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Rimborso Euroritenuta: Sì con Voluntary Disclosure

L’ordinanza stabilisce che i contribuenti che aderiscono alla procedura di “voluntary disclosure” per regolarizzare capitali detenuti all’estero hanno diritto al rimborso dell’Euroritenuta. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, affermando che il principio europeo del divieto di doppia imposizione prevale sulle norme procedurali interne, garantendo così il rimborso anche se i redditi non erano stati inizialmente dichiarati.

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Pubblicato il 18 ottobre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Diritto al Rimborso Euroritenuta con la Voluntary Disclosure: La Cassazione fa Chiarezza

La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha stabilito un principio fondamentale per i contribuenti che hanno aderito alla procedura di collaborazione volontaria: il diritto al rimborso Euroritenuta non può essere negato. Questa decisione consolida il principio del divieto di doppia imposizione, anche nei casi di regolarizzazione di capitali detenuti all’estero, affermando la prevalenza del diritto comunitario sulla normativa interna che potrebbe sembrare ostativa.

I Fatti del Caso

La vicenda riguarda due contribuenti che, dopo aver aderito alla procedura di voluntary disclosure per regolarizzare attività finanziarie detenute in Svizzera, hanno chiesto all’Agenzia delle Entrate il rimborso della cosiddetta “Euroritenuta”. Si tratta di una ritenuta alla fonte applicata sui redditi di capitale di fonte estera, in conformità alla direttiva europea in materia. I contribuenti sostenevano di aver subito una doppia imposizione, avendo prima pagato l’Euroritenuta in Svizzera e poi le imposte in Italia calcolate dall’Ufficio nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, senza che la prima venisse scomputata.

Di fronte al silenzio dell’amministrazione finanziaria, qualificabile come silenzio-rifiuto, i contribuenti hanno adito la giustizia tributaria, ottenendo ragione sia in primo che in secondo grado. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione, sostenendo che l’adesione alla voluntary disclosure cristallizzasse la posizione tributaria, impedendo successive richieste di rimborso.

La Decisione della Corte sul Rimborso Euroritenuta

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando la sentenza d’appello e, di conseguenza, il pieno diritto dei contribuenti al rimborso Euroritenuta. La Suprema Corte ha chiarito che le procedure di collaborazione volontaria, pur essendo speciali, non possono portare a un risultato palesemente iniquo come la doppia imposizione sullo stesso reddito.

Le Motivazioni

Le motivazioni della Corte si fondano su una gerarchia delle fonti che pone il diritto comunitario e le convenzioni internazionali al di sopra della normativa procedurale interna. Vediamo i punti chiave:

1. Divieto di Doppia Imposizione: Il principio cardine, sancito dalla Direttiva 2003/48/CE e dall’Accordo tra la Comunità Europea e la Svizzera, è quello di eliminare la doppia imposizione. Questo principio deve orientare l’interpretazione e l’applicazione delle norme nazionali, inclusa quella sulla voluntary disclosure.

2. Interpretazione dell’art. 165 T.U.I.R.: L’articolo 165 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi subordina il credito per le imposte pagate all’estero alla condizione che i redditi concorrano alla formazione del reddito complessivo dichiarato in Italia. L’Agenzia sosteneva che, essendo stati i redditi inizialmente omessi, tale condizione non fosse soddisfatta. La Corte ha superato questa obiezione, affermando che una volta regolarizzata la posizione tramite autodenuncia, il reddito entra a far parte della base imponibile e quindi il diritto al credito (o al rimborso) deve essere riconosciuto.

3. Natura della Voluntary Disclosure: La Corte ha precisato che la voluntary disclosure non può essere equiparata a un accertamento con adesione, il cui contenuto è intangibile una volta perfezionato. L’irretrattabilità della disclosure riguarda la confessione sui beni detenuti all’estero, ma non preclude al contribuente di far valere il diritto al rimborso di un’imposta già assolta, come l’Euroritenuta, per evitare una tassazione duplicata.

4. Prevalenza delle Fonti Sovranazionali: Viene ribadito che le norme fiscali interne devono essere applicate in modo “comunitariamente e convenzionalmente orientato”. Pertanto, escludere il rimborso costituirebbe una violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità, configurandosi come una sorta di sanzione indiretta non prevista dalla legge.

Le Conclusioni

L’ordinanza in esame rappresenta un’importante tutela per il contribuente. La Corte di Cassazione ha stabilito che l’obiettivo della voluntary disclosure è la regolarizzazione e l’emersione di capitali, non la punizione del contribuente attraverso una doppia imposizione. Di conseguenza, chi ha aderito a tale procedura e ha versato imposte all’estero a titolo di ritenuta ha il pieno diritto di chiederne il rimborso, qualora l’amministrazione finanziaria non ne abbia tenuto conto nel calcolo del dovuto. Questo principio garantisce equità e coerenza del sistema fiscale con gli obblighi internazionali e comunitari dell’Italia.

Chi aderisce alla “voluntary disclosure” ha diritto al rimborso dell’Euroritenuta pagata all’estero?
Sì, la Corte di Cassazione ha affermato che il contribuente che regolarizza la propria posizione con la voluntary disclosure ha diritto al rimborso dell’Euroritenuta per evitare una doppia imposizione, in conformità con i principi del diritto comunitario e internazionale.

L’aver omesso di dichiarare i redditi esteri in passato impedisce di ottenere il rimborso dell’Euroritenuta?
No. Secondo la Corte, una volta che il reddito estero viene regolarizzato attraverso la procedura di collaborazione volontaria e concorre alla formazione del reddito imponibile in Italia, il diritto al rimborso dell’imposta già pagata all’estero deve essere riconosciuto.

La procedura di voluntary disclosure è un accordo definitivo che impedisce successive richieste di rimborso?
No, la Corte ha chiarito che l’irretrattabilità della voluntary disclosure riguarda il contenuto della dichiarazione (cioè l’indicazione degli investimenti esteri), ma non preclude al dichiarante di richiedere il rimborso di imposte precedentemente versate, come l’Euroritenuta, in applicazione del divieto di doppia imposizione.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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