Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26342 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 26342 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/10/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 25125/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, ex lege domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PER LA SICILIA – SEZ.DIST.
CATANIA n. 2200/2022 depositata il 17/03/2022.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10/07/2024 dal Co: NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero nella persona del AVV_NOTAIO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi per le parti l’AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
In data 16.02.2010, il contribuente AVV_NOTAIO NOME COGNOME presentava all’RAGIONE_SOCIALE delle Entrate istanza di rimborso nella misura del 90% di quanto pagato a titolo di Irpef per il triennio 1990-1992, ex articolo 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il contribuente, segnatamente, riteneva possibile la definizione degli anni pregressi, con il pagamento forfettario del 10%, tanto per i contribuenti ancora debitori dell’Erario, quanto per quelli che avevano già pagato tutte le somme dovute nel triennio. L’Ufficio non forniva alcuna risposta, cosicché si formava un silenzio-rifiuto, avversato avanti la CTP di Catania da NOME COGNOME, quale erede dell’originario contribuente, senza trovare apprezzamento delle proprie ragioni.
Sul gravame del contribuente, il collegio d’appello confermava la sentenza di prime cure.
Insorge il contribuente affidandosi a cinque mezzi di censura, cui replica il patrono erariale con controricorso.
L’affare era chiamato in trattazione per il 10 ottobre 2023 ed in prossimità dell’adunanza la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni.
Con ordinanza interlocutoria n. 29192/2023 il giudizio è stato rimesso alla pubblica udienza, in prossimità della quale il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ha depositato requisitoria in forma di memoria, concludendo per il rigetto del ricorso, mentre la parte privata ha depositato ulteriore memoria a sostegno delle proprie ragioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Vengono proposti cinque motivi di ricorso.
Con il primo motivo, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. dell’art. 12 delle preleggi, dell’art. 1 del d.l. n. 414/1990 e del d.p.c.m. 15.1.1991, parte ricorrente censura la pronuncia di seconde cure nella parte in cui ha ritenuto che la vigenza, la validità e l’efficacia di quest’ultimo decreto siano autonome rispetto al citato decreto-legge, dalla cui sorte non sono affatto condizionate.
Con il secondo motivo, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 11 delle disposizioni preliminari al codice RAGIONE_SOCIALE, parte ricorrente censura la pronuncia di seconde cure nella parte in cui ha affermato che il D.P.C.M. del 15.1.1991, poiché ha il proprio referente normativo nell’ordinanza ministeriale del 21 dicembre 1990, continui ad avere efficacia vincolante a prescindere dalla mancata conversione del decretolegge n. 414/1990.
Con il terzo motivo, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’ordinanza n. 2063/FPC del 29.12.1990 e dell’art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, parte ricorrente censura la pronuncia di seconde cure nella parte in cui non ha rilevato che nel periodo anteriore all’entrata in vigore del più volte citato D.P.C.M., le agevolazioni sono state estese espressamente all’intera provincia di Catania, senza distinzione alcuna; inoltre, nella parte in cui statuisce che il diritto al rimborso spetta anche per il periodo precedente all’entrata in vigore del D.P.C.M. del 15.1.1991. Con il quarto motivo di ricorso, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 2 della legge 3 luglio 1991, dell’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice RAGIONE_SOCIALE e dell’art. 77 Cost., ultimo comma, parte ricorrente si duole della pronuncia impugnata nella parte in cui ha stabilito che l’efficacia
temporale del D.P.C.M. del 15.1.1991 sia scollegata dal decretolegge n. 414/1990, non convertito e perciò caducato.
Con il quinto motivo di ricorso, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100, comma 2, Cost., dell’art. 7, comma 5, del d. lgs. n. 546/1992, dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 17 del regio decreto 12.7.1934, n. 1214, parte ricorrente censura la pronuncia di seconde cure per non aver ravvisato l’illegittimità del D.P.C.M. del 15.1.1991, per non essere esso stato sottoposto alla necessaria registrazione.
I cinque motivi di ricorso, poiché tutti volti a censurare la sentenza di seconde cure nella parte in cui ha applicato il D.P.C.M. del 15.01.1991, possono essere trattati congiuntamente in ragione della stretta connessione oggettiva.
Con il D.L. 29 dicembre 1990, n. 414 ‘Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche nell’autunno 1990’, all’art. 1 si disponeva: ‘Al fine di assicurare gli interventi urgenti di primo soccorso e le indispensabili attività assistenziali in favore delle popolazioni dei comuni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990, individuati con decreto del Presidente AVV_NOTAIO Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sentita la regione siciliana, è autorizzata la spesa di lire 150 miliardi a carico del RAGIONE_SOCIALE, che a tal fine è integrato di lire 100 miliardi per l’anno 1990 e di lire 50 miliardi per l’anno 1991′.
A tal fine si emetteva il D.P.C.M. 15 gennaio 1991, il quale individuava i Comuni i cui contribuenti avevano subito dei danni a seguito del sisma accaduto, aventi diritto, pertanto, a godere delle agevolazioni consistenti nella sospensione dei termini per
l’adempimento fiscale. Tra i detti Comuni, non era ricompreso Acicastello, luogo di residenza del contribuente qui ricorrente.
Secondo questa Corte (Cass. n. 25816 del 2022 e Cass. n. 718 del 2022) la residenza in uno dei comuni di cui all’elenco del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 1991 costituisce un fatto costitutivo del diritto al rimborso e pertanto, poiché la residenza in uno dei Comuni di cui all’elenco contenuto all’interno del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 1991 costituisce un fatto costitutivo del diritto al rimborso, tale circostanza deve ovviamente essere provata dal contribuente.
Va in proposito solo precisato che anche nell’ipotesi, non ricorrente, in cui la richiesta di rimborso venisse effettuata, come consentito, anche dal sostituto d’imposta (che corrisponde la ritenuta in luogo del lavoratore dipendente, cfr. ex plurimis Cass. 14/07/2016, n. 14406; Cass. 29/07/2015, n. 16105) il beneficiario diretto del provvedimento agevolativo è sempre costituito dal sostituito (cfr. Cass. 27/05/2021, n. 14880; in tal senso cfr. anche Cass. 04/10/2017, n. 23142) debitore principale del rapporto d’imposta, e dunque titolare del diritto al rimborso, per cui rispetto allo stesso vanno riguardate le condizioni per la concessione del rimborso medesimo.
Il requisito della residenza va dunque in ogni caso riguardato con riferimento al lavoratore.
L’art. 1 del D.P.C.M. 15 gennaio 1991 contiene l’elenco dei comuni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpiti dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990.
Non è contestato che il contribuente fosse residente, in data anteriore al 13 dicembre 1990, in un comune diverso da quelli colpiti dal sisma, a nulla rilevando l’esercizio di attività professionale (pubblica) in comune da esso interessato.
Ciò posto, dal piano tenore letterale dell’art. 5 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 21 dicembre
1990 – segnatamente dalla previsione secondo cui l’interessato deve presentare certificato con l’attestazione che conserva la residenza nell’aera del cratere – si ricava che il contribuente, per poter usufruire del rimborso delle imposte corrisposte negli anni 1990, 1991 e 1992, deve essere residente in uno dei comuni compresi nell’elenco di cui all’art. 1 del D.P .C.M. 15 gennaio 1991 nell’arco temporale interessato dall’agevolazione. Difatti, il diritto al rimborso trova giustificazione nelle ricadute negative conseguenti al sisma che coinvolgono i soggetti che risiedono nella zona e, oltretutto, non può essere riconosciuto per le imposte pagate nel periodo successivo al trasferimento in altro comune non compreso nell’elenco di cui al citato D.P.C.M. (così Cass., 12227 del 2023).
Pertanto, come emerge da giurisprudenza consolidata di questa Corte, a nulla rileva la mancata conversione in legge del d.l. n. 414 del 1991 ai fini della corretta applicazione della normativa in esame. Il D.P.C.M., difatti, continua ad applicarsi e a perimetrare il novero dei soggetti possibili beneficiari dell’agevolazione fiscale, come chiarito anche dal D.L. 3 maggio 1991, n. 142 convertito in L. 3 luglio 1991, n. 195, al cui art. 1, comma 2, era disposto: ‘2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei D.L. 29 dicembre 1990, n. 414, e D.L. 5 marzo 1991, n. 65. 3. La sospensione dei termini di scadenza, di prescrizione e di decadenza da qualsiasi diritto sostanziale, ad eccezione di quelli di natura fiscale, e processuale di cui all’art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 414, non convertito in legge, opera anche per i soggetti domiciliati, residenti o aventi sede, alla data del 13 dicembre 1990, nei comuni individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, dal 13 dicembre 1990 al 4 giugno 1991’.
I motivi di ricorso, dunque, sono infondati e vanno rigettati, avendo il collegio di merito ben governato i principi sopra esposti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €.cinquemilaseicento/00, oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, AVV_NOTAIO stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 10/07/2024.