Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12673 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12673 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1891/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’Avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ragusa, INDIRIZZO
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-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato.
-resistente –
Avverso la sentenza della CORT.GIUST. TRIB. SECONDO GRADO SICILIA -SEZIONE DISTACCATA DI CATANIA n. 8830/2023, depositata in data 2 novembre 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 marzo 2025 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
Din. Rim. II.DD. 1990 – 1992
I coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrevano in ottemperanza dinanzi alla C.g.t. di secondo grado della Sicilia avverso la sentenza n. 1063/18/2016 (divenuta definitiva a seguito di ordinanza di questa Corte n. 20729/23), emessa dalla stessa Corte siciliana e tesa a riconoscere, ex art. 9 comma 17, Legge 27.12.2002 n. 289, il rimborso del 90% delle somme pagate per imposte dirette in relazione al triennio 1990 -1992; le parti ricorrenti rappresentavano di non aver ricevuto alcunché a titolo di rimborso ed insistevano, pertanto, affinché fosse corrisposta l’intera somma determinata in fase di merito, mentre l’Agenzia delle Entrate allegava e documentava di aver provveduto alla convalida integrale del rimborso, sebbene in fase di erogazione il pagamento venisse corrisposto tenendo conto delle prescrizioni normative di cui all’art. 16 -octies D.L. 20 giugno 2017, n. 91, con riduzione al 50%.
La C.g.t. di secondo grado adita, con sentenza n. 8830/06/2023, depositata in data 2 novembre 2023, rigettava il ricorso in ottemperanza dei contribuenti, ritenendo sufficiente il pagamento in forma dimidiata.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi e l’Agenzia delle Entrate ha depositato mera nota scritta ai soli fini della partecipazione all’udienza pubblica.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 7 marzo 2025 per i quali i contribuenti hanno depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione di legge (art. 324 cod. proc. civ., e art. 2909 cod. civ. e art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190) in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.: violazione del giudicato formale e sostanziale portato dalla sentenza oggetto dell’ottemperanza» i contribuenti lamentano l’ error in iudicando e
l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.g.t. di secondo grado non ha statuito sulle modalità di attuazione del rimborso, conseguentemente non adottando i provvedimenti specifici indispensabili all’ottemperanza.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione di legge (art. 15 e art. 70 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ed art. 24 Cost.) in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.: compensazione delle spese» i contribuenti lamentano l’ error in iudicando e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.g.t. di secondo grado ha condannato alle spese gli stessi, parte vittoriosa anche per il solo 50% (invero riconosciuto), arrecando ai contribuenti un danno economico per il solo fatto di aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un proprio diritto, in opposizione alla pretesa dell’Ufficio Finanziario che non aveva pagato nemmeno a seguito dell’atto di messa in mora.
Il primo motivo di ricorso proposto è fondato.
2.1. Invero, orientamento ormai consolidato di questa Corte ha chiarito che: «Nel giudizio tributario di ottemperanza di cui all’art. 70, d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice dell’ottemperanza, adito dal contribuente per l’esecuzione del giudicato scaturente da decisione ricognitiva del diritto al rimborso delle imposte per effetto di benefìci fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell’art. 16 -octies , d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e del provvedimento n. 195405/2017, emanato il 26 settembre 2017 dal direttore dell’Agenzia delle entrate, e, in caso di verificata incapienza, deve attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario ad acta , le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare piena esecuzione alla
decisione del giudice di merito, ivi compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non potendosi trarre dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei princìpi costituzionali e convenzionali, alcuna possibile falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati» (tra le altre, Cass. n. 12495/2024, Cass. n. 12270/2024, Cass. n. 16647/2022 e Cass. n. 16289/22).
2.2. A supporto ulteriore di tale conclusione, oltre al tenore letterale dello stesso complesso normativo richiamato, questa Corte ha poi rilevato che costituisce ius receptum l’affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l’introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (Cass. n. 4291/2018, ex plurimis , che richiama ad esempio Cass. n. 8373/2015, in tema di Iva). Vieppiù che non vi è questione di conflitto di pronunce giurisprudenziali di legittimità, ma di superamento di un precedente filone giurisprudenziale.
2.3. Va affermata, dunque, l’erroneità della sentenza qui impugnata laddove ha affermato di non seguire l’orientamento giurisprudenziale summenzionato, sottolineandosi invece come, a dispetto di quanto statuito dalla C.g.t. di II grado nella propria decisione, la novella del 2017 non abbia inteso incidere sul diritto, risarcendo alcuni entro il limite di stanziamento e pregiudicando gli altri, ma piuttosto abbia inteso regolarne l’esecuzione, costituendo all’uopo un particolare fondo a cui attingere, prevedendone il finanziamento di anno in anno, compatibilmente con la legge di bilancio, contemperando le esigenze di copertura finanziaria della legge di spesa (art. 81 Cost.) con la parità di trattamento e la solidarietà fra tutti coloro che sono stati colpiti da una calamità naturale (artt. 2 e 3 Cost). Tale disciplina si presenta in questo modo conforme ai superiori principi costituzionali ed euro unitari,
oltre che conforme ad un costante orientamento che non v’è ragione di rivedere.
Il secondo motivo di ricorso, con il quale parte ricorrente censura la sentenza della C.g.t. di II grado nella parte in cui ha condannato alle spese di lite i contribuenti ricorrenti, è da ritenere assorbito nella pronuncia di accoglimento del primo motivo di ricorso.
In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio del giudizio innanzi al giudice a quo affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia -Sezione distaccata di Catania, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 7 marzo.