Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23663 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23663 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6200/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
DINIEGO DI RIMBORSO
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), quali eredi di NOME COGNOME, tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale allegata al contro ricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale indicato in controricorso;
-controricorrenti –
Avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SICILIA – SIRACUSA n. 8103/2022, resa in sede di ottemperanza, depositata in data 29/9/2022; Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO
COGNOME nella camera di consiglio del 12 luglio 2024;
Rilevato che:
In seguito alla sentenza della Corte di Cassazione n. 33657 del 2019, che rigettò il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, passò in giudicato la sentenza della C.T.R. della Sicilia n. 899/16/2016 -sezione distaccata di Siracusa, che riconobbe il diritto degli eredi di NOME COGNOME (gli odierni controricorrenti) ad ottenere il rimborso della percentuale di legge RAGIONE_SOCIALE imposte Irpef ed Ilor del triennio 1990, 1991 e 1992.
Al passaggio in giudicato della sentenza di cognizione, seguì il pagamento di euro 20.381,46 oltre interessi, pari a quasi la metà dell’intero importo dovuto, ammontante ad euro 41.523,45 oltre interessi.
Con ricorso di ottemperanza proposto alla C.G.T. di secondo grado, i contribuenti chiesero l’esecuzione integrale della sentenza , mediante, se del caso, la nomina di un Commissario ad acta che disponesse il
pagamento della residua somma di euro 21.141,99 oltre interessi, a carico dell’amministrazione inadempiente.
Con la sentenza resa in sede di ottemperanza, la C.G.T. di secondo grado accolse il ricorso dei contribuenti, assegnando all’RAGIONE_SOCIALE il termine di 120 giorni per eseguire l’ulteriore pagamento a saldo, con avvertimento che, in mancanza, si sarebbe proceduto, in sede di verifica, alla nomina di un Commissario ad acta e ad ogni altro provvedimento necessario.
Avverso la sentenza di ottemperanza, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.
Resistono i contribuenti con controricorso.
Questi ultimi hanno anche depositato una memoria difensiva in vista dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.
Considerato che:
1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione/falsa applicazione dell’art. 14 , comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, in legge n. 30 del 1997 ; dell’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 16 -octies, del d.l. n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017; dell’art. 29, del d.l. n. 162 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 2020, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, del c.p.c. -Violazione e falsa applicazione dell’art. 70, comma 10, del d.lgs. n. 546 del 1992, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.’ , l’amministrazione censura la sentenza impugnata sia perché l’articolazione territoriale (Direzione Provinciale) dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sarebbe competente solo ad accertare la spettanza del diritto al rimborso, non anche all’erogazione materiale del rimborso; sia perché in subiecta materia non potrebbe utilizzarsi lo speciale ordine di pagamento fondato sul ‘conto in sospeso’, in quanto
i presupposti di tale speciale ordine di pagamento sarebbero diversi e tassativi, e dunque non applicabili alla fattispecie di causa.
Con riferimento ai rimborsi RAGIONE_SOCIALE somme in eccedenza versate nei periodi d’imposta coincidenti con gli eventi sismici verificatisi in Sicilia agli inizi degli anni ’90, la volontà del legislatore sarebbe stata quella di limitare i rimborsi alle somme effettivamente disponibili.
1.1. Innanzitutto, il ricorso è ammissibile ai sensi dell’art. 70, comma 10, del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto sostanzialmente con esso l’amministrazione ha posto la questione dell’estensione dell’oggetto del giudizio di ottemperanza, deducendo che quest’ultimo si sia esteso oltre quanto sarebbe stato possibile in base alle norme di legge richiamate nella rubrica del motivo proposto: il motivo, dunque, deduce, nella sostanza, un error in procedendo .
1.2. Nel merito, in disparte la considerazione che la residua somma spettante ai contribuenti sia stata integralmente corrisposta dall’amministrazione, il ricorso deve essere rigettato in base alla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte che sostiene che anche in subiecta materia occorra attivare, in caso di incapienza dei fondi per il rimborso, la speciale procedura del ‘conto in sospeso’ (cfr. Cass. n. 16289/22, n. 1159/23).
Dall’infondatezza del ricorso consegue la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in dispositivo, in favore dell’Avvocato dei contribuenti, che ne ha chiesto la distrazione in suo favore.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore d ell’AVV_NOTAIO, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, che si liquidano in euro 3.000 (tremila) per compensi, oltre al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese generali, iva e cpa come per legge, ed oltre ad euro duecento per spese vive. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE della stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 luglio 2024.