Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30773 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30773 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2023
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere- COGNOME.
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME
Consigliere
RIMBORSO
CC.
24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7454/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale, dall’ AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato con la stessa in Roma, alla INDIRIZZO, presso gli AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO NOME COGNOME -ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Direttore Generale pro tempore, rappresentata dall ‘ Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato e domiciliata presso gli uffici RAGIONE_SOCIALEa medesima in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO
–
contro
ricorrente –
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Puglia-sezione staccata di Foggia, n. 2180/16, depositata il 22 settembre 2016
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Puglia-sezione staccata di Foggia, di cui all’epigrafe, che ha accolto l’appello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza
RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria provinciale di Foggia, che aveva accolto il ricorso RAGIONE_SOCIALEo stesso contribuente avverso il silenzio rifiuto serbato dall’Amministrazione sulla domanda di rimborso del sessanta per cento RAGIONE_SOCIALE‘Irpef relativa agli anni d’imposta dal 2002 al 2008, in ragione RAGIONE_SOCIALEa legge 28 gennaio 2009, n.2, che ha previsto agevolazioni conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia di Foggia nel 2002.
L’RAGIONE_SOCIALE si difende con controricorso.
Considerato che:
1. Con il primo motivo si denunzia «Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 del DPR 602/73 in relazione all’art. 360 n° 3 c.p.c.», deducendo il contribuente di aver presentato la domanda di rimborso in data 15 ottobre 2013, quindi tempestivamente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, che prevede il termine decadenziale di quarantotto mesi dal versamento del quale si chiede la ripetizione. Avrebbe pertanto errato la CTR nel ritenere applicabile il termine biennale di cui all’art. 21, comma 2, d el d.lgs. n. 546 del 1992, dichiarando il contribuente decaduto dal diritto al rimborso. Il motivo è infondato e va respinto.
Infatti, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte (anche relativa a benefici conseguenti ad altri eventi sismici, ma per quanto qui rileva sovrapponibili alla fattispecie in decisione) ‘In tema di rimborso di versamenti effettuati in relazione ad imposte dirette non dovute, la disciplina di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, che prevede la possibilità di presentare la relativa richiesta entro il termine di quarantotto mesi, si applica esclusivamente se tali versamenti non risultavano dovuti fin dall’origine; quando, invece, il diritto alla restituzione sia sorto in data posteriore a quella del pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta, è applicabile l’art. 21, comma 2,del d.lgs. n. 546 del 1992, disposizione di carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo cui l’istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione’ (Cass. 11/12/2019, n. 32309).
Tale pronuncia è conforme ad un costante orientamento (cfr. Cass.20/12/2012, n. 23589, secondo cui ‘vertendosi in tema di rimborso di versamenti effettuati per imposte dirette non dovute e tali divenute in forza di normativa successiva al pagamento -la dedotta decadenza va riferita, non alla disposizione del D.P.R. n.602 del 1973, art. 38 evocato dall’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, ma a quella, residuale, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, che prevede la decadenza nel termine di due anni dalla data del
pagamento o, se posteriore, da quella in cui è si è verificato il presupposto RAGIONE_SOCIALEa restituzione (cfr. Cass. 3575/10, 10838/05)’.
Ne consegue che il termine decadenziale applicabile alla fattispecie, in cui l’importo era originariamente dovuto ed è divenuto rimborsabile solo a seguito RAGIONE_SOCIALEo jus superveniens (legge n. 2 del 2009) è appunto quello biennale.
In ordine alla determinazione del dies a quo dal quale computare il termine per il rimborso, esso deve individuarsi nella data di entrata in vigore ( 29 gennaio 2009) RAGIONE_SOCIALEa stessa legge n. 2 del 2009 che, convertendo il d.l. 29 novembre 2008, n. 185, ha previsto, all’art. 6, comma 4 -bis , l’applicazione, per tutti i soggetti residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con decreti del Ministero RAGIONE_SOCIALE finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, RAGIONE_SOCIALE disposizioni recate dall’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, relativo alla definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997.
Infatti, l’inizio RAGIONE_SOCIALEa decorrenza del termine decadenziale non può che essere ricollegato alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa previsione di cui all’art. 6, comma 4bis , RAGIONE_SOCIALEa legge n. 2 del 2009, poiché l’emanazione di tale disposizione, segnando l’insorgenza del diritto restitutorio, costituisce il presupposto RAGIONE_SOCIALEa pretesa restituzione, che il d.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, ultima parte, individua quale dies a quo del prescritto termine di decadenza (arg., ex plurimis , da Cass. 20/12/2012, n. 23589; Cass. 22 giugno 2023, n. 21891; Cass. 12/09/2023, n. 26380). Peraltro, in ordine all’individuazione del dies a quo del termine decadenziale in coincidenza con l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa disposizione che ha riconosciuto il relativo diritto, nulla ha dedotto in contrario lo stesso ricorrente., Tanto premesso, è pacifico che, come rilevato nella sentenza impugnata, la domanda di rimborso venne presentata dal contribuente in data 15 ottobre 2013, e quindi dopo che era scaduto (il 29 gennaio 2011) il termine biennale decorrente dal 29 gennaio 2009.
Giova peraltro aggiungere che, come dedotto dall’Amministrazione, sarebbe comunque scaduto (il 29 gennaio 2013), alla data RAGIONE_SOCIALEa domanda, finanche il termine di quarantotto mesi erroneamente invocato dal contribuente
Con il secondo motivo si denunzia «Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa L. n° 289 del 2002 art.9 comma 17, RAGIONE_SOCIALEa L. n° 212 del 2000 art. 3 e degli artt. 2033, 2934 e 2943 cc e segg.», deducendo il contribuente che il diritto a fruire RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione deve essere riconosciuto non solo a chi non avesse effettuato i versamenti RAGIONE_SOCIALE imposte nei periodi in questione, ma anche a chi, avendole invece già pagate, ne pretende il rimborso.
Il motivo è inammissibile, atteso che non coglie la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, che ha negato il diritto al rimborso non perché esso non spettasse, in astratto, originariamente al contribuente, ma in quanto quest’ultimo era decaduto dal relativo esercizio. Non vi è chi non veda, quindi, come tale decisione presupponga proprio l’originario riconoscimento, in astratto, al ricorrente di quel diritto al rimborso (dal cui esercizio egli è poi decaduto) di cui si discute, in contrasto logico con la censura qui in esame.
Al rigetto del primo motivo consegue l’assorbimento de l terzo, con il quale si lamenta «Violazione e falsa applicazione del regolamento (UE) n° 1407/2013 RAGIONE_SOCIALEa Commissione del 18/12/2013, relativo alla applicazione degli artt.li 107 e 108 del trattato sul funzionamento RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea agli aiuti “de minimis”».
Spese di legittimità per soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di legittimità, che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di c ontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24ottobre 2023.