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Rimborso euroritenuta: sì con voluntary disclosure

Una contribuente ha richiesto il rimborso dell’euroritenuta versata su capitali detenuti in Svizzera, dopo aver regolarizzato la propria posizione fiscale tramite la procedura di voluntary disclosure. L’Amministrazione Finanziaria aveva negato il rimborso, sostenendo che la mancata indicazione originaria dei redditi esteri in dichiarazione fosse ostativa. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 33282/2023, ha respinto il ricorso dell’ente impositore. I giudici hanno stabilito che il diritto al rimborso dell’euroritenuta sussiste per evitare la doppia imposizione, conformemente alla normativa europea (Direttiva 2003/48/CE), che prevale sulle norme interne. La voluntary disclosure, sanando la posizione del contribuente, permette di accedere al rimborso.

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Pubblicato il 22 febbraio 2026 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Rimborso Euroritenuta: La Cassazione Conferma il Diritto anche con Voluntary Disclosure

L’adesione a procedure di sanatoria fiscale, come la voluntary disclosure, preclude il diritto al rimborso euroritenuta per le imposte pagate all’estero? A questa domanda ha dato una risposta chiara e definitiva la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 33282 del 29 novembre 2023. La Suprema Corte ha stabilito un principio fondamentale a tutela del contribuente, affermando la prevalenza del diritto europeo contro la doppia imposizione sulle norme procedurali interne.

I Fatti di Causa

Il caso riguarda una contribuente che deteneva capitali presso un istituto di credito svizzero. Su tali somme, la banca elvetica aveva applicato, per gli anni dal 2012 al 2014, la cosiddetta ‘euroritenuta’, una ritenuta alla fonte sui redditi da risparmio prevista dalla normativa europea per garantire la tassazione transfrontaliera.

Successivamente, la contribuente ha deciso di regolarizzare la propria posizione con il Fisco italiano, aderendo alla procedura di voluntary disclosure e al ravvedimento operoso, facendo così emergere i capitali esteri non dichiarati. Una volta sanata la propria posizione, ha presentato un’istanza di rimborso all’Amministrazione Finanziaria per le somme trattenute dalla banca svizzera a titolo di euroritenuta.

L’ente impositore ha opposto un silenzio-rifiuto, motivato dal fatto che la contribuente non aveva indicato i redditi di fonte estera nelle dichiarazioni originarie, condizione che, secondo la normativa nazionale (art. 165 del TUIR), impedirebbe il riconoscimento del credito d’imposta e, di conseguenza, il rimborso.

La Questione Giuridica e il Diritto al Rimborso Euroritenuta

La controversia è giunta dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale, che ha dato ragione alla contribuente, riformando la decisione di primo grado. L’Amministrazione Finanziaria ha quindi proposto ricorso per cassazione, sostenendo la violazione della normativa nazionale che subordina il credito per le imposte pagate all’estero alla loro indicazione in dichiarazione.

Il nucleo della questione era quindi stabilire se il principio europeo che vieta la doppia imposizione dovesse prevalere sulla norma interna che, interpretata restrittivamente, negava il rimborso a chi non avesse originariamente dichiarato i redditi esteri.

Le Motivazioni della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Amministrazione Finanziaria, fornendo un’analisi approfondita e orientata ai principi comunitari.

I giudici hanno innanzitutto richiamato la Direttiva 2003/48/CE, che ha istituito l’euroritenuta. Lo scopo di tale direttiva era garantire la tassazione dei redditi da risparmio, ma anche e soprattutto eliminare le doppie imposizioni. L’articolo 14 della Direttiva stabiliva chiaramente che lo Stato di residenza del contribuente doveva assicurare l’eliminazione della doppia imposizione tramite il meccanismo del credito d’imposta o, in alternativa, con il rimborso della ritenuta stessa.

Secondo la Corte, questa normativa europea, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 84/2005, è una disciplina speciale che prevale su quella generale interna. Negare il rimborso euroritenuta a un contribuente che, sebbene tardivamente, ha fatto emergere i redditi e li ha sottoposti a tassazione in Italia attraverso la voluntary disclosure, si tradurrebbe in una sanzione indiretta, sproporzionata e contraria ai principi di adeguatezza e proporzionalità del diritto europeo.

La voluntary disclosure, infatti, è una procedura di autodenuncia che porta alla piena conoscenza del Fisco i redditi precedentemente omessi. Una volta che tali redditi concorrono a formare la base imponibile in Italia, sorge il presupposto per evitare la doppia tassazione. L’omessa indicazione nella dichiarazione originaria viene sanata proprio attraverso la procedura di collaborazione volontaria, che è assimilabile a una dichiarazione integrativa contra se.

La Corte ha specificato che il richiamo della norma di attuazione (art. 10, D.Lgs. 84/2005) all’art. 165 del TUIR deve essere interpretato come un rinvio alle sole modalità di calcolo del credito d’imposta, e non come un’accettazione della condizione ostativa legata alla mancata dichiarazione.

Le Conclusioni

In conclusione, la Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: in applicazione della normativa comunitaria, che costituisce disciplina speciale prevalente su quella interna, deve essere riconosciuto il diritto al rimborso dell’euroritenuta pagata all’estero sugli interessi, anche se il contribuente ha regolarizzato la propria posizione attraverso la procedura di ‘collaborazione volontaria’.

Questa ordinanza rappresenta un’importante vittoria per i contribuenti e rafforza il principio fondamentale del divieto di doppia imposizione all’interno dell’Unione Europea. Stabilisce che le procedure di sanatoria fiscale, come la voluntary disclosure, non possono trasformarsi in una trappola che priva il contribuente di diritti garantiti a livello sovranazionale.

Chi ha aderito alla voluntary disclosure ha diritto al rimborso dell’euroritenuta pagata all’estero?
Sì. La Corte di Cassazione ha stabilito che la procedura di collaborazione volontaria, consentendo di regolarizzare la posizione fiscale, non preclude il diritto al rimborso dell’euroritenuta, poiché lo scopo primario della normativa europea è evitare la doppia imposizione.

La mancata indicazione dei redditi esteri nella dichiarazione originaria impedisce il rimborso dell’euroritenuta?
No. Secondo la Corte, sebbene la normativa nazionale (art. 165 TUIR) lo preveda, tale condizione viene superata dalla normativa europea di settore, che ha carattere prevalente. La regolarizzazione tramite voluntary disclosure sana l’omissione originaria, rendendo i redditi noti al Fisco e facendo sorgere il diritto a evitare la doppia tassazione.

La normativa europea sulla doppia imposizione prevale su quella nazionale?
Sì. La Corte ha affermato che la Direttiva 2003/48/CE e le relative norme di attuazione costituiscono una disciplina speciale e comunitaria che prevale sulla legislazione interna generale. Pertanto, le norme nazionali che pongono ostacoli sproporzionati al rimborso devono essere disapplicate in favore del principio europeo del divieto di doppia imposizione.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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