetti principi, avendo ritenuto che l’istanza di rimborso era stata presentata dopo l’irreversibile maturazione della decadenza a decorrere dalla data di pagamento dell’imposta di bollo ;
quanto sin qui illustrato comporta l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata;
inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, primo comma, cod. proc. civ., con l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente;
considerata la mancanza di un consolidato orientamento di legittimità si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali RAGIONE_SOCIALE fasi di merito e di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso della contribuente; compensa le spese di merito e di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da