Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9032 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9032 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13310/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RIVELA SANTO
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA SEZ.DIST. SIRACUSA n. 6818/2019 depositata il 25/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/03/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il contribuente COGNOME COGNOME ricorreva in ottemperanza per vedere eseguita la sentenza della CTR della Sicilia -Sez. staccata di Siracusa che lo riconosceva vittorioso sull’istanza di rimborso dei tributi versati nel periodo dei movimenti tellurici che avevano colpito la Sicilia Orientale nel dicembre 1990.
Il giudice dell’ottemperanza, in speciale composizione, accoglieva la domanda della parte privata, donde insorge l’Agenzia delle entrate, affidandosi a due motivi, mentre è rimasta intimata la parte contribuente.
L’affare, chiamato avanti la VI Sezione di questa Corte, è stato rinviato a nuovo ruolo in attesa della definizione del giudizio di costituzionalità delle norme di riferimento.
CONSIDERATO
Vengono proposti due motivi di ricorso.
1.1. Con il primo motivo si prospetta censura i sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 4 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione dell’articolo 70, comma settimo, del d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 24 della Costituzione.
Nella sostanza si lamenta che la sentenza in scrutinio non abbia ritenuto costituita in giudizio l’Agenzia delle entrate, con violazione della ritualità del contraddittorio nel rito dell’ottemperanza e del diritto di difesa della parte costituita.
1.2. Con il secondo motivo si prospetta violazione ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione dell’articolo 1, comma 665, della legge numero 190 del 2014 come modificato dall’articolo 16 octies del decreto-legge numero 91 del 2017 e dall’articolo 9, comma 17, della legge numero 289 del 2002.
Nella sostanza si lamenta che il giudice dell’ottemperanza, nella sentenza in scrutinio, non abbia considerato le norme sopravvenute che limitano il rimborso entro la capienza di un fondo annualmente
fissato con provvedimento amministrativo generale, di talché non può essere ordinato un pagamento, quando il predetto fondo risulti incapiente.
Il primo motivo non può essere accolto.
2.1. Nonostante l’apparenza di mancata costituzione dell’Amministrazione finanziaria (sulla scorta del frontespizio della sentenza impugnata), il giudice dell’ottemperanza ha tenuto conto dell’eccezione proposta con riguardo al pagamento eseguito nella misura percentuale prevista dall’art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017, per cui nella sostanza è stato rispettato tanto il contraddittorio quanto il diritto di difesa.
Neppure il secondo motivo può essere accolto.
3.1. Ed infatti, già da tempo, questa Corte aveva riconosciuto che in tema di rimborso IRPEF, i limiti quantitativi introdotti dall’art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017 si applicano ai giudizi esecutivi instaurati dopo la relativa entrata in vigore, essendo indifferente che il titolo esecutivo azionato derivi da un accertamento in via amministrativa compiuto dall’amministrazione fiscale o dal passaggio in giudicato della sentenza resa all’esito dell’instaurazione del giudizio di accertamento del diritto alla ripetizione della maggiore imposta versata (Cass. V, n. 28108/2021). Nella specie, la CTR ha escluso che la norma sopravvenuta incidesse sulla misura del rimborso in sede di giudizio di ottemperanza.
3.2. Più radicalmente, peraltro, il principio è stato ulteriormente affinato, ritenendo che nel giudizio tributario di ottemperanza, di cui all’art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice, adito dal contribuente per l’esecuzione del giudicato sul diritto al rimborso d’imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017 e dall’art.
29 del d.l. n. 162 del 2019, e, in caso di verificata incapienza, attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario “ad acta”, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, una falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati (così Cass. V, n. 16289/2022).
3.3. Per completezza espositiva, va rilevato che l’impianto normativo in questione non è stato inciso dal giudizio di costituzionalità, laddove il Giudice delle leggi ha ritenuto inammissibile la questione di disparità di trattamento fra contribuenti rimborsati e non, sollevata da alcune parti private, ritenendo coerente la procedura di ristoro, mediante fondo all’uopo dedicato, da impinguarsi a scadenze fissate (cfr. Corte cost., n. 197/2022).
In definitiva, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva del contribuente.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 20/03/2025.