Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31035 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 31035 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/11/2025
SOSPENSIONE RIMBORSO IRES 2016.
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23108/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME in virtù di procura speciale allegata del controricorso,
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio n. 4266/2023, depositata l’11 luglio 2023 ;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 settembre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO. procAVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
uditi per l’RAGIONE_SOCIALE l’avvocato dello Stato NOME COGNOME, e per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a. l’AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con atto stipulato il 29 aprile 2015, registrato il 13 maggio 2015, acquistava il credito IRES risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata dal la liquidatela del RAGIONE_SOCIALE, posto in liquidazione coatta amministrativa con D.M. del 28 giugno 1995. Tale credito riguardava le ritenute fiscali applicate sugli interessi attivi maturati alla data del 31 dicembre 2014 sui depositi bancari liquidati dagli istituti di credito, nonché le ulteriori ritenute che sarebbero maturate dal 1° gennaio 2015 fino alla chiusura del conto corrente intestato alla procedura.
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pertanto, con istanza del 7 settembre 2017 chiedeva all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il rimborso della somma di € 153.160,00, pari all’importo del credito risultante dalla dichiarazione presentata al termine della procedura.
Con comunicazione del 22 settembre 2017 l’Ufficio richiedeva alla società RAGIONE_SOCIALE la documentazione contabile necessaria per procedere alla verifica.
Successivamente, in data 9 ottobre 2017 l’Ufficio notificava alla cessionaria provvedimento di sospensione dell’esecuzione del rimborso IRES richiesto.
Avverso tale diniego la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo la quale, con sentenza n. 48/2020, depositata il 13 febbraio 2020, lo accoglieva, ordinando il rimborso richiesto.
Interposto gravame dall’RAGIONE_SOCIALE , la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, con sentenza n. 4266/2023, pronunciata il 27 giugno 2023 e depositata in segreteria l’11 luglio 2023, rigettava l’appello dell’Ufficio, confermando la sentenza di primo grado e condannando l’appellante alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il 27 novembre 2023).
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Con decreto del 14 aprile 2025 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per la pubblica udienza del 10 settembre 2025.
All’udienza suddetta sono comparsi i procuratori RAGIONE_SOCIALE parti, che hanno concluso come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 183 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.
Deduce, in particolare, l’Ufficio che erroneamente la RAGIONE_SOCIALE.T.R. aveva ritenuto sufficiente, ai fini del rimborso del credito IRES a titolo di ritenuta di acconto su interessi passivi di conti correnti
intestati al RAGIONE_SOCIALE cedente, la mera attestazione dell’effettuazione di tali ritenute, in quanto tali ritenute attengono ad imposte da scomputare dalle imposte liquidate sul reddito successivo, per cui sarebbe stato necessario fornire la prova dell’entità del reddito complessivo di impresa ottenuto nel periodo di imposta cui il richiesto rimborso si riferiva.
2. Il motivo è infondato.
Il credito IRES acquistato dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è interamente costituito dalle ritenute a titolo di acconto operate ex art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi attivi erogati dagli istituti di credito.
Più specificamente, le ritenute da cui si è originato il credito riguardano gli interessi maturati sui conti correnti/depositi intestati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa del RAGIONE_SOCIALE nel periodo dal 28 giugno 1995 al 16 novembre 2016.
L’esistenza di tali ritenute è stata documentata con le certificazioni attestanti la loro effettuazione, a titolo di acconto, nei confronti della procedura; tale circostanza è AVV_NOTAIOanzialmente incontestata.
Va rilevato, inoltre, che, con il ricorso introduttivo in primo grado, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha documentato che, con la dichiarazione dei redditi presentata ex artt. 183 d.P.R. n. 917/1986 e 5, comma 4, d.P.R. 22.7.1998, n. 322, il commissario liquidatore della procedura di RAGIONE_SOCIALE.cRAGIONE_SOCIALEa. RAGIONE_SOCIALE aveva dichiarato che la procedura non aveva realizzato alcun reddito da assoggettare a tassazione , e quindi non vi era alcun reddito da dichiarare ed alcuna imposta dalla quale ‘scomputare’ le
ritenute operate ex art. 22, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 917/1986, e risultanti a credito.
In questa situazione, la RAGIONE_SOCIALETRAGIONE_SOCIALE correttamente ha ritenuto assolto l’onere della prova del credito da parte della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nel mentre l’RAGIONE_SOCIALE non ha offerto alcun fatto impeditivo, modificativo o estintivo del credito, come pure avrebbe potuto -anche in ossequio al principio di ‘vicinanza della prova’ (cfr. Cass. 22 aprile 2022, n. 12910) -dimostrando, attraverso le ordinarie procedure di accertamento, che, al contrario di quanto dichiarato dal commissario liquidatore, al termine della procedura concorsuale era residuato un reddito da dichiarare, e quindi vi era una imposta da versare dalla quale scomputare le ritenute in oggetto.
Consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla rifusione, in favore d ella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a., RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che si liquidano in € 7.300,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi , oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(AVV_NOTAIO. NOME COGNOME) (AVV_NOTAIO. NOME COGNOME)