Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4528 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4528 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ;
– ricorrente
–
contro
COGNOME ;
– intimato
–
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, n. 3992/5/2021 depositata il 3 maggio 2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.Il contribuente impugnava in data 2.8.2011 il silenzio rifiuto sulla propria istanza di rimborso, depositata il 29.12.2010, volta ad ottenere l’eccedenza tra IRPEF, IRAP e IVA versate negli anni 2002, 2003, 2004 e 2005 e ciò in virtù dell’art. 1, comma 1011, l. n. 296/2006 per soggetti residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2002.
La CTP, estinto il giudizio limitatamente all’IVA, accoglieva il ricorso.
SISMA 2002
La CTR, adìta in grado d’appello dall’Agenzia, riteneva la tempestività dell’istanza di rimborso, il ricorso dei requisiti e respingeva il gravame.
L’Agenzia delle entrate propone, così, ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, mentre il contribuente è rimasto intimato.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente .
1.1. Il motivo è infondato in quanto si ha motivazione parvente solo allorché dalla stessa non sia possibile evincere l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla propria decisione, mentre nella specie si ricava che il giudice d’appello ha anzitutto operato un’equiparazione tra il caso in rilievo e la relativa disciplina e l’interpretazione di quella inerente all’evento sismico del 1990. Quindi la stessa ha ritenuto sussistenti i requisiti richiesti dal regolamento de minimis, in particolare ritenendo sufficiente l’autocertificazione prodotta, ed ha quindi accolto la domanda , implicitamente rigettando l’eccezione di decadenza veicolata con il motivo di appello.
Col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 21, d.lgs. n. 546/1992 e 38, d.p.r. n. 602/1973, nonché dell’art. 1, comma 1011, l. n. 296/2006 e 36 bis, d.l. n. 248/2007.
Il motivo è fondato.
Effettivamente questa Corte ha affermato che ‘In tema di rimborso di versamenti effettuati in relazione ad imposte dirette non dovute, la disciplina di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, che prevede la possibilità di presentare la relativa richiesta entro il termine di quarantotto mesi, si applica esclusivamente se tali versamenti non risultavano dovuti fin dall’origine; quando, invece, il diritto alla restituzione sia sorto in data posteriore a quella del pagamento dell’imposta, è applicabile l’art. 21, comma 2, del d.lgs.
n. 546 del 1992, disposizione di carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo cui l’istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione’ (Cass. 11/12/2019, n. 32309). Tale pronuncia è conforme ad un costante orientamento (cfr. Cass. 20/12/2012, n. 23589, secondo cui ‘vertendosi in tema di rimborso di versamenti effettuati per imposte dirette non dovute e tali divenute in forza di normativa successiva al pagamento – la dedotta decadenza va riferita, non alla disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 evocato dall’Agenzia ricorrente, ma a quella, residuale, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, che prevede la decadenza nel termine di due anni dalla data del pagamento o, se posteriore, da quella in cui è si è verificato il presupposto della restituzione (cfr. Cass. 3575/10, 10838/05)’.
Ne consegue che il termine decadenziale applicabile alla fattispecie, in cui l’importo era originariamente dovuto ed è divenuto rimborsabile solo a seguito dello jus superveniens sopra richiamato è appunto quello biennale.
1.2. In ordine alla determinazione del dies a quo dal quale computare il termine per il rimborso, per un’analoga vicenda (sisma 1990), è stato via via prorogato il termine per la definizione agevolata delle imposte dirette (nei limiti del 10 %) per gli anni 19901992, fino a portarlo al 31 marzo 2008 a mezzo dell’art. 3 -quater, comma 2, d.l. 31 dicembre 2007, n. 248. In seguito, a mezzo della norma di natura interpretativa (Cass. n. 5498/2020, ma già Cass., n. 6644/2019, Cass., n. 4291/2018, Cass. n. 18205/2016) portata dall’art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014, si è espressamente stabilito che coloro che avessero versato, per i ridetti anni d’imposta, un importo maggiore del 10 %, avrebbero avuto diritto al rimborso da instarsi nel termine biennale decorrente dall’entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248.
Va a questo punto notata la diversa decorrenza del termine indicato dalla disposizione per l’istanza di rimborso rispetto a quello per definire in via agevolata il debito fiscale (stabiliti rispettivamente nella data di entrata in vigore -1° marzo 2008 ed in quella direttamente stabilita dalla norma -31 marzo 2008).
In effetti, una volta assicurata la ratio che giustifica la concessione del beneficio sia a chi non abbia assolto all’obbligo tributario, sia a chi l’abbia assolto, essendo entrambi colpiti dall’evento naturale considerato pregiudizievole (cfr. Cass. 14 maggio 2014, n. 19037, relativa all’estensione della ratio in parola propria della legislazione inerente al sisma Sicilia 1990, anche a quella relativa all’analogo evento che interessò la Puglia e le Marche, e con richiamo di quanto già stabilito dalla giurisprudenza con altri, analoghi eventi, cfr. Cass. nn. 3832 e 12083 del 2012 in ordine agli eventi alluvionali avvenuti in Piemonte nel 1994), sulla base dell’evidente differenza tra le due situazioni, in quanto in un caso si tratta di far decorrere un ordinario termine per la presentazione dell’istanza di rimborso, mentre nell’altro si tratta di stabilire un termine entro cui porre in essere una serie di attività volte a regolarizzare la propria posizione fiscale, ivi compreso il versamento delle necessarie somme di denaro.
Venendo al caso che ne occupa inerente al sisma del 2002, in proposito l’art. 1, comma 1011, della l. n. 296/2006, stabilisce che ‘1011. Ai soggetti destinatari dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005, interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania, stabilita per l’anno 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2005, e’ consentita la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2007, relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l’ammontare dovuto
per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia’ eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalita’ di rateizzazione. Per il ritardato versamento dei tributi e contributi di cui al presente comma si applica l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ancorché siano state notificate le cartelle esattoriali’.
Dunque, anche in questo caso è stato previsto il beneficio della definizione agevolata, e anche qui sussiste la stessa ratio che giustifica il diritto al rimborso, con decorrenza differita stante il perdurante stato di emergenza per tutto il 2006.
Anche qui però analoghe considerazioni giustificano la differenziazione circa il termine di decorrenza per l’istanza di rimborso (da individuarsi anche in questo caso con la data di entrata in vigore della norma), in ragione della differente situazione, rispetto a quello individuato per gli adempimenti riconnessi alla definizione agevolata (individuato anche qui direttamente dalla legge, nel 30 giugno 2007).
Così stando le cose, ed essendo la l. n. 296/2006 entrata in vigore in data 1° gennaio 2007 (cfr. art. 1, comma 1364, l. n. 296/2006), ne deriva che l’istanza di rimborso presentata in data 29 dicembre 2010 risulta tardiva. (cfr.Cass.n.36482 del 29/12/2023).
Da tanto deriva l’accoglimento del ricorso e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. la causa va decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo avverso il diniego all’istanza di rimborso.
Le spese dei gradi di merito vanno integralmente compensate tra le parti mentre quelle di questo giudizio vanno poste a carico della parte intimata, soccombente.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge l’originari o ricorso proposto dal contribuente.
Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito.
Condanna l’intimato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 1 .700 per compensi oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2025