Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13934 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13934 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 26/05/2025
Ottemperanza -sisma Sicilia
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8169/2023 R.G. proposto da
LA RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE. già TORINESE RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo amministratore e legale rappresentante p.t ., elettivamente domiciliata in Catania, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso e dichiara di voler ricevere comunicazioni e notifiche al l’indirizzo p.e.c. EMAILordineavvocaticatania.it;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t., domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è difesa ope legis ;
-resistente –
avverso la sentenza della CORTE RAGIONE_SOCIALE SICILIARAGIONE_SOCIALE SEZIONE STACCATA DI CATANIA, n. 8072/2022, depositata in data 29/09/2022, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 marzo 2025 dal consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 3446/13/2020 la Commissione tributaria regionale (CTR) della Sicilia rigettò l’appello dell’Agenzia delle entrate e confermò la sentenza n. 9367/7/14 resa dalla Commissione tributaria provinciale di Catania che aveva riconosciuto, in favore della società ricorrente, il diritto al rimborso del 90% delle imposte ILOR e Straordinaria Immobiliare pagate nel triennio 1990 -1992 in applicazione dei benefici disposti dalla legge in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 13/12/1990 (euro 57.206,16 per ILOR ed euro 207,27 per imposta straordinaria immobiliare). In particolare, i giudici di appello evidenziavano che la società potesse beneficiare dell’agevolazione, pur svolgendo attività economica, in quanto il regolamento de minimis non consente l’agevolazione oltre una soglia, nel caso di specie non superata.
Formatosi il giudicato e nell’inerzia dell’ amministrazione, la società propose ricorso per ottemperanza davanti alla medesima Corte di giustizia tributaria di secondo grado che, con sentenza n. 8072/2022, rigettò il ricorso. In particolare, evidenziò che l’entità del rimborso concretamente erogabile non poteva che essere determinata sulla base di quanto previsto dall ‘ art. 29 del d.l. n. 162 del 2019, c.d. milleproroghe, che aveva modificato l’art. 1 , comma 665, della l. n. 190 del 2014, stabilendo che «ai rimborsi si provvede mediante le risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di € 160.000.000,00», e d al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate prot. n. 195405/2017 del 26/09/2017, ovvero verificando la sufficienza delle risorse statuali stanziate e, in caso di superamento, applicando le riduzioni previste o in caso di totale incapienza, non erogando alcunchè; nel caso di specie non essendosi costituita l’Agenzia mancava alcuna attestazione che l’importo stanziato di euro 160.000.000,00 fosse sufficiente per la copertura integrale degli importi fissati giudizialmente. Ritenuta infondata la questione di legittimità costituzionale di tali disposizioni, riteneva non necessaria la nomina del commissario ad acta perché spettava all’amministrazione dare esecuzione e ottemperanza alla sentenza che ha posto l’integrale soddisfazione del rimborso subordinando tale adempimento alla capienza del bilancio secondo quanto prevede la normativa vigente.
Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione la Torinese RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE sulla base di due motivi.
L ‘Agenzia dell e entrate ha depositato tardivo atto di costituzione al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, proposto in relazione a ll’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1 12 c.p.c., poichè, a differenza di quanto ritenuto dalla CTR, l’Agenzia si era costituita in giudizio e aveva solo dedotto un errore di calcolo della somma dovuta nonché che il credito era stato convalidato ma non ancora erogato, nulla deducendo in merito alla dimidiazione delle somme e impli citamente escludendo l’incapienza del bilancio, avendo quindi i giudici pronunciato ultra petita .
Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 70 d.lgs. n. 546/1992, censurando la decisione laddove ha rimesso
esclusivamente all’amministrazione il potere di dare attuazione al giudicato.
I due motivi vanno esaminati congiuntamente e sono fondati nei termini che seguono.
2.1. La decisione impugnata si pone in contrasto con il costante orientamento di questa Corte, secondo cui, nel giudizio tributario di ottemperanza di cui all’art. 70 del d.lgs. n. 546/1992, il giudice, adito dal contribuente per l’esecuzione del giudicato sul diritto al rimborso d’imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 16octies del d.l. n. 91 del 2017 e dall’art. 29 del d.l. n. 162 del 2019, e, in caso di verificata incapienza, attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario ad acta , le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito. In tale novero di adempimenti è compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, una falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati (così, fra le numerosissime altre, Cass. n. 22560/2023; Cass. n. 5706/2023; Cass. n. 1156/2023; Cass. n. 16290/2022; Cass. n. 16289/2022).
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia nella decisione qui impugnata ha anche richiamato alcuni dei principi poc’anzi affermati, ma non ne ha tratto, successivamente, le coerenti conclusioni (rigettando il ricorso in ottemperanza).
Dunque, va chiaramente ribadito come la novella del 2017 non abbia inteso incidere sul diritto, risarcendo alcuni entro il limite di stanziamento e pregiudicando gli altri, ma piuttosto abbia inteso
regolarne l’esecuzione, costituendo all’uopo un particolare fondo a cui attingere, prevedendone il finanziamento di anno in anno, compatibilmente con la legge di bilancio, contemperando le esigenze di copertura finanziaria della legge di spesa (art. 81 Cost.) con la parità di trattamento e la solidarietà fra tutti coloro che sono stati colpiti da una calamità naturale (artt. 2 e 3 Cost).
Quanto poi alla specifica questione relativa all’onere probatorio in ordine alla capienza o meno dei fondi in questione, questa Corte comunque ha già chiarito che occorre considerare «la peculiarità della fattispecie controversa e dello stesso giudizio di ottemperanza. Deve infatti innanzitutto considerarsi che, per tutto quanto sinora argomentato, i limiti al rimborso di cui si discute non sono elementi costitutivi, e neppure impeditivi, modificativi o estintivi, del diritto sostanziale al rimborso accertato nel giudizio di cognizione, integrando piuttosto delle modalità attuative e procedimentali di tale diritto, dettate direttamente dalla legge. Pertanto, la verifica dei presupposti e delle modalità con i quali essi devono operare appartiene piuttosto al procedimento di attuazione del comando giudiziale, e non è riducibile alla rigorosa applicazione degli oneri di allegazione e di prova rimessi alle parti» (Cass. n. 32112/2023; Cass. n. 16289/2022, in motivazione, ex plurimis ).
Nella fattispecie in esame, il giudice dell’ottemperanza ha fatto malgoverno dei superiori principi in quanto, avendo il contribuente espressamente richiesto l’adozione dei provvedimenti necessari all’ottemperanza delle statuizioni di cui alla sentenz a della CTR, ha affermato che, allo stato, non vi erano elementi per poter dedurre che i nuovi fondi messi a disposizione fossero sufficienti a soddisfare le richieste per l’intero oppure nella misura del 50% o addirittura se la richiesta potesse rimanere del tutto insoddisfatta, dando per presupposta l’incapienza degli appositi fondi stanz iati ai sensi dell’art.
1, comma 665, della l. n. 190/2014, come modificato dall’art. 16 -octies del d.l. n. 91/2017 e dall’art. 29 del d.l. n. 162/2019; in tal modo obliterando l’obbligo di adottare -in luogo dell’ufficio che li ha omessi -i provvedimenti indispensabili per l’attuazione effettiva del comando giudiziale emesso, previe le verifiche e secondo le modalità già indicate dalla richiamata consolidata giurisprudenza di questa Corte.
Pertanto, il ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione; va cassata la sentenza impugnata e rinviata la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame; ad essa si demanda altresì di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame, e cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 18 marzo 2025.