Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 844 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 844 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
Oggetto: Tributi – IVA – Diniego rimborso – Termine decadenziale ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 – Applicabilità – Condizioni.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5205/2022 R.G. proposto da NOME COGNOME , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio degli avv.ti NOME COGNOME ed NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate , in persona del Direttore pro tempore ;
-intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3493/09/21, depositata il 12 luglio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 3493/09/21 del 12/07/2021 la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 3157/16/19 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), la quale aveva accolto parzialmente il ricorso proposto
da NOME COGNOME e concernente il diniego di rimborso dell’IVA relativamente all’anno d’imposta 2009 .
1.1. La CTR accoglieva l’appello di AE evidenziando che: a) il contribuente non aveva indicato la somma di cui aveva chiesto il rimborso nell’apposito quadro della dichiarazione, ma l’aveva riportata come credito da portare in compensazione; b) ne conseguiva la tardività della richiesta di rimborso, essendo maturato il termine di decadenza biennale; c) la circostanza che l’Amministrazione finanziaria non avesse contestato il credito non implicava il riconoscimento dello stesso.
Avverso la sentenza della CTR NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.
AE non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso NOME COGNOME deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento al principio di non contestazione del fatto, per avere la CTR erroneamente ritenuto che il credito chiesto a rimborso non sia stato riconosciuto dall’Amministrazione finanziaria, non avendo quest’ultima azionato la procedura di liquidazione.
1.1. Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR indebitamente ritenuto la decadenza del contribuente ai fini del rimborso di un credito erroneamente indicato nel quadro RX della dichiarazione come da compensare.
Il secondo motivo, che ha natura logicamente pregiudiziale, è infondato.
2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « La domanda di rimborso del credito IVA deve essere tenuta distinta da quella di
compensazione dell’imposta con altro debito fiscale, sicché, laddove l’istanza del contribuente sia formulata in termini di compensazione, e non denoti l’inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito, mediante l’indicazione dello stesso nel quadro “RX4” nella dichiarazione annuale, non si applica -salvo ipotesi eccezionali in cui la compensazione non può più essere effettuata (ad es., per cessazione dell’attività o morte del contribuente) – il termine ordinario decennale di prescrizione, bensì quello di decadenza biennale previsto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 » (Cass. n. 24655 del 10/08/2022; si vedano, altresì, Cass. n. 11662 del 04/05/2021; Cass. n. 30168 del 22/11/2018).
2.2. Nel caso di specie, non è contestato che il credito IVA sia stato erroneamente chiesto in compensazione anziché a rimborso, sicché correttamente la CTR ha ritenuto la maturazione della decadenza prevista dall’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Tenuto conto dell’acclarata decadenza dal diritto al rimborso, il primo motivo resta assorbito.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
4.1. Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio di RAGIONE_SOCIALE
4.2. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 18 aprile 2023.