Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28815 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28815 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10717/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE , presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
RIMBORSO IRPEF PER EVENTI SISMICI DEL 2002
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO, presso lo studio degli Avvocati NOME AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA -SEZ. DIST. DI FOGGIA n. 2648/2015, depositata in data 9/12/2015;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 18 settembre 2024;
Rilevato che:
In data 16/2/2011 NOME COGNOME (d’ora in avanti anche ‘il contribuente’ ), lavoratore autonomo, residente in Pietramontecorvino (FG), colpita dagli eventi sismici del 2002, presentò all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE istanza di rimborso del 60% di quanto pagato a titolo di imposte dirette (Irpef e addizionali) nel periodo compreso tra il 31/10/2002 ed il 30/6/2008.
Maturato il silenzio-rifiuto, il contribuente con ricorso proposto il 20/3/2012 lo impugnò dinanzi alla C.T.P. di Foggia, invocando, a sostegno del suo diritto al rimborso, l’art. 3 del d.l. n. 162 del 2008, convertito con modificazioni in legge n. 201 del 2008 e l’art. 6 del d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, in l. n. 2 del 2009. La RAGIONE_SOCIALE.T.P. accolse il ricorso.
Su appello dell’Ufficio, la RAGIONE_SOCIALE confermò la sentenza di primo grado . L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.
Resiste il contribuente con controricorso.
Considerato che:
1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e/o falsa applicazione della decisione della Commissione europea n. C (2015) 5549 final del 14 agosto 2015, nonché degli artt. 107, 108 e 288 del TFUE (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)’ , l’RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza impugnata per avere escluso che il rimborso chiesto dal contribuente fosse incompatibile con i princìpi eurounionali in base all’art. 107, comma 2, lett. b) del TFUE, a norma della quale ‘sono compatibili con il mercato interno…gli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali’ .
Afferma l’RAGIONE_SOCIALE che l’impugnata sentenza si pone in contrasto con la Decisione della Commissione europea C (2015) 5549 final del 14 agosto 2015, nella quale si dà atto che le norme interne che prevedono rimborsi d’imposta a favore di soggetti imprenditoriali o liberi professionisti non contengono nessuna definizione di danno e non stabiliscono alcun nesso tra l’aiuto e i danni e ffettivamente subìti a seguito RAGIONE_SOCIALE calamità naturali. Inoltre, tali norme interne non limitano l’importo della co mpensazione a quanto necessario per ovviare ai danni effettivamente subìti dal beneficiario dell’aiuto, con la conseguenza che le misure disposte da tali norme non sono destinate ad ovviare ai danni causati dalle calamità naturali.
Sulla base di tale decisione della Commissione europea e della sua immediata efficacia nell’ordinamento interno in conformità con il principio di primauté del diritto unionale , l’RAGIONE_SOCIALE ha chiesto la cassazione della sentenza impugnata.
1.1. Il motivo è fondato.
La C.T.R. ha accolto la domanda di rimborso del contribuente senza verificare la compatibilità del suo accoglimento con la normativa europea in tema di alcun nesso tra l’aiuto e i danni effettivamente subìti
a seguito RAGIONE_SOCIALE calamità naturali e con i criteri posti dal regolamento ‘de minimis’ applicabile (sul tema, cfr. ex coeteris , Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 12858 del 22/04/2022, Rv. 670990 -01; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 30927 del 27/11/2019, Rv. 656022 – 01).
2.La sentenza è cassata con rinvio alla C.G.T. di secondo grado della Puglia, sezione distaccata di Foggia, affinché proceda ad un nuovo esame della causa valutando la conformità del rimborso richiesto alle norme e ai criteri del regolamento ‘de minimis’ applicabile e regoli anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia di secondo grado della Puglia, sezione distaccata di Foggia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 settembre