Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29349 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29349 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2023
Oggetto: Diniego rimb. IRPEF-ILOR 1990DATA_NASCITA–DATA_NASCITA
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12623/2022 R.G. proposto da NOME, con l’avvocato NOME COGNOME, con elezione di domicilio presso lo studio RAGIONE_SOCIALE stesso sito in Ragusa alla INDIRIZZO (indirizzo Pec: EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio ex lege in Roma, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 10237/13/2021, pronunciata il 10 novembre 2021 e depositata il 17 novembre 2021, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2023
dal Co: NOME COGNOME.
RILEVATO
Il contribuente, in data 25.05.2005 , presentava all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Provinciale Ragusa -istanza di rimborso nella misura del 90% di quanto pagato a titolo di Irpeg ed Ilor (€ 50.748,08) per il triennio 1990-1992, ex articolo 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289. L’istanza di rimborso scaturiva dalla residenza del contribuente in uno dei comuni colpiti dal sisma Sicilia del 1990; il contribuente, segnatamente, riteneva possibile la definizione degli anni pregressi, con il pagamento forfettario del 10%, tanto per i contribuenti ancora debitori RAGIONE_SOCIALE‘Erario , quanto per quelli che avevano già pagato tutte le somme dovute nel triennio. L’ufficio non forniva alcuna risposta, cosicché si formava un silenzio-rifiuto.
Il silenzio-rifiuto era avversato avanti la CTP di Ragusa, che rigettava le ragioni del contribuente sul presupposto che non fossero state prodotte in giudizio le prove dei pagamenti effettuati, su cui si fondava il rimborso.
Sul gravame del contribuente, il collegio d’appello riformava la sentenza di prime cure, riconoscendogli il diritto al rimborso.
L’ufficio provvedeva ad erogare il 50% RAGIONE_SOCIALE somma riconosciuta a titolo di rimborso, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 16 -octies del d.l. n. 91 del 2017.
Il contribuente, pertanto, chiedeva alla CTR Sicilia -sezione staccata Catania -l’ottemperanza del detto giudicato; la Commissione rigettava il ricorso.
Insorge il contribuente affidandosi a tre mezzi di censura. Svolge difese il patrono erariale con controricorso.
In prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno RAGIONE_SOCIALE proprie ragioni.
CONSIDERATO
Con il primo motivo, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per v iolazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 665, RAGIONE_SOCIALE l. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), parte ricorrente lamenta l’erronea interpretazione RAGIONE_SOCIALE normativa censurata, atteso il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE spettanza del rimborso nei soli limiti del 50% di quanto dovuto.
Con il secondo motivo, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 665, RAGIONE_SOCIALE l. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c., nonché per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., parte ricorrente censura la pronuncia nella parte in cui statuisce che sulla base RAGIONE_SOCIALE somme già erogate e ritenute le istanze pendenti, l’importo stanziato di € 160.000.000.000 non appare sufficiente per la copertura integrale degli importi fissati giudizialmente.
Con il terzo motivo, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 15, comma 2 -septies, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, parte ricorrente censura la pronuncia per aver interamente compensato le spese.
I primi due motivi, da trattarsi congiuntamente per ragioni di stretta connessione oggettiva, sono fondati.
Con essi il ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALE‘operato del giudice d’ottemperanza che, a fronte del giudicato formatosi, cristallizzante al diritto al rimborso del contribuente, ha ritenuto corretto il pagamento del solo 50% di quanto lui spettante, in ragione RAGIONE_SOCIALE falcidia di cui all’art. 1, comma 665, RAGIONE_SOCIALE l. 23 dicembre 2014, n. 190.
Posto che occorre verificare se la modifica legislativa introdotta dal convertito D.L. n. 91 del 2017, il quale ha disposto la possibile riduzione al 50% del rimborso spettante ai soggetti che ne abbiano diritto e, addirittura, ha escluso lo stesso rimborso in caso di insufficienza o di superamento RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate nel bilancio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sia
applicabile alla fattispecie, e quali conseguenze ne discendano, e pertanto se risulti fondata la tesi del giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza secondo cui la corresponsione del rimborso possa essere legittimamente limitata al 50% RAGIONE_SOCIALE‘ammontare riconosciuto al contribuente, vanno richiamate le argomentazioni sviluppate dalla recente Cass. n. 22914 del 2023. In tale pronuncia si è affermato che: ‘come questa Corte ha più volte ribadito (ex multis, Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 6213 del 14/03/2018, e Cass. n. 9785 del 2018, non massimata), i limiti quantitativi al rimborso RAGIONE_SOCIALE maggiori imposte pagate, fino a concorrenza RAGIONE_SOCIALE‘apposito stanziamento con riduzione del 50 per cento in ipotesi di eccedenza RAGIONE_SOCIALE richieste, introdotti dalla norma sopravvenuta, attuata con il provvedimento del Direttore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prot. n. 195405/2017 del 26/09/2017, non incide sul titolo RAGIONE_SOCIALE ripetizione, ma unicamente sull’esecuzione RAGIONE_SOCIALE stesso, delineandosi come un posterius rispetto all’odierno giudizio; peraltro, costituisce jus receptum l’affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incida sui giudizi in corso l’introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (tra le tante, Cass., Sez. 5, sentenza 24/04/2015, n. 8373, in tema di IVA), che rende complessivamente tuttora operanti e pienamente attuali i consolidati principi di diritto enunciati in materia da questa Corte’, Cass. sez. VI -V, 13.4.2022, n. 15789. In buona sostanza il delineato ius superveniens , disciplinato dall’art. 1, comma 665, RAGIONE_SOCIALE l. n. 190 del 2014 come modificato dall’art. 16 octies del D.L. n. 91 del 2017, invocato dall’Ente impositore, ed attuato con il sopra citato provvedimento direttoriale, per nulla incide sul diritto al rimborso integrale spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, qual è l’odierno controricorrente, operando i limiti RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza (cfr., Cass. sez. VI-V, 11.10.2018, n. 32758, Cass. sez. V-VI, 27.9.2018, n. 28172, Cass. sez. VI-V, 22.11.2017, n. 29900) ‘ . Pertanto, ‘l’a vente diritto al
rimborso che, per effetto RAGIONE_SOCIALE descritta disciplina di attuazione, sia stato soddisfatto solo per metà del suo credito, o addirittura non sia stato affatto soddisfatto, non perde comunque il diritto all’integrale adempimento del rimborso, così come accertato ormai irrevocabilmente. L’eventuale verificata incapienza, con riferimento al momento RAGIONE_SOCIALE‘effettiva attuazione, RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di cui all’ art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014, (come, da ultimo, modificato dal d.l. n. 162 del 2019) e di eventuali successivi ulteriori stanziamenti, se preclude, in tutto o in parte, l”effettuazione’ del rimborso ai sens i RAGIONE_SOCIALE medesima norma e del relativo provvedimento direttoriale che l’ha integrata, non determina, per quanto già argomentato, l’estinzione, parziale o integrale, del relativo diritto sostanziale del contribuente, e non preclude quindi definitivamente, né procrastina sine die , la sua attuazione, secondo gli strumenti a disposizione RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione e, dunque, del commissario ad acta nominato dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza che nella relativa sentenza deve precisare il quomodo RAGIONE_SOCIALE‘intervento sostitutivo. A tal fine, va considerato che secondo la stessa prassi amministrativa (nota n. 32882 del 25 marzo 2002 del RAGIONE_SOCIALE; nota n. 2002/81152 del 11 aprile 2002 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Centrale Amministrativa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE; circolare RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 4 febbraio 2003, n. 5/E, § 4; circolare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 24/2014, § 6 e 7, con specifico riferimento alle Agenzie fiscali ed al giudizio di ottemperanza tributario; cfr. altresì circolare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 24/2015, con riferimento alla dematerializzazione RAGIONE_SOCIALE speciale ordine di pagamento), l’RAGIONE_SOCIALE, ed in sostituzione di quest’ultima il commissario ad ac ta, allo scopo di consentire che il giudicato trovi attuazione, sono eventualmente legittimati anche all’emanazione RAGIONE_SOCIALE speciale ordine di pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
convertito nella legge 28 dicembre 1997, n. 30 (ed integrato dai d.m. 1 ottobre 2002 e 24 giugno 2015, relativamente alle modalità ed alle caratteristiche RAGIONE_SOCIALE‘ordine di pagamento), con il quale l’Amministrazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE può eseguire comunque il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine rivolto all’istituto tesoriere (Banca d’Italia), al quale chiede di ‘anticipare’ le somme necessarie ad effettuarlo, registrandolo in conto sospeso, in attesa RAGIONE_SOCIALE regolarizzazione contabile, che avverrà non appena saranno rese disponibili le necessarie risorse sul pertinente capitolo, con conseguente ripianamento RAGIONE_SOCIALE‘anticipazione. L’ordine può essere emesso in presenza di due presupposti: la sussistenza di provvedimenti giurisdizionali o lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva, e l’assenza di disponibilità finanziaria nel pertinente capitolo di spesa ‘ .
Il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALE compensazione RAGIONE_SOCIALE spese operata dal giudice d’ottemperanza, è parimenti fondato, seppure resti assorbito dall’accogli mento dei precedenti, come si dirà.
La ripartizione RAGIONE_SOCIALE spese nel processo tributario, inoltre, al pari del giudizio in sede civile, segue il principio cardine RAGIONE_SOCIALE soccombenza, come sancito dall’art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 secondo cu i ‘ La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ‘.
Secondo giurisprudenza di questa Corte, ‘l e spese di giudizio possono essere compensate «qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate». A tal proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che la mera “complessità” e la “pluralità” RAGIONE_SOCIALE questioni trattate non costituiscono di per sé ragioni “gravi ed eccezionali”, semmai parametri di cui tener conto, in senso diametralmente opposto, al momento RAGIONE_SOCIALE liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese in
favore RAGIONE_SOCIALE parte vittoriosa ( ex multis Cass. n. 22598/2018). Similmente, l’infondatezza di un motivo di censura, che non si ripercuote sull’esito RAGIONE_SOCIALE lite, non può essere addotta quale ragione che giustifichi la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali ‘ (Cass., ord. del 24.02.2020, n. 4764). La questione sottesa al presente ricorso attiene al Sisma Sicilia del dicembre 1990 e all’esperibilità RAGIONE_SOCIALE domanda di rimbors o ex art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289.
La questione, ad oggi, risulta ritornare più volte presso la Suprema Corte di cassazione; si sono creati, difatti, consolidati filoni giurisprudenziali dimostrativi RAGIONE_SOCIALE frequente proposizione di cause simili alla presente, se non identiche.
Si esclude, pertanto, oltre alla complessità, anche la ‘particolarità’ RAGIONE_SOCIALE materia, che potrebbe giustificare la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, dovendo operare, nel caso di specie, il poziore principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza.
Il terzo motivo resta comunque assorbito dall’accoglimento dei precedenti, cui segue infatti la remissione al giudice di merito, cui compete altresì la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese anche del giudizio di legittimità, in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘esito complessivo del giudizio.
In definitiva, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, cui demanda la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2023