Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2939 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2939 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 06/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso n.15011/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso da ll’avv. NOME COGNOME (pec EMAILpec.ordineavvocaticataniaEMAILit);
-ricorrente –
E
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore ,;
-intimata- avverso la sentenza n.10711/2021 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, pronunciata il 25 novembre 2021, depositata in data 1 dicembre 2021 e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
tributi
NOME COGNOME ricorre con due motivi contro l’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha rigettato il ricorso della contribuente per l’ottemperanza della sentenza n. 3935/06/18, con cui era stato riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso del 90 per cento delle imposte versate per Irpef relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, in seguito al riconoscimento dei benefici fiscali spettanti ai soggetti colpiti dal sisma siciliano del 1990.
L ‘ufficio aveva erogato solo la metà dell’importo in oggetto, ritenendo che il comando giudiziale dovesse essere coordinato, in fase esecutiva, con il sopravvenuto art. 16-octies, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, entrato in vigore il 13 agosto 2017, il quale ha operato una decurtazione del 50% dei rimborsi per il caso in cui l’ammontare delle somme eccedesse le complessive risorse all’uopo stanziate .
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 22 gennaio 2025, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 -bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197.
NOME COGNOME ha depositato memoria ai sensi dell’art.380 bis.1 c.p.c., insistendo per l’accoglimento del ricorso e la condanna di controparte alle spese, con attribuzione al difensore antistatario.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo, il ricorrente denunzia, in relazione all’art.360, primo comma, n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come modificato dapprima dal menzionato art. 16-octies del d.l. n. 91/2017, quindi dall’art. 29, comma 1, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n.8, del
Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 settembre 2017, e degli artt. 81 e 111 Cost. in combinato disposto tra loro.
1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia, in relazione all’art.360, primo comma, n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 3 e 53 Cost., per il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte dell’amministrazione finanziaria .
Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto, con assorbimento del secondo.
La C.t.r. non si è attenuta ai principi affermati da questa Corte, dai quali non vi è ragione di discostarsi; in particolare, conviene qui ribadire il principio di diritto, enunciato da Cassazione civile sez. trib., 19/05/2022, (ud. 18/05/2022, dep. 19/05/2022), n. 16289, e da Cassazione civile sez. trib., 19/05/2022, (ud. 18/05/2022, dep. 19/05/2022), n. 16290, per il quale «Nel giudizio tributario di ottemperanza di cui all’art. 70, d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice dell’ottemperanza, adì to dal contri buente per l’esecuzione del giudicato scaturente da decisione ricognitiva del diritto al rimborso delle imposte per effetto di benef ì ci fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati a i sensi dell’art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014 come modificato dall’art. 16 -octies, d.l. n. 91 del 2017 e dall’art. 29, d.l. n. 162 del 2019 – e, in caso di verificata incapienza, deve attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare piena esecuzione alla decisione del giudice di merito, ivi compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei princ ì pi costituzionali e convenzionali, alcuna possibile falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati».
Anche la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, con riferimento ai limiti introdotti dalla ‘legge Pinto’, ha affermato il principio secondo il quale la mancanza di risorse finanziarie non può costituire di per sé sola la ragione per non adempiere un debito riconosciuto giudizialmente (Corte EDU, 29.3.2006, COGNOME c. Italia, § 90; cfr. anche Corte EDU, 21.12.2010, Gaglione c. Italia, § 35. 17).
Il contenimento della rilevanza dei limiti di stanziamento alla sola fase procedimentale di attuazione del rimborso corrisponde anche ad un’ interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, per evitare la possibile disparità di trattamento, contrastante con l’art. 3 Cost., che verrebbe altrimenti a crearsi tra i contribuenti i quali, per effetto dell’art. 9, comma 17, della n. 289 del 2002, non hanno versato il 90% dell’IRPEF di cui agli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992,godendo integralmente della relativa agevolazione, ed i contribuenti che, avendo a loro volta diritto allo stesso beneficio, hanno invece integralmente versato l’IRPEF relativa ai medesimi periodi, e debbono pertanto anch’essi poter recuperare interamente il 90% dell’imposta, pagato in eccedenza .
In accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 22 gennaio 2025