Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33093 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33093 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/11/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 8649 -20 22 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del procuratore speciale AVV_NOTAIO NOME COGNOME, giusta procura speciale del 5 agosto 2021 a ministero del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, notaio in Venezia, Rep. n. 43277 e Racc. n. 16195, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio legale del predetto ultimo difensore;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE
Oggetto:
Tributi –
DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2729/28/2021 della Commissione tributaria regionale della PUGLIA, depositata in data 30/09/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2023 dal AVV_NOTAIO;
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE, quale incorporante della RAGIONE_SOCIALE, che aveva acquistato dal fallimento della RAGIONE_SOCIALE il credito IVA per 178.770,00 euro, già chiesto a rimborso nella dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2010, impugnava i l provvedimento del 5 marzo 2013 con cui l’Agenzia delle entrate aveva rigettato la richiesta avanzata in data 14 settembre 2011 dalla predetta società incorporata per difetto di prova dell’esistenza del credito.
La sentenza di accoglimento del ricorso pronunciata dalla CTP di Taranto veniva riformata dalla CTR della Puglia in accoglimento dell’appello dell’ufficio finanziario.
I giudici di appello, richiamando la pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte n. 21765 del 2021, affermavano che, in tema di rimborso dell’eccedenza detraibile di iva, l’Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente in dichiarazione, anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del potere di accertamento o di rettifica dell’imponibile e dell’imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento» e ciò perché il provvedimento di diniego del diritto al rimborso ex art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, «per insussistenza dei fatti costitutivi non ha natura di avviso di accertamento, che presuppone necessariamente una pretesa tributaria nuova». Aggiungeva che nella specie la
contribuente, che ne era onerata, non aveva mai prodotto documentazione relativa ai fatti costitutivi del credito vantato.
Avverso tale statuizione la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui replica l’intimata con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 30, 38-bis, 54 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, 8 e 10 della legge n. 212 del 2000, nonché dell’art. 2220 co d. civ.
La ricorrente censura la sentenza impugnata là dove aveva ritenuto che, nei casi di rimborso dell’eccedenza IVA detraibile, l’amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente in dichiarazione anche qualora siano decorsi i termini per l’esercizio del potere di accertamento o di rettifica dell’imponibile e dell’imposta dovuta, senza che sia adottato alcun provvedimento, con conseguente onere del contribuente, nella specie non adempiuto, di provare la sussistenza del diritto al rimborso.
La ricorrente , pur dando atto dell’orientamento nomofilattico espresso dalle Sezioni unite di questa Corte (sentenze n. 21765 e n. 21766 del 2021), ha chiesto che la questione fosse nuovamente rimessa la Supremo consesso «anche alla luce delle considerazioni di ordine costituzionale ed unionale» sviluppate nel ricorso e che ha posto alla base delle richieste, che pure ha diffusamente argomentato nel ricorso:
di rimessione della questione alla Corte costituzionale, per la verifica della tenuta costituzionale (in relazione agli artt. 3, 24, 41, 53, 97 e 117, primo comma, Cost. , in riferimento all’art. 6 della CEDU e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza) dell’art. 57,
commi 1 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 per come interpretato dalle Sezioni unite nelle sopra indicate sentenze;
b) di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE per la verifica della compatibilità dell’art. 57, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, così come interpretati dalle Sezioni unite nelle sopra indicate pronunce, con i principi di neutralità fiscale, certezza del diritto, effettività e proporzionalità più volte enunciati dalla CGUE.
Ciò posto, ritiene il Collegio che, per la particolare rilevanza delle questioni poste nel presente giudizio, non sussistono i presupposti per la decisione in camera di consiglio ex art. 380 bis1 cod. proc. civ., e che per tale ragione il ricorso va rimesso alla pubblica udienza.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma il 9 novembre 2023