Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12041 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12041 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: CORTESI NOME
Data pubblicazione: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 18915/2020, proposto da:
COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a ROMA, in INDIRIZZO
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 950/2020 della Commissione tributaria provinciale di Catania, depositata il 31 gennaio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° aprile 2025 dal consigliere dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME impugnò il silenziorifiuto opposto dall’Erario alla sua domanda di rimborso dell’Irpef versata in eccesso nel triennio 1990-1992, sul presupposto del suo diritto al riconoscimento di un’aliquota agevolata in quanto residente in un Comune interessato dal sisma che aveva colpito la Sicilia orientale nel 1990.
La Commissione tributaria provinciale di Catania accolse il ricorso, con sentenza successivamente divenuta definitiva per mancata impugnazione.
In difetto di pagamento spontaneo, il contribuente avviò un giudizio di ottemperanza che si concluse con ordinanza di inammissibilità da parte della C.T.P. di Catania, sul rilievo della mancanza del preventivo atto di messa in mora dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 70, commi 2 e 3, del d.lgs. 546/1992, nonché dell’ultroneità della nomina di un commissario ad acta .
In seguito, l’Amministrazione effettuò un pagamento parziale, pari alla metà dell’importo liquidato in sentenza; ciò condusse il Geraci a proporre un secondo giudizio di ottemperanza, nel quale l’Agenzia delle entrate si costituì deducendo che il pagamento effettuato doveva ritenersi satisfattivo in quanto conforme alla disciplina nel frattempo entrata in vigore (art. 1, comma 665, della l. n. 190/2014, come novellato dall’art. 16 -octies della l. n. 123/2017), che aveva previsto la riduzione del rimborso da corrispondere nella misura del 50%.
La C.T.P. di Catania respinse il ricorso, rilevando che la sentenza di condanna, pur indicando in dispositivo l’intero ammontare del
rimborso, aveva dato atto in motivazione della possibilità, poi verificatasi, di riduzione dello stesso in base alla normativa vigente e applicabile in sede di esecuzione; rilevò, pertanto, che alla fattispecie era applicabile l’art. 16 -octies della l. n. 123/2017 invocato dall’Amministrazione , secondo cui i rimborsi vengono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50% sulle somme dovute e vanno, comunque, contenuti nei limiti delle risorse stanziate a norma della medesima previsione.
Detta sentenza è stata impugnata dal contribuente con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrati da successiva memoria.
L’Amministrazione finanziaria ha resistito con controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo il ricorrente denunzia nullità della sentenza per error in procedendo , consistito nella violazione degli artt. 70, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 546/1992, 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ.
La C.T.P., in particolare, avrebbe « illegittimamente attinto » ad alcune delle affermazioni contenute nella motivazione della sentenza che aveva definito il giudizio di merito, ignorandone la portata del dispositivo.
Quest’ultimo, infatti, indicava con chiarezza l’importo oggetto di rimborso, a nulla rilevando il fatto che il dispositivo, nel ricostruire il quadro normativo di riferimento, avesse menzionato la disposizione che prevedeva una riduzione del rimborso in sede di esecuzione od ottemperanza.
Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 2909 cod. civ., 324 cod. proc. civ, e 12, comma primo, preleggi; la doglianza ricalca la censura che precede, sottolineando un ulteriore errore percettivo
del giudice a quo , il quale avrebbe attribuito portata precettiva al richiamato passaggio della motivazione che ne era, invece, privo.
Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ.
Il ricorrente lamenta che la C.T.P. avrebbe trascurato di considerare che la questione dell’applicabilità alla fattispecie dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190/2014, come modificato, era coperta da giudicato, essendo già stata sollevata dall’Ufficio e decisa in senso contrario all’esito del giudizio di cognizione.
Con il quarto mezzo il ricorrente denunzia nullità della sentenza per omesso esame dell’eccezione da lui formulata circa la non applicabilità al caso di specie della norma di cui alla censura che precede.
Infine, con il quinto mezzo di ricorso, formulato in via di subordine, è dedotta nullità della sentenza «per omessa motivazione circa l’eccepita mancanza di prova della esistenza delle condizioni per l’applicabilità della riduzione al 50% e segnatamente della effettiva incapienza delle risorse come sancito dal comma 665».
In via preliminare, va osservato che, con la memoria depositata in prossimità dell’udienza, il ricorrente ha dato atto del fatto che il 27 dicembre 2024 l’Amministrazione ha provveduto a rimborsare la somma richiesta, compresa di accessori.
Nella stessa memoria, pertanto, il ricorrente ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
6.1. L’istanza è meritevole di accogliment o.
A seguito dell’intervenuto rimborso , come attestato dal contribuente, non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e, conseguentemente, non vi è più la necessità di
affermare la volontà della legge nel caso concreto, cosicché la materia del contendere è cessata.
È pertanto superfluo procedere allo scrutinio dei motivi.
6.2. Nondimeno, una delibazione delle censure è necessaria in ordine alla decisione sulle spese del giudizio di legittimità, che vanno regolate secondo il principio della soccombenza virtuale.
Al riguardo, possono essere svolte considerazioni così compendiabili:
il ricorrente ha sottoposto a questa Corte il quesito circa la possibilità di operare, sul rimborso integrale riconosciutogli con sentenza definitiva, le limitazioni quantitative previste dall ‘art. 1, comma 665, della l. n. 190/2014, come modificato dall’art. 16 -octies della l. n. 123/2017;
questa Corte, in proposito, ha più volte affermato che i limiti quantitativi al rimborso delle maggiori imposte pagate, fino a concorrenza dell’apposito stanziamento con riduzione del 50% introdotto dalla norma sopravvenuta, «non incide sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull’esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto al giudizio» (così, di recente, Cass. n. 4811/2025; si vedano anche, fra le altre, Cass. n. 16830/2022; Cass. n. 6213/2018);
ne deriva che, ove il diritto al rimborso sia stato accertato con sentenza passato in giudicato, la falcidia stabilita dalla normativa sopravvenuta non si applica sulla somma oggetto di pronunzia ma, piuttosto, «determina le modalità e le procedure di effettuazione del rimborso, regolando il relativo procedimento secondo criteri di ordinata contabilità dello Stato e, tenuto conto della limitatezza delle risorse stanziate e disponibili, ne disciplina l’impiego con l’intento di escludere, per quanto possibile, sperequazioni tra i singoli aventi diritto nel
medesimo contesto cronologico e finanziario» (così, ancora, Cass. n. 4811/2025);
-dunque, e conclusivamente, «nel giudizio tributario di ottemperanza di cui all’art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice dell’ottemperanza, adito dal contribuente per l’esecuzione del giudicato scaturente da decisione ricognitiva del diritto al rimborso d’imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell ‘art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014 – come modificato dall’art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017 e dall’art. 29 d.l. n. 162 del 2019 – e, in caso di verificata incapienza, deve attivare, con determinazioni specifiche anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, alcuna possibile falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati» (così Cass. n. 16830/2022).
6.3. Tali considerazioni supportano gli argomenti del ricorrente.
Del resto, la cessazione della materia del contendere è stata determinata dall’avvenuto versamento, da parte dell’Ufficio, dell’importo chiesto in rimborso dal contribuente, ciò che appare significativo del riconoscimento delle sue ragioni.
Le spese vanno dunque poste a carico della controricorrente .
Quanto, infine, al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio, atteso che tale misura si applica ai soli casi tipici del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità, e -stante la sua natura eccezionale, lato sensu
sanzionatoria -è di stretta interpretazione, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento , in favore del contribuente, delle spese del giudizio, che si liquidano in € 5.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, al 15% a titolo di rimborso forfetario e agli oneri accessori.
Così deciso in Roma, il 1° aprile 2025.