Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 684 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 684 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2025
Din. Rimb. IRES 1992
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19469/2023 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catania, INDIRIZZO indirizzo PEC EMAILpec.ordineavvocaticatania.it.
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO SICILIA -SEZIONE STACCATA DI CATANIA n. 1781/2023, depositata in data 21 febbraio 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME presentava all’Agenzia delle Entrate di Catania istanza di rimborso delle maggiori imposte IRPEF, ILOR e IVA versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, motivando tale richiesta sulla base dell’art. 9, comma 17, della L. 27 dicembre 2002, n. 289, che aveva disposto per le popolazioni residenti nei territori delle province di Catania, Ragusa e Siracusa colpite dal sisma del 1990 il pagamento del 10 per cento delle imposte dovute per tali anni, con una riduzione del 90 per cento. L’Ufficio non si pronunciava.
Avverso il silenzio -rifiuto ricorreva il contribuente dinanzi alla C.t.p. di Catania; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
La RAGIONE_SOCIALE Catania, con sentenza n. 1044/01/2013, accoglieva il ricorso.
Contro tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. della Sicilia; si costituiva anche il contribuente, chiedendo il rigetto dell’appello. L’Ufficio chiedeva poi alla C.t.p. di dichiarare la parziale estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, limitatamente alla parte dei rimborsi che aveva proceduto nel frattempo a convalidare.
Con sentenza n. 2824/13/2019, la C.t.r. adita rigettava il gravame dell’Ufficio e confermava la sentenza di primo grado.
Stante il mancato pagamento delle somme, il contribuente ricorreva alla C.t.r. Sicilia per l’ottemperanza ex art. 70 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 del giudicato relativo alla citata sentenza n. 2824/13/2019; si costituiva anche l’Ufficio, dichiarando che il pagamento era stato eseguito nei limiti di quanto stabilito dall’art. 16 octies del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2017, n. 123, applicabile a tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della predetta legge.
Con la sentenza n. 1781/13/2023, depositata in data 21 febbraio 2023, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia rigettava il ricorso per ottemperanza.
Avverso la sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024 per la quale il contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, cosi rubricato: «Nullità della sentenza per difetto e/o apparenza e/o inesistenza della motivazione -violazione di legge» il contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.g.t. di II grado ha motivato in maniera soltanto apparente, non rinvenendosi nella decisione alcun argomento in ordine alle condizioni che sarebbero mancate per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato e giustificare così il rigetto del ricorso.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, cosi rubricato: «Sulla contraddittorietà della motivazione -contrasto con il principio di diritto conforme -violazione di legge» il contribuente, subordinatamente alla precedente censura, lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.g.t. di II grado ha motivato in maniera contraddittoria, laddove, per un verso, ha ammesso l’esistenza del diritto integrale al rimborso ma, per l’altro, ne subordina l’effettivo ed integrale soddisfacimento a circostanze volitive e temporali del tutto incerte, tali da esporre il singolo contribuente ad una vanificazione del diritto già giudizialmente accertato in via definitiva.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Sulla mancata regolamentazione delle spese di lite ex art. 91 c.p.c. -violazione di legge» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella
sentenza impugnata, la C.g.t. di II grado ha statuito la compensazione delle spese, atteso che quello che doveva essere un accoglimento del ricorso per ottemperanza avrebbe portato ad una condanna di controparte alle spese.
I primi due motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente stante la stretta affinità delle censure sollevate, sono fondati; con essi, in particolare, parte ricorrente censura la sentenza della C.g.t. di II grado nella parte in cui ha motivato in maniera solo apparente o, comunque, contraddittoria in merito alle condizioni da aversi per ottenere l’esecuzione del diritto già giudizialmente accertato in via definitiva.
2.1. Invero, orientamento consolidato di questa Corte ha chiarito che: «Nel giudizio tributario di ottemperanza di cui all’art. 70, d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice dell’ottemperanza, adito dal contribuente per l’esecuzione del giudicato scaturente da decisione ricognitiva del diritto al rimborso delle imposte per effetto di benefìci fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell’art. 16 -octies , d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e del provvedimento n. 195405/2017, emanato il 26 settembre 2017 dal direttore dell’Agenzia delle entrate, e, in caso di verificata incapienza, deve attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario ad acta , le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare piena esecuzione alla decisione del giudice di merito, ivi compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non potendosi trarre dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei princìpi costituzionali e convenzionali, alcuna possibile falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati» (tra le altre, Cass. n. 12495/2024, Cass. n. 12270/2024, Cass. n. 16647/2022 e Cass. n. 16289/22).
2.2. A supporto ulteriore di tale conclusione, oltre al tenore letterale dello stesso complesso normativo richiamato, questa Corte ha poi rilevato che costituisce ius receptum l’affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l’introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (Cass. n. 4291/2018, ex plurimis , che richiama ad esempio Cass. n. 8373/2015, in tema di Iva).
2.3. Va affermato, dunque, come, a dispetto di quanto ritenuto dalla C.g.t. di II grado nella decisione qui impugnata, la novella del 2017 non abbia inteso incidere sul diritto, risarcendo alcuni entro il limite di stanziamento e pregiudicando gli altri, ma piuttosto abbia inteso regolarne l’esecuzione, costituendo all’uopo un particolare fondo a cui attingere, prevedendone il finanziamento di anno in anno, compatibilmente con la legge di bilancio, contemperando le esigenze di copertura finanziaria della legge di spesa (art. 81 Cost.) con la parità di trattamento e la solidarietà fra tutti coloro che sono stati colpiti da una calamità naturale (artt. 2 e 3 Cost). Tale disciplina si presenta in questo modo conforme ai superiori principi costituzionali ed eurounitari, oltre che conforme ad un costante orientamento che non v’è ragione di rivedere.
Il terzo motivo di ricorso, con il quale parte ricorrente censura la sentenza della C.g.t. di II grado nella parte in cui ha compensato le spese di lite, è da ritenere assorbito nella pronuncia di accoglimento dei primi due motivi di ricorso.
In conclusione, vanno accolti i primi due motivi di ricorso e, assorbito il terzo motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio del giudizio innanzi al giudice a quo affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso e, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia Sezione staccata di Catania, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.