Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 664 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 664 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 7836/2022 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore , domiciliata ope legis in Roma INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
-ricorrente-
Contro
NOME NOME
-intimata- avverso la sentenza n.7993/13/21 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata in data 16 settembre 2021 e non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
tributi
L’Agenzia delle entrare ricorre con un unico motivo contro COGNOME NOMECOGNOME che rimane intimata, avverso la sentenza n.7993/13/21 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata in data 16 settembre 2021 e non notificata, con cui veniva rigettato l’appello de ll ‘ufficio , in controversia concernente l’impugnazione del silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso del 50 per cento dell’ Irpef versata negli anni dal 2002 al 2006 in relazione alle agevolazioni previste in conseguenza degli eventi sismici accaduti nella provincia di Catania.
Con la sentenza impugnata, la C.t.r., tenuto conto che il diritto al rimborso poteva essere riconosciuto anche ai soggetti esercenti attività d’impresa nei limiti del regolamento de minimis , nello specifico riteneva che dovesse riconoscersi il diritto al rimborso della contribuente, contumace in appello, per la considerazione che nessuna contestazione avesse sollevato sul punto l’Agenzia delle entrate e che il rimborso fosse comunque subordinato ad un’autodichiarazione della parte istante nella fase esecutiva.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 13 dicembre 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 -bis 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197.
In prossimità dell’udienza, la ricorrente depositava memoria.
CONSIDERATO CHE:
1.1. Preliminarmente, deve rilevarsi che la contribuente è rimasta intimata, pur risultando la notifica del ricorso a mezzo pec presso il procuratore costituito in primo grado, attesa la contumacia della parte in appello (v. Cass. S.U. n. 14916/2016).
Con l’unico motivo , la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n.289; dell’articolo 1, comma 665 della legge 23 dicembre 2014 n. 190
e successive modifiche e integrazioni; degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea; del Regolamento UE n. 1407 del 18/12/2013, dei principi stabiliti dalla Commissione Europea con Decisione (UE) 2016/195, notificata con il n. C (2015) 5549 final; dell’art. 2697, del Codice civile; dell’articolo 115, comma primo, del Codice di procedura civile, in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3, del Codice di procedura civile.
Secondo la ricorrente, la sentenza appare viziata da errore in diritto, per avere riconosciuto il diritto al rimborso in assenza totale di prova, a carico del contribuente, del rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento europeo sul de minimis (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013, compiendo, tra l’altro, un’errata valutazione dei presupposti necessari perché il beneficio ricevuto possa ritenersi rientrante tra gli aiuti individuali compatibili, invece, con il diritto unionale.
1.2. Il motivo è fondato e va accolto.
La Decisione della Commissione UE del 14/08/2015, C (2015) 5549 final, stabilisce all’art. 1 che «Le misure di aiuto di Stato in oggetto (L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 90, e successive modifiche e integrazioni; L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 363, e successive modifiche e integrazioni; L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1011, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 109, e successive modifiche e integrazioni; D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 6, colma 4-bis e 4-ter, e successive modifiche e integrazioni; L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, comma 28, e successive modifiche e integrazioni; e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamit à naturali in Italia dal 1990 e cui l’Italia ha dato
effetto in maniera illegale in violazione dell’art.108, Par. 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno».
La medesima decisione, tuttavia, ha fatto salva l’ipotesi in cui si tratti di un «aiuto individuale» che «al momento sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014», ovvero dai regolamenti che prevedono gli aiuti c.d. de minimis (art. 2 dec. cit.).
Ove il richiedente il rimborso eserciti lo svolgimento di un’attivit à̀ economica, il giudice di merito è tenuto a verificare in concreto che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile (artt. 2 e 3 dec. cit.), «tenendo conto, in specie, che la regola, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l’art. 92, n. 1, TFUE, pu ò̀̀ considerarsi inapplicabile, costituisce un’eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, sicché quando la soglia dell’irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio deve essere negato nella sua interezza» (tra le più recenti Cass. 10/10/2022, n. 29503).
Per il rispetto del principio de minimis , non basta che l’importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata del diritto dell’UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l’ammontare massimo totale dell’aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo.
Le decisioni adottate dalla Commissione UE, nell’ambito delle funzioni ad essa conferite dal Trattato CE sull’attuazione e lo sviluppo della politica della concorrenza nell’interesse comunitario, ancorché prive dei requisiti della generalit à̀ e dell’astrattezza, costituiscono fonte di produzione di diritto comunitario, anche con specifico riguardo alla materia degli aiuti di Stato, e quindi vincolano il giudice nazionale
nell’ambito dei giudizi portati alla sua cognizione, obbligandolo a dare attuazione al diritto comunitario, se necessario anche attraverso la disapplicazione delle norme interne che siano in contrasto con esso (Cass. 26/09/2017, n. 22377, in motivazione, ex plurimis ).
E’ quindi necessario, ai fini della spettanza a monte dell’agevolazione in questione, che sia accertato, in fatto, se il beneficio individuale de quo sia, o meno, in linea con il regolamento de minimis applicabile (così il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, già manifestato con molte pronunce, Cass. nn. 14465/2017; 22377/2017; 3070/2018; 19577/2018; 30213/2018; 2208/2019; n.18146/2019, con specifico riferimento alle sole II.DD).
Nel caso di specie, la C.t.r. ha omesso la verifica in concreto della sussistenza dei presupposti del c.d. regime de minimis, la cui dimostrazione è onere del contribuente; la sentenza impugnata va quindi cassata e la causa va rinviata al giudice a quo , per i necessari accertamenti in fatto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il giorno 13 dicembre 2023.