Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29268 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29268 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 05/11/2025
Irpef – diniego rimborso – sisma Sicilia – de minimis
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22546/2022 R.G. proposto da: l’Avvocatura
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dal generale dello RAGIONE_SOCIALE,
-ricorrente – contro
COGNOME NOME, in qualità di erede di COGNOME NOME rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO,
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. SICILIA, SEZIONE STACCATA DI SIRACUSA, n. 1414/2022, depositata il 17/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME -lavoratore autonomo residente in uno dei Comuni della Sicilia colpiti dagli eventi calamitosi del 1990 -in data 26
febbraio 2009, chiedeva il rimborso RAGIONE_SOCIALE imposte corrisposte per gli anni 1990, 1991 e 1992, così usufruendo dell’agevolazione di cui all’art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Formatosi il silenziorifiuto sull’istanza, il contribuente ricorreva innanzi alla C.t.p. di Siracusa che accoglieva il ricorso, riconoscendo il diritto al rimborso. La sentenza di primo grado veniva cofermata in appello dalla C.t.r. nel contraddittorio con NOME COGNOME, in qualità di erede di NOME COGNOME, nelle more deceduto. La C.t.r., in particolare, riteneva l’agevolazione compatibile con il quadro normativo europeo relativo agli RAGIONE_SOCIALE di stato in quanto rientrante nei limiti previsti dal c.d. regolamento de minimis, atteso che il contribuente aveva fornito dimostrazione della sussistenza di tali presupposti, stante l’importo chiesto a rimborso e la dichiarazione sostitutiva rilasciata , alla quale l’Ufficio non aveva opposto alcunché. Aggiungeva che il diritto al rimborso non può essere limitato nella fase di cognizione alla misura del 50 per cento ai sensi dell’art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014, essendo tale limite applicabile nella fase esecutiva del rimborso.
Avverso la sentenza della C.t.r. , di cui all’epigrafe, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione nei confronti di NOME COGNOME (correttamente individuato a mezzo del codice fiscale se pure ii nome indicato in ricorso è quello di NOME COGNOME) il quale resiste a mezzo controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289, dell’art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190 dell’art. 112 cod. proc. civ., degli artt. 107 e 108 T.F.U.E., come interpretata dalla Decisioni della Commissione Europea, n. C-132/06 del 17 luglio 2008, n. C-82/14 del 15 luglio 2015 n. C(2015) 5549 final del 14/08/2015.
Censura la sentenza impugnata per non aver considerato che il contribuente era titolare di attività di impresa sicché, in ragione dello ius supereveniens di cui all’art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) e della decisione della Commissione Europea sopra citata, la C.t.r. avrebbe dovuto valutare la compatibilità dell’agevolazione con il divieto di aiuto di RAGIONE_SOCIALE ed il conseguente rispetto del Regolamento c.d. de minimis . Precisa che il giudice del secondo grado ha errato, sia nel ritenere rispettato il principio del c.d. de minimis, facendo riferimento al solo importo del rimborso richiesto in quanto inferiore al valore soglia, sia nel dare rilievo ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio riferita al triennio 1990/1992.
Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e d ell’art. 115 cod. proc. civ.
Censura la sentenza impugnata per non aver considerato che l’onere di provare il rispetto dei requisiti c.d. de minimis grava sul contribuente, attore in senso sostanziale nei giudizi di rimborso; che le argomentazioni con le quali l’Ufficio nega la sussistenza dei presupposi sono mere difese, non soggette a preclusioni processuali, salvo il giudicato interno; che il contribuente non può invocare il principio di non contestazione.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi sono fondati, nei limiti che di seguito si esporranno.
Va premesso che nella fattispecie in esame non è controverso che, affinché il contribuente, lavoratore autonomo, possa godere del beneficio del rimborso di cui alla sua istanza, occorre verificare la sussistenza dei presupposti del c.d. regolamento de minimis.
E’ controversa, invece, la sussistenza di detti presupposti.
Questa Corte, sul punto, ha fissato alcuni principi ai quali occorre fare riferimento.
3.1. Gli RAGIONE_SOCIALE individuali giustificano una deroga al divieto degli RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE solo ove si mantengano sotto la soglia stabilita dai regolamenti c.d. de minimis cosicché, in caso di superamento, tale divieto, che involge l’intera somma e non la sola eccedenza, riacquista pieno vigore (cfr. Cass. 03/11/2023, n. 30651).
3.2. La sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni per usufruire del beneficio va valutata avendo riguardo alle soglie fissate dal regolamento CE vigente all’epoca della concessione del beneficio che coincide con il momento in cui l’aiuto è accordato, a norma del regime giuridico RAGIONE_SOCIALE applicabile, indipendentemente dalla data di erogazione (Cass. 08/01/2025, n. 289 la quale ha precisato che alla fattispecie in esame va applicato ratione temporis il reg. CE n. 69 del 2001, vigente all’epoca del riconoscimento del ben eficio, restando irrilevante il momento della effettiva fruizione. Resta, viceversa, esclusa l’applicazione del successivo reg. 1998 del 2006 che ha alzato la soglia ad euro 200.00,00 come l’applicazione del reg. n. 1407 del 2013).
3.3. Il periodo di tre anni, rispetto al quale verificare che il contribuente non abbia superato, con l’importo complessivo degli RAGIONE_SOCIALE ottenuti, la soglia dei regolamenti de minimis , decorre dal momento dell’ottenimento del primo aiuto; pertanto, si deve considerare il triennio 2001-2003 (per effetto dell’entrata in vigore della legge n. 289 del 2002, che riconosce il beneficio per cui è causa), in linea con quanto chiarito nei regolamenti per cui gli RAGIONE_SOCIALE c.d. de minimis sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico RAGIONE_SOCIALE applicabile, il diritto di riceverli, indipendentemente dalla data di erogazione. Occorre altresì precisare che il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis si deve tener conto dell’importo complessivo degli RAGIONE_SOCIALE concessi nell’esercizio
finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti (tra le più recenti Cass. 12/12/2023, n. 34686).
3.4 . L’onere di provare la compatibilità dell’aiuto con il regime de minimis grava sul contribuente. In deroga alle disposizioni processuali nazionali, questi è ammesso a provare mediante autodichiarazione il rispetto del limite degli RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, fino alla data di piena funzionalità del registro centrale degli RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE – di cui al §2 dell’art. 6 del Regolamento UE/1407/13 e dell’art. 52 della l. n 234 del 2012 individuata al 31 maggio 2017, coincidente con l’entrata in vigore del regolamento sul funzionamento del prefato registro con d.m. n. 115 del 2017.
Tale autodichiarazione -eccezionalmente ammessa come prova per il periodo antecedente al 31 maggio 2017, -deve , di conseguenza, riferirsi al momento in cui il beneficio è stato accordato, a prescindere da quando è stato percepito, cioè l’anno di imposta 2003 (poiché il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la l. n. 289 del 2002 che regolava, all’art. 9, comma 17, nel 10% il regime di imposta dovuto per gli anni 1990-1992) e i due esercizi precedenti, per cui il triennio di riferimento per l’autocertificazione va individuato negli anni 2001-2003.
Essa, pertanto, è resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, e, una volta presentata, può trovare accesso nel giudizio tributario di merito (Cass. 27/12/2024, n. 34530 ripresa da Cass. n. 18673 del 2025 cit.)
Si è evidenziato sul punto che, nel periodo precedente all’entrata in funzione del RAGIONE_SOCIALE per gli RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, l’autodichiarazione è forma probatoria consentita per dimostrare un fatto negativo, cioè non aver superato i limiti quantitativi e temporali degli RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE purché siano indifferenti alla concorrenza, cioè restino appunto de minimis . In assenza di specifiche formalità indicate dal prefato regolamento comunitario, tale dichiarazione – impegnando il regime fiscale del contribuente – può essere resa anche in momento
successivo alla domanda di rimborso con le forme del d.P.R. n. 445 del 2000, sotto la propria responsabilità penale per dichiarazioni mendaci rese alla Pubblica amministrazione e può trovare ingresso nel processo tributario. Ed infatti, nel caso di specie, questa deroga al regime probatorio avviene in forza di norma speciale di derivazione comunitaria, successiva alla norma generale (d.lgs. n. 546 del 1992) che vieta l’ingresso dell’autocertificazione nel processo tributario .
3.5. La RAGIONE_SOCIALE non si è attenuta a questi principi.
In particolare, in primo luogo ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’applicazione del regolamento de minimis facendo generico riferimento «al limite di euro 200.000,00 nel triennio». In secondo luogo, ha dato rilievo -unitamente alla dichiarazione contabile versata in primo grado -alla autocertificazione depositata in secondo grado senza in alcun modo chiarire a quale triennio la stessa si riferisca e, quindi, se essa, in applicazione dei principi di diritto sopra riportati, si riferisca al triennio 2001-2003.
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, la quale, sulla scorta della documentazione in atti, provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, in ordine alla sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio; provvederà, inoltre, al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie, il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME