Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2395 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2395 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15786/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende -ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
e contro
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE GIUST. TRIB. II GRADO DELLA LOMBARDIA n. 157/17/23 depositata il 17/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 157/17/23 del 17/01/2023, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (di seguito CGT2) respingeva l’appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE liquidazione (di seguito TM) avverso la sentenza n. 4374/15/21 della Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso della società contribuente nei confronti di un diniego di rimborso IVA relativo all’anno di imposta 2009.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, con il provvedimento di diniego l’RAGIONE_SOCIALE (di seguito AE) aveva negato il rimborso del credito IVA in ragione dell’intervenuta decadenza biennale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
1.2. La CGT2, respingendo l’appello di NOME evidenziava che: a) la società contribuente non aveva presentato istanza di rimborso nel termine biennale previsto dalla legge, ma solo richiesta di compensazione dell’eccedenza; b) NOME era, pertanto, decaduta dal diritto al rimborso e nemmeno sussistevano le condizioni eccezionali per la disapplicazione della disposizione dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992; c) le altre censure restavano assorbite dal rilievo della decadenza.
TM impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati con memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
NOME resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente rigettata la richiesta di trattazione della causa in pubblica udienza formulata dalla ricorrente in memoria.
1.1. Invero, in adesione all’indirizzo già espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, il collegio giudicante ben può escludere, nell’esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, qualora i principi applicabili siano consolidati (Cass. S.U.
14437 del 05/06/2018) e non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass. S.U., n. 8093 del 23/04/2020).
1.2. In particolare, la sede dell’adunanza camerale non è incompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un consolidato orientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo. E, nel caso di specie, come di seguito sarà evidenziato, il tema oggetto del giudizio non è nemmeno nuovo nella giurisprudenza di questa Corte.
Con il primo complesso motivo di ricorso TM lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), dei principi eurounitari di neutralità dell’Iva e di effettività, dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 2946 cod. civ., per avere la CGT2 ritenuto applicabile il termine decadenziale dell’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 nel caso in cui l’eccedenza IVA a credito sia stata indicata in dichiarazione nel quadro TARGA_VEICOLO.
2.1. In particolare, TM evidenzia che: i) l’esposizione del credito IVA in dichiarazione sarebbe di per sé sufficiente a impedire la decadenza, non essendo necessaria la inequivoca manifestazione della volontà di ottenere il rimborso, con conseguente irrilevanza della circostanza che la società contribuente abbia esposto il credito IVA in compensazione; ii) l’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 non sarebbe inapplicabile al caso di specie, riguardando la sola ipotesi di rimborso per imposte non dovute; iii) la società contribuente sarebbe rimasta inattiva a seguito del fallimento della capogruppo, con conseguente cessazione dell’attività e applicabilità dell’art. 30 del decreto IVA.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, per non avere la CGT2 motivato ovvero per avere reso motivazione apparente e
perplessa in relazione alla cessazione dell’attività della società contribuente.
I motivi possono essere congiuntamente esaminati -riguardando sotto distinti profili la medesima questione -e vanno complessivamente disattesi.
3.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « La domanda di rimborso del credito IVA deve essere tenuta distinta da quella di compensazione dell’imposta con altro debito fiscale, sicché, laddove l’istanza del contribuente sia formulata in termini di compensazione, e non denoti l’inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito, mediante l’indicazione dello stesso nel quadro “RX4” nella dichiarazione annuale, non si applica – salvo ipotesi eccezionali in cui la compensazione non può più essere effettuata (ad es., per cessazione dell’attività o morte del contribuente) – il termine ordinario decennale di prescrizione, bensì quello di decadenza biennale previsto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 » (Cass. n. 24655 del 10/08/2022; si vedano, altresì, Cass. n. 35717 del 05/12/2022; Cass. n. 11662 del 04/05/2021; Cass. n. 30168 del 22/11/2018).
3.2. Il predetto orientamento è stato confermato anche da Cass. n. 25612 del 01/09/2023, la quale si sofferma ampiamente sulla compatibilità unionale dello stesso.
3.3. Affermare, come si sostiene in ricorso e si ribadisce in memoria, che le modalità di rimborso dell’eccedenza di IVA non devono ledere il principio della neutralità fiscale significa che quelle modalità non devono comportare che il soggetto passivo sia gravato, in tutto o in parte, del peso dell’imposta: si deve consentire al soggetto passivo di recuperare, in condizioni adeguate, la totalità del credito risultante dall’eccedenza detraibile. Il rimborso va dunque effettuato entro un termine ragionevole e, in ogni caso, il sistema di rimborso adottato non deve far correre alcun rischio finanziario al soggetto passivo (CGUE, causa C-107/10, RAGIONE_SOCIALE
NOME 3, punto 33; CGUE, causa C-274/10, Commissione/Ungheria, punto 45; CGUE, causa C-654/13, RAGIONE_SOCIALE , punto 31; causa C-254/16, RAGIONE_SOCIALE, punti 19-20).
3.3.1. V’è, tuttavia, autonomia procedurale degli Stati membri nella determinazione RAGIONE_SOCIALE modalità per procedere al rimborso, che va esercitata alla luce: i) del principio di equivalenza, per verificare che le modalità in questione non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna; ii) del principio di effettività, ai fini del controllo che esse non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico unionale (CGUE, causa C-472/08, RAGIONE_SOCIALE , punto 17); iii) del principio di certezza del diritto, per accertare se la situazione fiscale del contribuente possa essere messa in discussione indefinitamente (CGUE, causa C-424/12, Fatorie, punto 46; CGUE, causa C-532/16, SEB Bankas, punto 52).
3.3.2. La normativa unionale delinea difatti soltanto una trama larga di regole, posto che l’art. 18, nn. 2 e 4, della sesta direttiva (di contenuto corrispondente a quello dell’art. 183 della direttiva IVA) si limita a stabilire che, quando l’importo RAGIONE_SOCIALE detrazioni superi quello dell’IVA dovuta, gli Stati membri possono far riportare l’eccedenza al periodo successivo, o procedere al rimborso secondo modalità da essi stabilite. E, in questa trama, si ammette anche la combinazione del riporto e del rimborso dell’eccedenza IVA (CGUE, causa C-107/10, cit ., punto 47), di modo che il riporto di un’eccedenza di IVA a vari periodi di imposta successivi a quello in cui l’eccedenza è sorta non è necessariamente incompatibile con l’art. 183, comma 1, della direttiva IVA (CGUE, causa C-107/10, cit ., punto 49; CGUE, causa C-274/10, cit. , punto 55).
3.3.3. Il punto è, tuttavia, che è il contribuente che sceglie la modalità di fruizione dell’eccedenza detraibile, con opzione di volontà (anche in
ragione del rapporto di alternatività esistente tra detrazione e rimborso: cfr. Cass. n. 8291 del 15/03/2022): e può farlo chiedendone il rimborso ovvero riportando il credito a nuovo; o comunque assegnando ad esso rilevanza in ciascuna RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni successive in cui lo espone, anche per finalità di compensazione.
3.3.4. Non smentisce queste conclusioni la giurisprudenza della Corte di giustizia citata in ricorso, con la quale si è sì affermato che non vi è alcuna ragione che osti, in linea generale, a che il rimborso dell’eccedenza dell’IVA venga effettuato tramite compensazione (CGUE, causa C -107/10, cit ., punto 65), ma in riferimento a un caso in cui « la normativa nazionale oggetto della causa principale prevedeva il rimborso dell’eccedenza dell’IVA solamente laddove questa non abbia potuto essere imputata sulle imposte dovute nel corso dei tre periodi di imposizione successivi a quello in cui tale eccedenza sia sorta » (punto 46), in tal modo stabilendo la necessità del previo riporto ai fini della compensazione, prima dell’ottenimento del rimborso , ontologicamente e cronologicamente distinto. Al riguardo, la Corte di giustizia ha ritenuto che la determinazione di tale modalità, che prevede la combinazione di riporto e rimborso, il secondo necessariamente successivo al primo, « si colloca nella libertà riconosciuta agli Stati membri di fissare le modalità di restituzione RAGIONE_SOCIALE eccedenze dell’IVA » (punto 49).
3.3.5. In realtà, anche da ultimo la CGUE ha stabilito che non osta alla normativa di uno Stato membro una disciplina che preveda un termine di decadenza, per la presentazione di una domanda di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, la cui scadenza ha come conseguenza di sanzionare il soggetto passivo non sufficientemente diligente, purché tale termine inizi a decorrere solo dalla data in cui tale soggetto passivo ha potuto, senza dar prova di mancanza di diligenza, far valere il proprio diritto (CGUE 29 febbraio 2024, causa C-314/22).
3.4. Neanche la circostanza dell’avvenuta cessazione di attività ( recte, di « interruzione dell’attività »: vedi pagg. 5-6 della memoria) giova alle ragioni della società contribuente.
3.4.1. Rileva la contribuente che, a seguito del fallimento della controllante, risalente al 2010, «la società è entrata di conseguenza in un forzoso stato di quiescenza, interrompendo ogni attività sociale, al punto che, per diversi anni, non sono più state presentate nemmeno le dichiarazioni annuali. Alcuni anni dopo, nel 2015, in sede di concordato fallimentare, le quote della società ricorrente sono state assegnate in capo al terzo assuntore, la società RAGIONE_SOCIALE, senza comunque mai riprendere alcuna attività sociale. L’attuale proprietà si è limitata a presentare le dichiarazioni a meri fini contabili (alcune comunque omesse, stante il ritardo oltre i 90 giorni), per poi porre la società in liquidazione nel 2016 ».
3.4.2. Secondo la prospettazione della stessa ricorrente, la cessazione dell’attività ( alias l’interruzione dell’attività) è avvenuta su di un piano di mero fatto, perché il fallimento ha riguardato unicamente la controllante; in buona sostanza, l’attività sociale sarebbe entrata in quiescenza, non sarebbero state presentate le dichiarazioni annuali per un lungo periodo di tempo e, successivamente, TM sarebbe stata posta in liquidazione con la presentazione di dichiarazioni a «meri fini contabili» e senza riporto del credito di cui si è chiesto il rimborso.
3.4.3. Orbene, sotto un primo (e assorbente) profilo, come sottolineato da CGUE 6 ottobre 2022, causa C-293/21, RAGIONE_SOCIALE , punti 49 ss., finanche la cessazione dell’attività a seguito di messa in liquidazione non esclude che l’attività economica possa essere ripresa ovvero che possano essere compiute operazioni soggette ad imposta, quali ad esempio la vendita di attivi ai fini della liquidazione dei debiti. Ne consegue che la mera cessazione di fatto dell’attività (come quella dichiarata dalla ricorrente, che parla di attività quiescente) non implica, di
per sé, quell’ipotesi eccezionale idonea a consentire la ‘trasformazione’ della domanda di detrazione originariamente formulata in domanda di rimborso, dovendo essere accertato in punto di fatto che non saranno più effettuate nuove operazioni soggette ad IVA.
3.4.4. Del resto, la Corte di giustizia ha avuto modo di osservare che « Gli articoli da 184 a 186 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa o a una prassi nazionale secondo la quale l’avvio di una procedura fallimentare nei confronti di un operatore economico, con conseguente liquidazione dei suoi attivi a beneficio dei suoi creditori, comporta automaticamente l’obbligo per tale operatore di rettificare le detrazioni dell’imposta sul valore aggiunto che egli ha effettuato per beni e servizi acquistati anteriormente alla dichiarazione del suo fallimento, quando l’avvio di una tale procedura non è idoneo a impedire il proseguimento dell’attività economica di detto operatore, ai sensi dell’articolo 9 della direttiva succitata, in particolare ai fini della liquidazione dell’impresa interessata » (CGUE, 3 giugno 2021, in causa C-182/20, BE, DT). Dunque, nemmeno il fallimento comporta in ogni caso e automaticamente la cessazione dell’attività.
3.4.5. Nella specie, la CGT2 ha appunto escluso che la dichiarazione di fallimento del socio RAGIONE_SOCIALE possa integrare l’ipotesi eccezionale di cessazione dell’attività, evidenziando con accertamento di fatto congruo e niente affatto apparente, che non può essere messo in discussione in questa sede di legittimità -che tale evento non ha comportato la chiusura dell’attività ovvero la cessazione dell’attività imprenditoriale.
3.4.6. Inoltre, sotto un secondo profilo, sempre secondo la giurisprudenza unionale (CGUE 5 dicembre 2024, causa C-680/23, RAGIONE_SOCIALE) , « In forza dell’articolo 213,
paragrafo 1, della direttiva IVA, il soggetto passivo deve dichiarare la cessazione della sua attività economica all’autorità tributaria, la quale deve allora invalidare il numero di identificazione IVA attribuito a tale soggetto passivo, conformemente all’articolo 23, lettera a), del regolamento n. 904/2010. 32. Pertanto, un operatore che cessa la sua attività economica cessa anche di essere soggetto all’IVA. La perdita dello status di ‘soggetto passivo’ da parte di un operatore per effetto della cessazione di attività implica la mancanza della continuità dei periodi d’imposta che impone l’articolo 183, primo comma, della direttiva IVA, dal momento che non esiste, per tale operatore, né un periodo successivo, ai sensi di tale disposizione né, supponendo che detto operatore riprenda un’attività economica, periodi precedenti, poiché quest’ultima attività sarà nuova » .
3.4.7. Ciò non toglie, tuttavia, che il soggetto, per quanto cessato debba formulare richiesta di rimborso nei termini di legge. Per conseguenza, ha concluso la CGUE, « L’articolo 183, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che: non osta a una normativa nazionale la quale prevede che, quando un soggetto passivo cessa la propria attività economica, tale soggetto passivo non possa riportare ad un periodo successivo un’eccedenza di imposta sul valore aggiunto dichiarata al momento di tale cessazione di attività e possa recuperare tale importo solo chiedendone il rimborso entro un termine di dodici mesi a decorrere dalla data di detta cessazione dell’attività, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività ». Il principio della certezza del diritto esige difatti che la situazione fiscale del soggetto passivo, con riferimento ai suoi diritti e obblighi nei confronti dell’amministrazione tributaria, non possa essere messa in discussione all’infinito (CGUE, causa C -680/23, cit. , punto 34 e
giurisprudenza citata; CGUE, 3 aprile 2025, «Cityland» EOOD , causa C164/24, punto 49).
3.4.8. Pertanto, pur volendo seguire il ragionamento della ricorrente e assumere che la cessazione di fatto dell’attività sia in qualche modo equiparabile alla cessazione effettiva (alla quale sola, in realtà, fa riferimento la Corte di giustizia), dovrebbe ritenersi che la ricorrente avrebbe comunque cessato di essere soggetto passivo IVA, con conseguente necessità di chiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile (non più riportabile per difetto di continuità dei periodi di imposta) entro un breve termine dalla data di cessazione dell’attività, fissato dal nostro ordinamento in un biennio (art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 30ter del d.P.R. n. 633 del 1972), in ipotesi pacificamente non rispettato.
3.5. Quanto sopra evidenziato rende non accoglibile la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia della UE, che presuppone il dubbio interpretativo su una norma unionale e che non ricorre allorché l’interpretazione sia autoevidente, oppure il senso della norma sia già stato chiarito da precedenti pronunce della Corte, non rilevando, peraltro, il profilo applicativo di fatto, che è rimesso al giudice nazionale a meno che non involga un’interpretazione generale ed astratta (cfr. Cass n. 15041 del 16/06/2017).
In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 234.130,00.
4.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -a norma del comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese del presente procedimento, che si liquidano in euro 5.900,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 26 febbraio 2025.
La Presidente (NOME COGNOME)