Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13065 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13065 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/05/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 26539-2022, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , c.f. CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale all’indirizzo pec EMAIL –
Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , cf CODICE_FISCALE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende – resistente
Avverso la sentenza n. 1254/16/2022 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 31.03.2022;
udita la relazione della causa svolta nell’ adunanza camerale del 22 novembre 2023 dal AVV_NOTAIO,
Rilevato che
Dalla sentenza impugnata si evince che la società presentò alla Direzione RAGIONE_SOCIALE di Varese istanza di rimborso dell’importo di € 130.949,48, pari al costo sostenuto per l’acce nsione della garanzia fideiussoria, costituita al
Iva -Polizza fideiussoria -Rimborso -At. 8 l. 212/2000
fine di ottenere la rifusione dei crediti Iva maturati in riferimento all’anno d’imposta 2013.
Formatosi il silenzio -rifiuto per l’inutile decorso di 90 giorni dall’istanza, la società adì la Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE di Varese, insistendo nella pretesa di rimborso dei costi sostenuti per la costituzione della fideiussione . Nelle more l’ufficio esplicitò il suo rifiuto con provvedimento di diniego.
Con sentenza n. 411/01/2019 il giudice di primo grado rigettò la domanda, rilevando la mancata impugnazione del provvedimento di diniego. L’appello della società fu respinto dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia con sentenza n. 1254/16/2022. Il giudice regionale, superate le questioni preliminari sulle quali si era soffermato il giudice RAGIONE_SOCIALE, ha ritenuto nel merito che tuttavia la domanda di rimborso del costo della fideiussione non spettava all’istante. Ciò perché la previsione cont enuta nell’art. 8, comma 4, della l. 27 luglio 2000, n. 212, che pur riconosce il diritto del contribuente al rimborso RAGIONE_SOCIALE fideiussioni contratte per ottenere ‘la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi’ dovesse essere circoscritto ai rimborsi scaturenti da attività di rettifica, qualora risultante priva di fondamento la pretesa impositiva, ossia da atti dell’amministr azione finanziaria poi rivelatisi illegittimi. Di contro, ha ritenuto esulanti dalla norma i casi come quello di specie, scaturenti dalla richiesta di rimborso ai sensi degli artt. 30 e 38 bis, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nei quali il contribuente, in luogo del normale utilizzo degli istituti della compensazione/detrazione, abbia preteso l’immediata liquidit à del proprio credito mediante rimborso.
Per la cassazione della pronuncia la società ha proposto ricorso, affidato ad un solo motivo. L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato un irrituale a tto di costituzione, al solo fine della eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
La causa è stata trattata n ell’adunanza camerale del 22 novembre 2023.
Considerato che
NUMERO_DOCUMENTO Con il motivo di ricorso la società ha censurato la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 4, del la legge n. 212 del 2000. L’interpretazione dell’art. 8 cit. , su cui il giudice regionale ha fondato la pronuncia, sarebbe errata. La fattispecie disciplinata dalla norma, a
differenza di quanto assunto dalla Commissione regionale, non farebbe distinzioni tra le ragioni sottostanti l’istanza di rimborso, così che i costi sostenuti dal contribuente per l’accensione della garanzia fideiussoria pretesa dall’amministrazione finanz iaria sarebbero sempre a loro volta rimborsabili.
Il motivo è fondato.
Questa Corte, con interpretazione ormai consolidata, ha affermato che l’art. 8, comma 4, l. n. 212 del 2000, che impone all’Amministrazione finanziaria di rimborsare il costo RAGIONE_SOCIALE fideiussioni richieste dal contribuente per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi, ha natura immediatamente precettiva, attribuendo al contribuente un diritto soggettivo perfetto a tutela della sua integrità patrimoniale, a prescindere dell’emanazione dei decreti ministeriali d’attuazione, e ricomprende anche i costi RAGIONE_SOCIALE fideiussioni stipulate prima della sua entrata in vigore (Cass., 5 agosto 2015, n. 16409). Nel corpo della motivazione del richiamato precedente, a fronte del dubbio se la suddetta disciplina non afferisse alle ipotesi dei rimborsi richiesti ai sensi dell’art. 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, perché di natura facoltativa, si è chiarito che «la norma comprende i costi di tutte le fideiussioni che il contribuente ha richiesto, dovendosi chiaramente intendere l’espressione “ha dovuto richiedere” non nel senso dell’esistenza di un ipotetico obbligo normativo in tal senso, bensì con riferimento alla necessità (onere) della richiesta della fideiussione in rapporto allo scopo perseguito (ottenere la sospensione del pagamento di tributi o la rateizzazione o il rimborso)».
È stato ulteriormente chiarito che il diritto al rimborso dei costi relativi alla garanzia fideiussoria, chiesta dal contribuente per ottenere la sospensione, la rateizzazione o il rimborso dei tributi, ha portata generale ed è indipendente dalla fisionomia della controversia tributaria, stante l’esigenza ad essa sottesa di preservare l’integrità patrimoniale dei contribuenti, in caso di infondatezza della pretesa impositiva o di legittimità della pretesa di rimborso di somme dovute, che una diversa interpretazione frustrerebbe, oltre a porsi in contrasto con il diritto unionale [Cass., 28 febbraio 2020, n. 5508, nella quale si chiarisce che «una diversa opzione in effetti frustrerebbe l’esigenza presidiata dalla disposizione di preservare l’integrità patrimoniale dei contribuenti, a fronte di una pretesa impositiva
infondata o di una legittima pretesa al rimborso di somme dovute, e, per conseguenza, rischierebbe di entrare in frizione col diritto unionale. E ciò in base al consolidato orientamento della Corte di giustizia, in base al quale gli Stati membri indubbiamente dispongono di una certa libertà quanto alla determinazione RAGIONE_SOCIALE modalità di rimborso dell’eccedenza di iva, purché, però, il sistema di rimborso adottato non faccia correre alcun rischio finanziario al soggetto passivo (Corte giust. 28 febbraio 2018, causa C387/16, punto 24; 6 luglio 2017, causa C-254/16, RAGIONE_SOCIALE, punto 20; 12 maggio 2011, causa C-107/10, RAGIONE_SOCIALE, punto 33)», soggiungendo significativamente, ancora, che «Il sistema italiano dei rimborsi iva, d’altronde, ha indotto la Commissione europea a promuovere nei confronti dell’Italia una procedura d’infrazione (la n. 2013/4080), giusta allo stadio della messa in mora ex art. 258 del TFUE»].
Anche da ultimo la giurisprudenza di legittimità è intervenuta, affermando che il diritto al rimborso dei costi relativi alla garanzia fideiussoria, prestata dal contribuente al fine di ottenere il rimborso dell’IVA, ha portata generale, indipendentemente dalla fisionomia della controversia tributaria e non va pertanto riconosciuto esclusivamente per le spese relative a garanzie acquisite nell’ambito di una specifica attività di accertamento del tributo stesso, nel rispetto del principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost. (Cass., 12 aprile 2023, n. 9723; cfr. anche 13 luglio 2023, n. 20024).
In conclusione, il motivo trova accoglimento e con esso il ricorso. La sentenza va pertanto cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia, che in diversa composizione, oltre a liquidare le spese del giudizio di legittimità, provvederà a riesaminare l’appello erariale tenendo conto dei principi di diritto dispensati da questa Corte.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia, cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il giorno 22 novembre 2023,