Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29229 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29229 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 11237/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , domiciliata ope legis in INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
-ricorrente – contro
COGNOME NOME
-intimata – avverso la sentenza n. 9380/2021 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata in data 22 ottobre 2021 e non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
tributi
L ‘RAGIONE_SOCIALE ricorre con un unico motivo contro COGNOME NOME, che è rimasta intimata, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, indicata in epigrafe, che ha accolto l’appello del contribuente, in controversia avente ad oggetto il diniego tacito dell’istanza di rimborso del 50 per cento dell’ Irpef versata dalla contribuente negli anni dal 2002 al 2005 in conseguenza degli eventi sismici calamitosi verificatisi nella provincia di Catania.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 10 ottobre 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 -bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197.
CONSIDERATO CHE:
1.1. Con l’unico motivo, l’RAGIONE_SOCIALE denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 21, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546; dell’articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602; dell’articolo 1, comma 1011, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (come novellato dal disposto dell’articolo 36bis , del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n.31); del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 luglio 2008; la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 18, 19, 22, 27, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata è incorsa nella violazione RAGIONE_SOCIALE norme indicate, nella parte in cui ha ritenuto tempestiva l’istanza di rimborso presentata dal contribuente in data 31.12.2010. La C.t.r., correttamente, ha ritenuto applicabile alla fattispecie, la disposizione residuale di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, la quale stabilisce che «La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non
può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione >>. Tuttavia, il Collegio ha errato nell’individuare il dies a quo dal quale far decorrere il calcolo del termine biennale previsto dal predetto articolo 21, il quale non può trovare il suo presupposto nella proroga al 31 dicembre 2008, prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 luglio 2008, per cui il termine di due anni scadrebbe il 31 dicembre 2010, quanto piuttosto dalla data di entrata in vigore della legge n.31/2008 che, in sede di conversione del decreto – legge 31 dicembre 2007, n.248, ha modificato il comma 2 dell’articolo 36bis , del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.248, con la proroga di un anno (dal 30 giugno 2007 al 30 giugno 2008), del termine di cui all’articolo 1, comma 1011, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
Sostiene la ricorrente che la predetta legge 28 febbraio 2008, n.31, è entrata in vigore il 1° marzo 2008, per cui il termine biennale di cui all’articolo 21, è scaduto il 1° marzo 2010, con conseguente tardività RAGIONE_SOCIALE istanze di rimborso presentate in data 31 dicembre 2010.
In ogni caso, secondo l’amministrazione finanziaria , anche volendo ritenere che il dies a quo vada individuato in data 30 giugno 2008 (termine entro il quale versare l’ammontare dovuto in una o più rate, per accedere alla definizione agevolata), il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso sarebbe comunque scaduto il 30 giugno 2010 e la domanda di rimborso presentata dalla contribuente odierna resistente in data 31 dicembre 2010 sarebbe ugualmente tardiva.
Da tali considerazioni discende, secondo la ricorrente, l’illegittimità della sentenza impugnata per aver violato, ulteriormente, il disposto di cui all’art. 27 d.lgs. n. 546/1992, avendo i giudici di secondo grado dichiarato ammissibile il ricorso introduttivo, pur
mancando una tempestiva istanza di rimborso idonea alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile.
1.2. Il motivo è fondato e va accolto.
Il comma 1011 dell’unico articolo della legge Finanziaria per il 2007 consente ai soggetti interessati dagli eventi calamitosi che si sono verificati il 29 ottobre 2002 nei comuni della provincia di Catania, di definire in via agevolata entro il 30 giugno 2008 la propria posizione fiscale e contributiva.
Il beneficio si è reso necessario per rimettere in termini tutti i soggetti interessati dal sisma dell’ottobre 2002 che, una volta cessato il periodo di sospensione, non hanno tempestivamente adempiuto alle obbligazioni tributarie e contributive. Ciò in ragione RAGIONE_SOCIALE incertezze sia nell’ an che nel quantum generate a seguito RAGIONE_SOCIALE varie proroghe di sospensione e di ripresa dei versamenti che si sono susseguite nel tempo.
I soggetti sopra individuati potevano regolarizzare la propria posizione effettuando, entro il 30 giugno 2007, gli adempimenti tributari relativi ai periodi di imposta sospesi (la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari ha operato dal 29/10/2002 al 15/12/2005).
Nel caso di specie, la contribuente aveva già adempiuto ai propri obblighi tributari e, a seguito dell’introduzione della norma agevolativa, ha chiesto il rimborso di quanto non più dovuto sulla base dello ius superveniens .
L’estensione con effetto retroattivo dei benefici non toglie che solo ex post i versamenti eseguiti dal contribuente per gli anni indicati siano divenuti in parte indebiti.
Sulla sopravvenienza del carattere in parte indebito dei versamenti effettuati dal contribuente, la C.T.R. ha fondato l’applicazione, nella fattispecie per cui è causa, del termine di decadenza di cui all’art. 21
del d.lgs. n. 546 del 1992 anziché del maggior termine previsto dall’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, peraltro in conformità con il consolidato indirizzo di questa Corte (Cass., sez. 6 – T, Ordinanza n. 32309 del 11/12/2019, Rv. 656467 -01; Cass., Sez. T, Sentenza n. 3575 del 16/02/2010, Rv. 611761 -01).
Pertanto il termine applicabile all’istanza di rimborso è quello bien nale, previsto dall’art.21 d.lgs. n.546/1992, con decorrenza dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione, successivamente al versamento (cioè il momento di entrata in vigore della legge n. 296/2006 in data 1° gennaio 2007 ex art. 1, comma 1364, l. n. 296/2007, come affermato in fattispecie analoga da Cass. n. 26380/2023).
L’istanza del la contribuente, dunque, era tardiva, in quanto presentata solo in data 31/12/2010 e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio per aver violato, ulteriormente, il disposto di cui all’art. 27 d.lgs. n. 546/1992, avendo i giudici di secondo grado dichiarato ammissibile il ricorso introduttivo, pur mancando una tempestiva istanza di rimborso idonea alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile.
In accoglimento del ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE, la Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l’originario ricorso del la contribuente.
Compensa le spese dei gradi di merito.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l’originario ricorso del contribuente.
Compensa le spese dei gradi di merito.
Condanna parte contribuente al pagamento in fav ore dell’RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma in data 10 ottobre 2023