Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10714 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10714 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14708/2022 R.G. proposto da :
COGNOME con gli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME -ricorrente- contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente-
avverso Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia -Sezione Distaccata di Catania n. 10590/2021 depositata il 26/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME depositava presso la Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione distaccata di Catania – ricorso ex art. 70 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per l’ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza irrevocabile n. 280/34/11, depositata il 10 gennaio 2011, che aveva confermato la condanna dell’Agenzia delle Entrate al rimborso in favore dello stesso del 90% delle imposte dirette pagate negli anni 1990, 1991 e 1992, pari a € 11.086,14, oltre i relativi interessi dalla data dell’istanza all’integrale soddisfo.
In proposito, il medesimo ricorrente rappresentava di avere
ricevuto soltanto parte di tale rimborso (nella misura del 50%) e, per l’effetto, chiedeva disporsi i provvedimenti indispensabili per l’ottemperanza integrale. L’Agenzia delle Entrate -direzione provinciale di Ragusa – rappresentava di avere eseguito i rimborsi nella misura consentita dall’art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190 , come novellato dall’art. 16 octies L. n. 123/2017.
Con sentenza n. 10590/2021, depositata in data 26 novembre 2021 la CTR adita rigettava il ricorso per ottemperanza del contribuente.
Avverso di essa il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi e l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 14 aprile 2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 octies del D.L. n. 91/2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 123/2017; degli artt. 24 e 113 Cost. e dell’art. 70 Dlgs. n. 546/1992 art. 360 co. 1 n. 3, 4 e 5 c.p.c.».
1.1. Deduce il ricorrente che l’applicata riduzione del 50% delle somme dovute a rimborso non deve essere intesa con un’accezione definitiva, attesi
credito accertato con sentenza irrevocabile nel giudizio di cognizione. Evidenzia che, pertanto, il giudice dell’ottemperanza avrebbe dovuto definire con precisione il contenuto degli obblighi giudizialmente riconosciuti, disponendo anche in ordine al quomodo della stessa attuazione. Ancora, rileva il contribuente che, secondo la prassi amministrativa, nell’ipotesi di impossibilità di provvedere entro i termini consentiti ai pagamenti dovuti, l’Agenzia delle entrate o, in sostituzione a quest’ultima, un com missario ad acta , sono legittimati ad emanare uno speciale ordine di pagamento in conto sospeso ex
In via preliminare di rito, occorre rilevare che, per questa Corte è ammissibile il ricorso per cassazione, il quale cumuli in un unico motivo le censure di cui all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., allorché esso comunque evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass. n. 8915/2018), essendo sufficiente che la formulazione del motivo consenta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, sì da consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass., Sez. U., n. 9100/2015).
2.1. Nel caso di specie la censura proposta, pur richiamando i parametri di cui ai nn. 3, 4 e 5 dell’art. 360, comma 1 c.p.c., denuncia chiaramente un vizio di violazione di legge. Con esso, in particolare, parte ricorrente censura la sentenza della CTR nella parte in cui non ha statuito sulle modalità di attuazione del rimborso, conseguentemente non adottando i provvedimenti specifici indispensabili all’ottemperanz a. Il motivo è, pertanto, ammissibile.
«Nullità della sentenza per difetto di motivazione in violazione dell’art. 132 c.p.c. n. 4 e Dlgs. n. 546/1992. Art. 36 n. 4 -art. 360 c.p.c., co. 1 n. 4 e 5
«Nullità della sentenza per insufficiente e contraddittoria motivazione -violazione dell’art. 132 c.p.c. n. 4, e d.lgs. n. 546/1992. Art 36 n. 4 – Art. 360 c.p.c. n. 4
7. In conclusione, accolto il primo motivo e rigettati il secondo ed il terzo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia -Sezione Distaccata di Catania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei
principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia -Sezione Distaccata di Catania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14/04/2025.