Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 867 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 867 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31409/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente-
contro
NOME (c.f. CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (c.f. CODICE_FISCALE) , rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
-controricorrenti- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Siracusa n. 7418/4/2020, depositata il 16/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il 12 febbraio 2009 i contribuenti NOME COGNOME e NOME COGNOME, residenti in Francoforte (SR), avevano presentato ricorso contro il silenzio rifiuto rispetto a un’istanza di rimborso IRPEF, ILOR e CSSN per gli anni 1990, 1991 e 1992, ai sensi dell’art. 9, comma 17 , legge n. 289 del 2002, risalente al 30 novembre 2004.
1.1 Con la sentenza n. 2016/2015 la CTP di Siracusa rigettava la domanda di rimborso. La disposizione richiamata, intesa a riequilibrare le conseguenze patrimoniali negative dell’evento sismico del 13-16 dicembre 1990, comporta il sorgere ex post a favore del contribuente che ha versato l’intero importo RAGIONE_SOCIALE imposte, il diritto di ripetere l’importo versato in eccedenza rispetto alla percentuale del 10%. Il contribuente deve però fornire la prova, ai sensi dell’art. 2967 c.c. , del proprio diritto al rimborso mentre i ricorrenti non avevano dimostrato il pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte. Il pagamento rientra fra i fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALE domanda, che devono essere provati dal contribuente, senza che l’amministrazione abbia l’onere di contestare espressamente i fatti.
1.2 Con la sentenza impugnata n. 7418/2020 la CTR RAGIONE_SOCIALE Sicilia, sezione staccata di Siracusa, accoglieva l’appello dei due contribuenti , riconoscendo il diritto al rimborso RAGIONE_SOCIALE somma di euro 39.976,55, pari al 90% RAGIONE_SOCIALE imposte dirette versate. Dopo aver premesso che l’istanza di rimborso era tempestiva perché il dies a quo per chiedere il rimborso decorre dalla data (1° marzo 2008) di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge n. 31 del 2008, per la previsione normativa dell’art. 1, comma 665 , legge n. 190 del 2014, il giudice di secondo grado evidenziava che la parte non può perdere il diritto al rimborso per non essere riuscita a dimostrare i pagamenti in quanto ‘la prova dei versamenti effettuati si trovava materialmente nell’altrui disponibilità’. La parte non sempre dispone né ha modo di procurarsi la prova di quanto dedotto: ‘ affidare la risoluzione RAGIONE_SOCIALE controversie al principio generale dell’art. 2697 c.c. non sempre rappresenta la soluzione idonea a garantire il risultato più giusto’.
Avverso la sentenza ricorre l’RAGIONE_SOCIALE con quattro motivi, rispetto al quale NOME COGNOME e NOME COGNOME resistono con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE eccepisce la violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 19, 22 e 27 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. perché il ricorso introduttivo avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, anche d’ufficio, per mancanza di prova dei versamenti RAGIONE_SOCIALE imposte di cui era stato chiesto il rimborso. L’istanza di rimborso non era valida e pertanto inidonea alla formazione del silenzio-rifiuto.
Con il secondo motivo di ricorso , introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., l’RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 1, 2 e 7 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 115 c.p.c., in quanto il giudice fornisce un’interpretazione abrogante dell’art. 2967 c.c., esonerando i contribuenti dall’onere di provare l’effettivo pagamento dei tributi oggetto RAGIONE_SOCIALE richiesta di rimborso.
Con il terzo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c. , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. perché con le controdeduzioni aveva dedotto che le imposte di cui era stato chiesto il rimborso derivavano dall’esercizio , da parte di soggetti titolari di partita iva, di un’attività d’impresa : ‘La CTR non si è pronunciata in alcun modo su tale deduzione, limitandosi a rigettare la richiesta di rimborso quanto alle somme asseritamente versare dal contribuente a titolo di I VA’.
Con il quarto motivo l’RAGIONE_SOCIALE eccepisce la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17 , legge n. 289 del 2002, dell’art. 1, comma 665 , legge n. 190 del 2014, degli artt.
107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europe a, dei principi stabiliti dalla Commissione UE con la Decisione C (2015) 5549 final del 14 agosto 2015 e dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. perché le somme oggetto RAGIONE_SOCIALE domanda di rimborso attengono a redditi d’impresa sicché il relativo rimborso si risolve in un aiuto di Stato incompatibile con la disciplina UE. La Commissione Europea ha concluso la procedura d’indagine formale sui casi di aiuto di Stato dichiarando incompatibili con l’ordinamento comunitario alcune agevolazioni fiscali, comprese quella dell’art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002. La giurisprudenza successiva ha stabilito che occorre verificare se il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de m í nimis applicabile (Regolamento UE n. 1407/2013 RAGIONE_SOCIALE Commissione Europea 18/12/2013). La possibilità che un aiuto di Stato possa essere usufruito anche da titolari di partita iva è riconosciuta solo in presenza di condizioni tassative, con onere RAGIONE_SOCIALE prova a carico del contribuente.
I primi due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente, attenendo entrambi alla prova che i contribuenti avrebbero dovuto fornire, sia pure in sedi diverse, non sono accoglibili anche se la motivazione del giudice di appello deve essere corretta con riferimento alle considerazioni svolte sull’art. 2697 c.c. Non è condivisibile l’affermazione che l’istanza di rimborso fosse inammissibile, né la CTR avrebbe dovuto respingere la richiesta di rimborso per la genericità RAGIONE_SOCIALE domanda. Non è che, come sostiene il giudice di merito, il principio sulla distribuzione dell’onere RAGIONE_SOCIALE prova sia soggetto a deroghe ma l’Amministrazione ha l’obbligo di collaborare con il contribuente e deve tener conto RAGIONE_SOCIALE documentazione già a sua disposizione, senza limitarsi a contestazioni generiche.
5.1 L’art. 9, comma 17, RAGIONE_SOCIALE n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003), ha introdotto, per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia, individuati ai sensi dell’articolo 3
dell’ordinanza 21 dicembre 1990 del RAGIONE_SOCIALE, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute a titolo di tributi e contributi, la possibilità di definire in maniera automatica la loro posizione nei confronti dell’Erario relativa agli anni 1990 – 1992 versando, entro il 16 marzo 2003 (termine poi prorogato), l’intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10%. L’art. 1, comma 665, RAGIONE_SOCIALE legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), ha in seguito espressamente previsto che, nel caso in cui i contribuenti avessero già versato le imposte per il triennio 1990-1992 d’importo superiore a quello previsto dall’art. 9, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge n. 289 del 2002, potessero ottenere il rimborso di quanto pagato in eccesso, con esclusione di quelli che svolgevano attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione era stata sospesa nelle more RAGIONE_SOCIALE verifica RAGIONE_SOCIALE compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione europea – sempre che avessero presentato l’istanza di rimborso ai sensi dell’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992. Il termine di due anni per la presentazione RAGIONE_SOCIALE istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge n. 31 del 2008 di conv. del d.l. n. 248 del 2007. È poi intervenuto l’art. 16octies , comma 1, lett. b, del d.l. n. 91 del 2017, inserito in sede di conversione dalla legge n. 123 del 2017, il quale, oltre a specificare che il diritto al rimborso spetta ai titolari di redditi di lavoro dipendente ed ai titolari di redditi equiparati o assimilati a questi ultimi in relazione alle ritenute subite, sempre con esclusione dei soggetti che svolgono attività d’impresa, ha anche introdotto limiti quantitativi allo stesso, aggiungendo che esso deve essere erogato, nei limiti RAGIONE_SOCIALE spesa autorizzata.
5.2 L’art. 10 , comma 1, stat. contrib. richiede che i rapporti tra contribuente e Amministrazione siano improntati ai principi di collaborazione e buona fede. L’obbligo dell’Amministrazione di
prendere posizione sui fatti dedotti dal contribuente è più stringente di quello che grava, secondo le regole ordinarie, sulla parte convenuta. Ribadendo il più generale principio dell’art. 18, comma 2, legge n. 241 del 1990, l’art. 6, comma 4, stat. contrib., prevede che i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, siano acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’Amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre Pubbliche Amministrazioni ed aggiunge che l’Amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti. Con specifico riferimento alle istanze di rimborso, questa Corte ha affermato che, qualora il contribuente, che agisca per il rimborso di tasse o diritti non dovuti, eccepisca che i documenti comprovanti il pagamento, o la richiesta di rimborso, siano in possesso dell’Amministrazione, questa è tenuta a pronunciarsi in modo specifico e motivato sul punto, perché, in difetto, il giudice potrà desumere elementi di prova da tale comportamento (Cass. 20648/2025, Cass. 17749/2025, Cass. 17197/2025, Cass. 23666/2023 e Cass. 13822/2018).
5.3 Con una disposizione, ritenuta norma d ‘ interpretazione autentica (Cass. 5167/2020), l ‘ art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014, ha previsto per coloro che abbiano versato imposte per il triennio 19901992 per un importo superiore al 10% in ragione del beneficio concesso con l’art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002, il diritto al rimborso dell’eccedenza . I ntervenendo sull’art. 1, comma 665, cit. il legislatore ha stabilito una specifica disciplina per regolamentare il dritto al rimborso, che rafforza, nello specifico settore, gli obblighi di collaborazione e buona fede tra Amministrazione tributaria e contribuenti . L’art. 16 -octies d.l. n. 91 del 2017, inserito dalla legge di conversione n. 123 del 2017, ha apportato all’articolo 1, comma 665, cit. le seguenti integrazioni: «Il contribuente che abbia tempestivamente presentato un’istanza di rimborso generica ovvero
priva di documentazione e, per gli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992, non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 ottobre 2017 può integrare l’istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso. Successivamente al 30 ottobre 2017, gli uffici dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE richiedono i dati necessari per il calcolo del rimborso, che devono essere forniti entro sessanta giorni dalla richiesta, ai contribuenti che abbiano tempestivamente presentato un’istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per gli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992, non abbiano presentato le dichiarazioni dei redditi e non abbiano provveduto all’integrazione». Da tale disposizione discende che la domanda di rimborso priva di documentazione allegata e, quindi, in sostanza, la carenza di prova per determinare an e quantum del rimborso, non costituiscono di per sé motivo di rigetto o d ‘ inammissibilità dell’istanza, giustificando piuttosto un confronto con l’Ufficio e la possibilità d ‘ integrazione dei documenti (Cass. 13771/2019).
5.4 Qualora l’amministrazione non assuma un comportamento collaborativo in sede procedimentale, non può sfruttare il proprio precedente contegno in sede processuale. Il ricorrente che impugni il silenziorifiuto formatosi sull’istanza di rimborso di quanto pagato in eccedenza rispetto alle agevolazioni concesse alle vittime degli eventi sismici del 1990, è onerato di allegare l’ an ed il quantum RAGIONE_SOCIALE pretesa. A fronte dell’ allegazione del contribuente, tuttavia, l’Amministrazione che intenda negare il diritto al rimborso deve prendere specifica posizione con riferimento ad entrambi gli elementi costitutivi, allegando precisi fatti impeditivi, estintivi o modificativi. Venendo in rilievo informazioni a sua disposizione , l’Amministrazione deve chiarire se il contribuente ha presentato o meno la dichiarazione dei redditi per gli anni che interessano ed eventualmente dedurre l’eventuale omesso versamento RAGIONE_SOCIALE somme oggetto RAGIONE_SOCIALE domanda di rimborso. È solo a questo punto
che grava sul contribuente l’onere di documentare quanto dichiarato e quanto corrisposto, ma a tal fine questi potrà anche provare che i documenti necessari siano stati trasmessi all’Amministrazione medesima e quindi in suo possesso (Cass. 17749/2025).
6. Il terzo motivo è fondato. Nonostante non sia comprensibile nella parte in cui fa riferimento a un generico rigetto di rimborso RAGIONE_SOCIALE somme versate a titolo di IVA (nessun riferimento all’ IVA è presente nella sentenza impugnata), nelle controdeduzioni l’RAGIONE_SOCIALE aveva sollevato la questione RAGIONE_SOCIALE mancanza sussistenza dei presupposti del rimborso per i soggetti titolari di partita d’iva e sul punto il giudice di secondo grado omette completamente di pronunciarsi. Ricorre la violazione dell’articolo 112 c.p.c. quando manchi del tutto la pronuncia del giudice del merito (cd. omessa pronuncia) sulla domanda (o su un capo di essa) o su un’eccezione ritualmente proposte: « i vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo RAGIONE_SOCIALE controversia sono assai diversi. Con il primo si lamenta la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’ art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c., (quindi, né con la denuncia di violazione di norme di diritto sostanziale né attraverso il vizio di motivazione). Il secondo, invece, presuppone che la questione oggetto di doglianza sia stata presa in esame dal giudice di merito, ma in modo non corretto, cioè senza adeguata motivazione, e va denunciato ricorrendo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Dopo la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa pronunzia deve sostanz iarsi nella totale carenza di considerazione RAGIONE_SOCIALE domanda e dell’eccezione sottoposta all’esame del giudice, il quale manchi completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, quand’anche solo implicito di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile per la soluzione del caso concreto; al contrario il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., comma
1, n. 5, presuppone che un esame RAGIONE_SOCIALE questione oggetto di doglianza via sia stato, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» (Cass. 22204/2121 e Cass. 27551/2024). Nel caso in esame il giudice avrebbe dovuto valutare se i contribuenti svolgessero attività d’impresa e , in caso positivo, accertare che il rimborso non configurasse un inammissibile aiuto di Stato.
6.1 La Commissione UE, con la decisione n. C (2015) 5549 final del 14/08/2015, ha stabilito all’art. 1 che «Le misure di aiuto di Stato in oggetto (L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 90, e successive modifiche e integrazioni; L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 363, e successive modifiche e integrazioni; L. 27 dicembre 2006, n: 296, art. 1, comma 1011, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 109, e successive modifiche e integrazioni; D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 6, colma 4-bis e 4-ter, e successive modifiche e integrazioni; L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, comma 28, e successive modifiche e integrazioni; e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 a cui l’Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell’art. 108, par. 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno». È fatta tuttavia salva (art. 3 decisone cit.) l’ipotesi che si tratti di un «aiuto individuale», che «al momento RAGIONE_SOCIALE sua concessione, soddisf le condizioni previste dal regolamento, (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014» , ovvero dai regolamenti che prevedono gli aiuti cd. de m í nimis (art. 2 decisione
cit.), o che, «al momento RAGIONE_SOCIALE sua concessione, soddisf le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98» (sull’applicazione degli artt. 92 e 93 – ora 87 e 88 – del Trattato a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali), «o da ogni altro regime di aiuti approvato» , ma «fino a concorrenza dell’intensit à̀̀̀̀ massima prevista per questo tipo di aiuti» (art. 2 decisione cit.) (Cass. 12187/2023). 6.2 Qualora il contribuente svolga un’attivit à̀̀̀̀ economica il giudice di merito è tenuto a verificare in concreto che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de m í nimis applicabile (artt. 2 e 3 decisone cit.). Deve anche considerare che, essendo stata stabilita una soglia di aiuto al di sotto RAGIONE_SOCIALE quale l’art. 92, n. 1, TFUE, può̀̀̀̀ considerarsi inapplicabile, si è in presenza di un’eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, sicché quando la soglia dell’irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio deve essere negato nella sua interezza (Cass. 29503/2022).
6.3 La questione posta dall’Amministrazione non è riconducibile a un’eccezione in senso tecnico poiché attiene alla regola di diritto da applicare alla domanda di rimborso, costituendo ius superveniens i cui presupposti devono essere oggetto di prova da parte del contribuente. Deve precisarsi che qualora la nuova disciplina, costituita nel caso in esame dalla decisione RAGIONE_SOCIALE Commissione Europea, sopravvenga in corso di causa è consentita la produzione di quei documenti prima non ottenibili ovvero l’accertamento di quei fatti che, in base alla precedente disciplina, non erano indispensabili ma che costituiscono il presupposto per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE nuova regola giuridica (Cass. 29081/2023).
Accolto il terzo motivo del ricorso, l’ ultimo rimane assorbito. La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, che renderà congrua motivazione sui
presupposti per il riconoscimento del diritto al rimborso e provvederà al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese anche per il giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati il primo e il secondo e assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2025
la Presidente NOME COGNOME