Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2394 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2394 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1274/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore ,
– intimata – e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende
– interveniente – avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA n. 4432/11/22 depositata il 30/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 4432/11/22, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 9927/24/20 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE liquidazione (di seguito RAGIONE_SOCIALE, oggi incorporata in RAGIONE_SOCIALE liquidazione, di seguito TM) avverso un diniego di rimborso IVA relativa all’anno 2009.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, il diniego di rimborso aveva avuto luogo in quanto la società contribuente era decaduta dal diritto di ottenere il rimborso in ragione della decorrenza del termine biennale di cui all’art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
1.2. La CTR, rigettando l’appello di AE, evidenziava che: a) con la dichiarazione relativa all’anno 2009, la società contribuente aveva chiesto la compensazione del credito IVA compilando la colonna del quadro RX indicativa della volontà di utilizzare 136.788,00 euro in compensazione, poi ridotti per parziale utilizzo, con ciò comunque esprimendo la volontà di non perdere il credito e, quindi, di ottenere il rimborso; b) il diritto al rimborso, pertanto, non era soggetto al termine di decadenza biennale, ma a quello decennale previsto dall’art. 30, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA); c) la soluzione ermeneutica prospettata era coerente con il diritto unionale.
NOME impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE non resisteva in giudizio, restando intimata. Interveniva, invece, l’incorporante TM, depositando controricorso e memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente rigettata la richiesta di trattazione della causa in pubblica udienza formulata dalla ricorrente in memoria.
1.1. Invero, in adesione all’indirizzo già espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, il collegio giudicante ben può escludere, nell’esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, qualora i principi applicabili siano consolidati (Cass. S.U. n. 14437 del 05/06/2018) e non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass. S.U., n. 8093 del 23/04/2020).
1.2. In particolare, la sede dell’adunanza camerale non è incompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un consolidato orientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo. E, nel caso di specie, come di seguito sarà evidenziato, il tema oggetto del giudizio non è nemmeno nuovo nella giurisprudenza di questa Corte.
Sempre in via pregiudiziale va evidenziato che TM, che rappresenta la giusta parte del presente procedimento, è legittimamente intervenuta in giudizio quale incorporante di IRC, estintasi a seguito della fusione dopo la proposizione del giudizio di appello e in pendenza di quest’ultimo (Cass. S.U. n. 21970 del 30/07/2021).
2.1. Il che spoglia di rilevanza l’eccezione d’inammissibilità del ricorso, perché proposto nei confronti della società incorporata estinta e non direttamente nei confronti della società incorporante.
2.2. Con la richiamata sentenza, difatti, le Sezioni Unite hanno chiarito che la facoltà concessa ad ogni interessato di intervenire nel processo, pendente tra altri soggetti, per far valere un diritto proprio nei confronti di tutte le parti o di alcune di esse, sussiste indipendentemente dalla effettiva esistenza, nel soggetto che ha inizialmente proposto la domanda giudiziale, RAGIONE_SOCIALE condizioni necessarie all’esperimento di essa, sicché il soggetto legittimato ad intervenire può sostituirsi al non legittimato, anche nel corso del processo, nell’esercizio dell’azione giudiziale. Ciò in
quanto il rapporto processuale, che si costituisce mediante l’intervento della parte legittimata a far valere la pretesa avanzata in giudizio da un soggetto carente della legittimazione attiva, non dipende dalla sorte dell’originario rapporto costituito dall’attore, poiché il vero legittimato rispetto all’oggetto della lite, della quale è parte il non legittimato, ha una posizione sostanziale autonoma, con la conseguenza che la sorte del rapporto processuale posto in essere mediante l’intervento non è subordinata a quella dell’originario rapporto su cui si è innestato. In tal modo si realizza la sostituzione del legittimato nel processo promosso dal non legittimato, che esiste come struttura formale (in chiave di sistema, cfr. Cass. n. 16617 del 14/06/2024, secondo cui, ove durante il giudizio di cassazione la società ricorrente si estingua a seguito di fusione per incorporazione, la società incorporante può intervenire nel procedimento con atto che, per i giudizi instaurati fino al 31 dicembre 2022, deve essere notificato alle altre parti per assicurare il rispetto del contraddittorio).
Con l’unico motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE contesta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 30 e 30 ter del decreto IVA e dell’art. 21 del d.lgs. n. 54 del 1992, in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto l’inapplicabilità del termine biennale di decadenza alla richiesta di rimborso dell’IVA formulata dalla società contribuente.
3.1. Il motivo è fondato.
3.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « La domanda di rimborso del credito IVA deve essere tenuta distinta da quella di compensazione dell’imposta con altro debito fiscale, sicché, laddove l’istanza del contribuente sia formulata in termini di compensazione, e non denoti l’inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito, mediante l’indicazione dello stesso nel quadro “RX4” nella dichiarazione annuale, non si applica – salvo ipotesi eccezionali in cui la compensazione non può più essere effettuata (ad es., per cessazione dell’attività o morte
del contribuente) – il termine ordinario decennale di prescrizione, bensì quello di decadenza biennale previsto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 » (Cass. n. 24655 del 10/08/2022; si vedano, altresì, Cass. n. 35717 del 05/12/2022; Cass. n. 11662 del 04/05/2021; Cass. n. 30168 del 22/11/2018).
3.3. Il predetto orientamento è stato confermato anche da Cass. n. 25612 del 01/09/2023, la quale si sofferma ampiamente sulla compatibilità unionale dello stesso.
3.4. Affermare, come si sostiene in controricorso e si ribadisce in memoria, che le modalità di rimborso dell’eccedenza di IVA non devono ledere il principio della neutralità fiscale significa che quelle modalità non devono comportare che il soggetto passivo sia gravato, in tutto o in parte, del peso dell’imposta: si deve consentire al soggetto passivo di recuperare, in condizioni adeguate, la totalità del credito risultante dall’eccedenza detraibile. Il rimborso va dunque effettuato entro un termine ragionevole e, in ogni caso, il sistema di rimborso adottato non deve far correre alcun rischio finanziario al soggetto passivo (CGUE, causa C-107/10, RAGIONE_SOCIALE 3, punto 33; CGUE, causa C-274/10, Commissione/Ungheria, punto 45; CGUE, causa C-654/13, RAGIONE_SOCIALE , punto 31; causa C-254/16, RAGIONE_SOCIALE, punti 19-20).
3.4.1. V’è, tuttavia, autonomia procedurale degli Stati membri nella determinazione RAGIONE_SOCIALE modalità per procedere al rimborso, che va esercitata alla luce: i) del principio di equivalenza, per verificare che le modalità in questione non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna; ii) del principio di effettività, ai fini del controllo che esse non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico unionale (CGUE, causa C-472/08, RAGIONE_SOCIALE , punto 17); iii) del principio di certezza del diritto, per accertare se la situazione
fiscale del contribuente possa essere messa in discussione indefinitamente (CGUE, causa C-424/12, Fatorie, punto 46; CGUE, causa C-532/16, SEB Bankas, punto 52).
3.4.2. La normativa unionale delinea difatti soltanto una trama larga di regole, posto che l’art. 18, nn. 2 e 4, della sesta direttiva (di contenuto corrispondente a quello dell’art. 183 della direttiva IVA) si limita a stabilire che, quando l’importo RAGIONE_SOCIALE detrazioni superi quello dell’IVA dovuta, gli Stati membri possono far riportare l’eccedenza al periodo successivo, o procedere al rimborso secondo modalità da essi stabilite. E, in questa trama, si ammette anche la combinazione del riporto e del rimborso dell’eccedenza IVA (CGUE, causa C-107/10, cit ., punto 47), di modo che il riporto di un’eccedenza di IVA a vari periodi di imposta successivi a quello in cui l’eccedenza è sorta non è necessariamente incompatibile con l’art. 183, comma 1, della direttiva IVA (CGUE, causa C-107/10, cit ., punto 49; CGUE, causa C-274/10, cit. , punto 55).
3.4.3. Il punto è, tuttavia, che è il contribuente che sceglie la modalità di fruizione dell’eccedenza detraibile, con opzione di volontà (anche in ragione del rapporto di alternatività esistente tra detrazione e rimborso: cfr. Cass. n. 8291 del 15/03/2022): e può farlo chiedendone il rimborso ovvero riportando il credito a nuovo; o comunque assegnando ad esso rilevanza in ciascuna RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni successive in cui lo espone, anche per finalità di compensazione.
3.4.4. Non smentisce queste conclusioni la giurisprudenza della Corte di giustizia citata in controricorso, con la quale si è sì affermato che non vi è alcuna ragione che osti, in linea generale, a che il rimborso dell’eccedenza dell’IVA venga effettuato tramite compensazione (CGUE, causa C-107/10, cit ., punto 65), ma in riferimento a un caso in cui « la normativa nazionale oggetto della causa principale prevedeva il rimborso dell’eccedenza dell’IVA solamente laddove questa non abbia potuto essere imputata sulle imposte dovute nel corso dei tre periodi di imposizione
successivi a quello in cui tale eccedenza sia sorta » (punto 46), in tal modo stabilendo la necessità del previo riporto ai fini della compensazione, prima dell’ottenimento del rimborso , ontologicamente e cronologicamente distinto. Al riguardo, la Corte di giustizia ha ritenuto che la determinazione di tale modalità « si colloca nella libertà riconosciuta agli Stati membri di fissare le modalità di restituzione RAGIONE_SOCIALE eccedenze dell’IVA » (punto 49).
3.4.5. In realtà, anche da ultimo la CGUE ha stabilito che non osta alla normativa di uno Stato membro una disciplina che preveda un termine di decadenza, per la presentazione di una domanda di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, la cui scadenza ha come conseguenza di sanzionare il soggetto passivo non sufficientemente diligente, purché tale termine inizi a decorrere solo dalla data in cui tale soggetto passivo ha potuto, senza dar prova di mancanza di diligenza, far valere il proprio diritto (CGUE 29 febbraio 2024, causa C-314/22).
3.5. Neanche la circostanza dell’avvenuta cessazione di attività, valorizzata in memoria ( recte , di « interruzione dell’attività »: v. pagg. 5-6 della memoria), giova alle ragioni della società contribuente.
3.5.1. Rileva la contribuente che, a seguito del fallimento della controllante, risalente al 2010, «la società è entrata di conseguenza in un forzoso stato di quiescenza, interrompendo ogni attività sociale, al punto che, per diversi anni, non sono più state presentate nemmeno le dichiarazioni annuali. Alcuni anni dopo, nel 2015, in sede di concordato fallimentare, le quote della società ricorrente sono state assegnate in capo al terzo assuntore, la società RAGIONE_SOCIALE, senza comunque mai riprendere alcuna attività sociale. L’attuale proprietà si è limitata a presentare le dichiarazioni a meri fini contabili (alcune comunque omesse, stante il ritardo oltre i 90 giorni), per poi porre la società in liquidazione nel 2016 ».
3.5.2. Secondo la prospettazione della stessa ricorrente, la cessazione dell’attività ( alias l’ «interruzione dell’attività d’impresa ») è avvenuta su di
un piano di mero fatto, perché il fallimento ha riguardato unicamente la controllante; in buona sostanza, l’attività sociale sarebbe entrata in quiescenza, non sarebbero state presentate le dichiarazioni annuali per un lungo periodo di tempo e, successivamente, TM sarebbe stata dapprima ‘riattivata’ nel 2015 (v. pag. 3 del controricorso) e poi posta in liquidazione con la presentazione di dichiarazioni a «meri fini contabili» e senza riporto del credito di cui si è chiesto il rimborso.
3.5.3. Orbene, sotto un primo (e assorbente) profilo, come sottolineato da CGUE 6 ottobre 2022, causa C-293/21, RAGIONE_SOCIALE , punti 49 ss., finanche la cessazione dell’attività a seguito di messa in liquidazione non esclude che l’attività economica possa essere ripresa ovvero che possano essere compiute operazioni soggette ad imposta, quali ad esempio la vendita di attivi ai fini della liquidazione dei debiti. Ne consegue che la mera cessazione di fatto dell’attività (come quella dichiarata dalla ricorrente, che parla di attività quiescente) non implica, di per sé, quell’ipotesi eccezionale considerata idonea a consentire la ‘trasformazione’ della domanda di detrazione originariamente formulata in domanda di rimborso, dovendo essere accertato in punto di fatto che non saranno più effettuate nuove operazioni soggette ad IVA (e, nel caso di specie, la stessa CTR ha stabilito che «la società non ha cessato ogni attività »).
3.5.4. Del resto, la Corte di giustizia ha avuto anche modo di osservare che « Gli articoli da 184 a 186 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa o a una prassi nazionale secondo la quale l’avvio di una procedura fallimentare nei confronti di un operatore economico, con conseguente liquidazione dei suoi attivi a beneficio dei suoi creditori, comporta automaticamente l’obbligo per tale operatore di rettificare le detrazioni dell’imposta sul valore aggiunto che egli ha effettuato per beni
e servizi acquistati anteriormente alla dichiarazione del suo fallimento, quando l’avvio di una tale procedura non è idoneo a impedire il proseguimento dell’attività economica di detto operatore, ai sensi dell’articolo 9 della direttiva succitata, in particolare ai fini della liquidazione dell’impresa interessata » (CGUE, 3 giugno 2021, in causa C182/20, BE, DT). Dunque, nemmeno il fallimento comporta in ogni caso e automaticamente la cessazione dell’attività.
3.5.5. Inoltre, sotto un secondo profilo, sempre secondo la giurisprudenza unionale (CGUE 5 dicembre 2024, causa C-680/23, RAGIONE_SOCIALE , « In forza dell’articolo 213, paragrafo 1, della direttiva IVA, il soggetto passivo deve dichiarare la cessazione della sua attività economica all’autorità tributaria, la quale deve allora invalidare il numero di identificazione IVA attribuito a tale soggetto passivo, conformemente all’articolo 23, lettera a), del regolamento n. 904/2010. 32. Pertanto, un operatore che cessa la sua attività economica cessa anche di essere soggetto all’IVA. La perdita dello status di ‘soggetto passivo’ da parte di un operatore per effetto della cessazione di attività implica la mancanza della continuità dei periodi d’imposta che impone l’articolo 183, primo comma, della direttiva IVA, dal momento che non esiste, per tale operatore, né un periodo successivo, ai sensi di tale disposizione né, supponendo che detto operatore riprenda un’attività economica, periodi precedenti, poiché quest’ultima attività sarà nuova » .
3.5.6. Ciò non toglie, tuttavia, che il soggetto, per quanto cessato debba formulare richiesta di rimborso nei termini di legge. Per conseguenza, ha concluso la CGUE, « L’articolo 183, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che: non osta a una normativa nazionale la quale prevede che, quando un soggetto passivo cessa la propria attività economica, tale
soggetto passivo non possa riportare ad un periodo successivo un’eccedenza di imposta sul valore aggiunto dichiarata al momento di tale cessazione di attività e possa recuperare tale importo solo chiedendone il rimborso entro un termine di dodici mesi a decorrere dalla data di detta cessazione dell’attività, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività ». Il principio della certezza del diritto esige difatti che la situazione fiscale del soggetto passivo, con riferimento ai suoi diritti e obblighi nei confronti dell’amministrazione tributaria, non possa essere messa in discussione all’infinito (CGUE, causa C -680/23, cit. , punto 34 e giurisprudenza citata; CGUE, 3 aprile 2025, «Cityland» EOOD , causa C164/24, punto 49).
3.5.7. Pertanto, pur volendo seguire il ragionamento della ricorrente e ritenere che la cessazione di fatto dell’attività sia in qualche modo equiparabile alla cessazione effettiva (alla quale sola, in realtà, fa riferimento la Corte di giustizia), dovrebbe ritenersi che la ricorrente avrebbe comunque cessato di essere soggetto passivo IVA, con conseguente necessità di chiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile (non più riportabile per difetto di continuità dei periodi di imposta) entro un breve termine dalla data di cessazione dell’attività, fissato dal nostro ordinamento in un biennio (art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992; art. 30ter del d.P.R. n. 633 del 1972), in ipotesi pacificamente non rispettato.
3.6. Quanto sopra evidenziato rende non accoglibile la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia della UE, che presuppone il dubbio interpretativo su una norma unionale e che non ricorre allorché l’interpretazione sia autoevidente, oppure il senso della norma sia già stato chiarito da precedenti pronunce della Corte, non rilevando, peraltro, il profilo applicativo di fatto, che è rimesso al giudice nazionale a meno che non involga un’interpretazione generale ed astratta (cfr. Cass n. 15041 del 16/06/2017).
In conclusione, il ricorso va accolto e, non essendovi ulteriori questioni di diritto da esaminare, la causa può essere decisa nel merito, con conseguente rigetto dell’originaria domanda della società contribuente.
4.1. TM va altresì condannata al pagamento in favore di NOME, RAGIONE_SOCIALE spese del presente procedimento, che si liquidano come in dispositivo, avuto conto di un valore dichiarato della lite compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00.
4.2. Il consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale applicato in epoca successiva alla proposizione dell’originario ricorso giustifica la compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese relative ai gradi di merito del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda proposta dall’intimata; condanna l’ interveniente al pagamento, in favore della ricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente procedimento di legittimità, liquidate in euro 5.900,00, oltre alle spese di prenotazione a debito; dichiara compensate tra le parti le spese relative ai gradi di merito.
Così deciso in Roma il 26 febbraio 2025.
La Presidente (NOME COGNOME)