Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7036 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7036 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 17/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21623/2016 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 1765/08/16 depositata il 24/02/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 1765/08/16 del 24/02/2016, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR)
accoglieva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 1169/07/14 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso della società contribuente nei confronti del diniego di rimborso di un credito IVA relativo all’anno d’imposta 2010.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l’Amministrazione finanziaria aveva negato il rimborso del credito IVA della quale Colombo era cessionaria in quanto la cedente, RAGIONE_SOCIALE in fallimento, non era stata in grado di fornire la relativa documentazione giustificativa.
1.2. La CTR accoglieva l’appello di COGNOME evidenziando che il credito esposto nella dichiarazione IVA annuale si cristallizzava decorso il termine previsto dalla legge per procedere al suo accertamento, sicché l’Amministrazione finanziaria non poteva più contestare detto credito.
L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
COGNOME resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
Con ordinanza resa all’esito dell’adunanza del 01/10/2019 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo.
COGNOME depositava nuova memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso AE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), nonché degli artt. 36 bis, 37, 38 bis e 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per avere la CTR erroneamente interpretato le menzionate disposizioni di legge ed avere ritenuto che
l’Amministrazione finanziaria non possa contestare il credito IVA chiesto a rimborso ove lo stesso sia consolidato.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. Secondo un recente arresto delle Sezioni Unite di questa Corte, « In tema di rimborso dell’eccedenza detraibile dell’IVA, l’Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell’imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del suo potere di accertamento o per la rettifica dell’imponibile e dell’imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento » (Cass. S.U. n. 21766 del 29/07/2021; conf. Cass. n. 11698 del 11/04/2022; Cass. n. 26277 del 06/09/2022; Cass. n. 26523 del 14/09/2023).
1.3. La Corte ha, quindi, esteso all’IVA generalizzandolo -un principio già enunciato, sempre a Sezioni Unite, in tema di IRPEG (Cass. S.U. n. 5069 del 15/03/2016, citata anche dalla ricorrente).
1.4. La sentenza impugnata non si è conformata al superiore principio di diritto, sicché la stessa va cassata.
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento. Così deciso in Roma, il 16/01/2025.