Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7038 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7038 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 17/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30770/2019 R.G. proposto da
:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOMECOGNOME con studio in MILANO, INDIRIZZO INDIRIZZO
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in fallimento, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEintimate- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA BASILICATA n. 131/02/19 depositata il 14/03/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 131/02/19 del 14/03/2019, la Commissione tributaria regionale della Basilicata (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 550/03/17 della Commissione tributaria provinciale di Potenza (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione in fallimento (di seguito RAGIONE_SOCIALE) nei confronti del provvedimento di sospensione del rimborso di un credito IVA maturato dalla procedura.
1.1. La CTR respingeva l’appello di AE evidenziando che: a) nella specie era applicabile il termine decadenziale, come ritenuto dal primo giudice; b) il creditore non aveva alcun obbligo di conservare la documentazione giustificativa del credito, trattandosi di credito non disconosciuto; c) detto onere non poteva gravare sul curatore fallimentare; d) dalla documentazione acquisita doveva in ogni caso escludersi che fosse stato superato il plafond.
L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), quale attuale cessionaria del credito, che depositava anche memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ., e RAGIONE_SOCIALE resistevano in giudizio con
contro
ricorso. Restavano, invece, intimate RAGIONE_SOCIALE e Cassa di Risparmio di Bologna s.p.a.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso di AE è affidato a tre motivi, di seguito riassunti.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 36, secondo comma, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per l’avere la CTR reso motivazione apparente con riferimento: a) alla decadenza del controllo sul diritto al rimborso da parte dell’Amministrazione finanziaria; b) alle risultanze della documentazione prodotta, della quale non è chiarita la consistenza e il contenuto; c) al possibile esaurimento del plafond.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 2697 cod. civ. e del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), nonché falsa applicazione dell’art. 57 del decreto IVA e dell’art. 2220 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’Amministrazione finanziaria non possa contestare il diritto al rimborso una volta decorso il termine di decadenza dall’accertamento.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 2697 e 2709 cod. civ., per avere la CTR erroneamente dedotto la prova del mancato esaurimento del plafond dalle stesse scritture contabili dell’imprenditore.
Il primo motivo, con il quale si lamenta la motivazione apparente della sentenza impugnata, è infondato.
2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante
argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture » (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019).
2.2. Nel caso di specie, la CTR ha sostanzialmente affermato che: i) l’Amministrazione finanziaria è decaduta dalla possibilità di compiere l’accertamento del credito IVA, peraltro non contestato; ii) il curatore fallimentare non può farsi carico della conservazione della documentazione contabile e, comunque, si è diligentemente adoperato nel fornire detta documentazione; iii) da tale documentazione si evince la tempestiva emissione delle fatture, le operazioni in ordine alle quali dette fatture sono state emesse e il mancato superamento del plafond.
2.3. Trattasi di motivazione sicuramente sintetica, ma niente affatto apparente, in quanto idonea a rendere palesi le ragioni poste a base della decisione assunta.
Il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta l’affermazione della CTR per la quale l’Amministrazione finanziaria sarebbe decaduta dal diritto di contestare nel merito il credito IVA richiesto a rimborso dalla società contribuente, è fondato.
3.1. Secondo un recente arresto delle Sezioni Unite di questa Corte, « In tema di rimborso dell’eccedenza detraibile dell’IVA, l’Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell’imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del suo potere di accertamento o per la rettifica dell’imponibile e dell’imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento » (Cass. S.U. n. 21766 del 29/07/2021; conf. Cass. n.
11698 del 11/04/2022; Cass. n. 26277 del 06/09/2022; Cass. n. 26523 del 14/09/2023).
3.2. La Corte ha, quindi, esteso all’IVA generalizzandolo -un principio già enunciato, sempre a Sezioni Unite, in tema di IRPEG (Cass. S.U. n. 5069 del 15/03/2016, citata anche dalla ricorrente).
3.3. La sentenza impugnata non si è conformata al superiore principio di diritto, in quanto ha escluso erroneamente il potere dell’Amministrazione finanziaria di contestare nel merito il credito IVA chiesto a rimborso in ragione della scadenza dei termini per procedere all’accertamento.
Il terzo motivo, con il quale si assume l’illegittimità della deduzione del mancato superamento del plafond dalla contabilità della società contribuente, è in parte infondato e in parte inammissibile.
4.1. In buona sostanza, AE si duole del fatto che la CTR avrebbe violato la regola sottesa all’art. 2709 cod. civ., laddove si prevede che le scritture contabili fanno prova solo contro l’imprenditore: il giudice di appello avrebbe dedotto il mancato superamento del plafond dalla mancata presenza della revoca della dichiarazione di intenti nella contabilità di ICM.
4.2. Peraltro, secondo la giurisprudenza di questa Corte, « Gli artt. 2709 e 2710 c.c., che regolano l’efficacia probatoria delle scritture contabili contro l’imprenditore e nei rapporti tra imprenditori, non precludono al giudice la possibilità di trarre dalle stesse, regolarmente tenute, elementi indiziari valevoli ad integrare, in concorso con altre risultanze, una valida prova per presunzioni anche a favore dell’imprenditore che le abbia prodotte in giudizio » (Cass. n. 28217 del 06/10/2023; Cass. n. 9968 del 16/05/2016).
4.3. Legittimamente, pertanto, la CTR ha tratto il proprio convincimento dall’esame delle scritture contabili dell’imprenditore,
tenuto conto della circostanza che la comunicazione di revoca della dichiarazione d’intenti avrebbe dovuto essere conservata e annotata nell’apposito registro o nella sezione del registro IVA vendite. Né è stata contestata l’inidoneità del ragionamento presuntivo effettuato dalla sentenza impugnata.
4.4. Ogni ulteriore deduzione di parte ricorrente impinge nel merito, tendendo ad accreditare una diversa interpretazione del materiale probatorio rispetto a quella legittimamente fornita dal giudice di appello.
4.5. Il ricorrente, dunque, pur deducendo apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019; Cass. n. 640 del 14/01/2019; Cass. n. 24155 del 13/10/2017; Cass. n. 8758 del 04/07/2017; Cass. n. 8315 del 05/04/2013).
In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettati gli altri. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 16/01/2025.