Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18034 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18034 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 416/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA), che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA n. 4273/07/22 depositata il 20/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 4273/07/22 del 20/05/2022, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE liquidazione (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 3220/16/21 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di un diniego di rimborso IVA relativa all’anno d’imposta 2009.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, il rimborso era stato rigettato in quanto era stata ritenuta la decadenza della società contribuente dal relativo diritto ex art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
1.2. La CTR respingeva l’appello di RAGIONE_SOCIALE, evidenziando che la società contribuente aveva esposto, nella dichiarazione 2010, il credito IVA relativo all’anno 2009 in compensazione, senza chiederne il rimborso con la compilazione del quadro RX4. Ne conseguiva che, alla data di presentazione dell’istanza di rimborso, il 30/01/2019, la ricorrente era già incorsa nella decadenza biennale.
Avverso la sentenza di appello RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico complesso motivo, articolato in tre subcensure.
NOME resisteva con controricorso.
Con decreto del 09/06/2023, questa Corte formulava proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
Con istanza del 11/07/2023 la ricorrente chiedeva la decisione del ricorso e depositava, altresì, memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente evidenziata la tempestività della proposizione del ricorso, contestata da RAGIONE_SOCIALE, in quanto lo stesso è stato proposto in data 21/12/2022, vale a dire l’ultimo giorno utile rispetto alla data di deposito della sentenza (non notificata) del 20/05/2022, tento conto della sospensione feriale dei termini processuali di trentuno giorni.
Con l’unico complesso motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’inapplicabilità del termine decadenziale di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, trovando, invece, applicazione la disposizione speciale dell’art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. La suddetta censura si articola in tre distinte subcensure, con la proposizione, altresì, di istanza di rimessione della questione alla Corte di giustizia della UE ai sensi dell’art. 26 TFUE.
2.1. Con la prima subcensura si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 2946 cod. civ., per non avere la CTR considerato che la semplice esposizione del credito in dichiarazione, indipendentemente dalla corretta compilazione del quadro RX4, implica l’applicazione del termine prescrizionale decennale.
2.2. Con la seconda subcensura si lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR omesso di considerare che «il termine biennale di restituzione dei tributi si applica alle sole domande di rimborso per tributi non dovuti e, per di più, solo ove non vi sia una specifica disposizione. Tale circostanza non ricorre tuttavia nel caso di specie ove si tratta di rimborso dell’eccedenza di Iva a credito risultante dalla dichiarazione:
in tal caso il versamento dell’imposta a credito era certamente dovuto in base alle liquidazioni IVA periodiche e si discute pertanto non della debenza o meno di quell’imposta ma solamente della sorte che tale eccedenza a credito deve avere a seguito della presentazione della dichiarazione».
2.3. Con la terza subcensura si contesta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1972 e dei principi eurounitari di neutralità dell’IVA e di effettività, per non avere la CTR considerato che si era verificata la cessazione dell’attività di impresa in conseguenza del fallimento della capogruppo.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, vanno rigettati con conseguente correttezza della proposta di definizione anticipata.
3.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « La domanda di rimborso del credito IVA deve essere tenuta distinta da quella di compensazione dell’imposta con altro debito fiscale, sicché, laddove l’istanza del contribuente sia formulata in termini di compensazione, e non denoti l’inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito, mediante l’indicazione dello stesso nel quadro “RX4” nella dichiarazione annuale, non si applica – salvo ipotesi eccezionali in cui la compensazione non può più essere effettuata (ad es., per cessazione dell’attività o morte del contribuente) – il termine ordinario decennale di prescrizione, bensì quello di decadenza biennale previsto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 » (Cass. n. 24655 del 10/08/2022; si vedano, altresì, Cass. n. 844 del 09/01/2024; Cass. n. 11662 del 04/05/2021; Cass. n. 30168 del 22/11/2018).
3.2. Nel caso di specie, non è contestato che il credito IVA sia stato erroneamente chiesto in compensazione anziché a rimborso, sicché correttamente la CTR ha ritenuto la maturazione della decadenza prevista dall’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992.
3.3. Ne consegue l’infondatezza delle prime due subcensure proposte dalla ricorrente, non essendo nemmeno necessario il chiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia della UE.
3.4. A parte la genericità della formulazione, deve evidenziarsi che la Corte di giustizia ha più volte affermato che « spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire i requisiti al ricorrere dei quali tali domande possono essere presentate, purché i requisiti in questione rispettino i principi di equivalenza e di effettività, vale a dire, non siano meno favorevoli di quelli che riguardano reclami analoghi basati su norme di natura interna e non siano congegnati in modo da rendere praticamente impossibile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione » (CGUE 15 marzo 2007, in causa C -35/15, RAGIONE_SOCIALE , punto 37; CGUE 26 aprile 2017, in causa C564/15, NOME , punto 50; CGUE 7 settembre 2023, in causa C453/22, Schütte , punto 21).
3.5. Nel caso di specie, il nostro ordinamento ha previsto la generale possibilità del contribuente di procedere alla detrazione dell’imposta, nonché la possibilità di chiedere il rimborso in casi specificamente previsti. La disciplina interna prevede, in entrambe le ipotesi, un termine decadenziale di due anni, da ritenersi senz’altro congruo ai fini dell’esercizio del diritto .
3.6. La terza subcensura è, infine, inammissibile: la circostanza della cessazione dell’attività in ragione del fallimento della società non risulta essere stata mai dedotta in appello, né risulta tra i motivi di ricorso di merito, sicché il rilievo deve ritenersi nuovo, con conseguente irrilevanza anche della ulteriore questione pregiudiziale sollevata.
In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle
spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore della lite dichiarato di euro 213.117,00.
4.1. La società contribuente va, altresì, condannata, ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., richiamati dall’art. 380 bis cod. proc. civ., al pagamento delle somme aggiuntive pure liquidate in dispositivo.
4.2. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 5.900,00, oltre alle spese di prenotazione a debito, e alla somma di euro 3.000,00 a titolo di responsabilità aggravata; condanna, altresì, la ricorrente al pagamento della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 24/01/2024.