Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35153 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35153 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/12/2023
DINIEGO RIMBORSO IRES 1993/1994
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19374/2018 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Ivrea, INDIRIZZO, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale è rappresentata e difesa, unitamente all’ AVV_NOTAIO, in virtù di procura speciale a margine del controricorso,
-controricorrente/ricorrente in via incidentale –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 1836/04/2017, depositata il 18 dicembre 2017;
nonché sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Ivrea, INDIRIZZO, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale è rappresentata e difesa, unitamente all’AVV_NOTAIO, in virtù di procura speciale a margine del controricorso,
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 1836/04/2017, depositata il 18 dicembre 2017 , come corretta dall’ordinanza della stessa Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 264/04/2019, depositata il 12 aprile 2019;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 20 settembre 2023 dal consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE presentava all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE due istanze di rimborso di credito IRPEG per l’anno di imposta
1993 e di credito IRPEG e ILOR per l’anno di imposta 1994, tutti ceduti alla stessa dall’allora RAGIONE_SOCIALE (successivamente ridenominata RAGIONE_SOCIALE), mediante atto stipulato il 27 maggio 2004 e notificato all’Ufficio il 6 luglio 2004.
Tali crediti risultavano dalle dichiarazioni fiscali NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO del 25 maggio 1994, relativa all’anno d’imposta 1993, e NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO del 23 maggio 1995, relativo all’anno d’imposta 1994, presentate dalla cedente RAGIONE_SOCIALE, che ne aveva contestualmente chiesto il rimborso.
Proposti dalla contribuente separati ricorsi avverso il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione nei confronti di entrambe le istanze, la Commissione tributaria provinciale di Torino, con sentenza n. 533/07/2016, previa riunione dei giudizi, li accoglieva, condannando l’Ufficio al rimborso dei crediti e al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio.
Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza n. 1836/04/2017, pronunciata il 14 novembre 2017 e depositata in segreteria il 18 dicembre 2017, accoglieva parzialmente l’appello , ritenendo prescritto il credito per rimborso dell’ILOR, ed annullando il silenzio-rifiuto per il credito IRPEG per la somma di € 475.888,99, compensando le spese di giudizio.
La suddetta sentenza è stata poi corretta con ordinanza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 264/04/2019, pronunciata il 9 aprile 2019 e depositata in segreteria il 12 aprile 2019, in quanto viziata da errore materiale. In particolare, nel dispositivo, nella determinazione dell’ammontare del credito IRPEG , la
sentenza n. 1836/04/ 2017 indicava il parziale importo di € 475.888,99 anziché il complessivo di € 664.231,01, afferente al credito IRPEG, sia per l’annualità del 1993 che per quella del 1994.
Avverso la sentenza n. 1836/04/2017, depositata il 18 dicembre 2017, ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, sulla base di tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale sulla base di un unico motivo.
Avverso la medesima sentenza, come corretta con ordinanza n. 264/04/2019, depositata il 12 aprile 2019, propone separato ricorso l’RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un unico motivo.
Resiste anche in tal caso con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE
La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 20 settembre 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
La controricorrente ha depositato memoria.
– Considerato che:
Il ricorso principale, come si è detto, è affidato a tre motivi.
1.1. Con il primo motivo l’Ufficio eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 36bis e 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché degli artt. 54bis e 57 del d.P.R. 26 ottobre 1973, n. 633, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.
Deduce, in particolare, il ricorrente che il giudice a quo avrebbe errato nel ritenere spettanti i crediti indicati in
dichiarazione sulla base della mera considerazione del loro mancato disconoscimento da parte dell’Ufficio entro i termini decadenziali, dato che, da un lato, spetterebbe alla contribuente la prova dei fatti costitutivi del credito e, dall’altro, l’azione dell’Amministrazione sarebbe soggetta a termini decadenziali solo quando sia necessario accertare un debito, e non anche quando si debba verificare un credito.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), dello stesso codice.
Secondo l’Ufficio, l’impugnazione dei provvedimenti espressi o taciti di diniego del rimborso onererebbe il contribuente istante della prova sui fatti costitutivi del credito azionato e oggetto di domanda di rimborso. Nel caso di specie, sia il mero richiamo alle risultanze RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni fiscali, sia il rinvio al documento allegate a quest’ultima , costituito dalla ‘distinta degli interessi, premi ed altri frutti RAGIONE_SOCIALE obbligazioni e titoli similari comprese le accettazioni bancarie soggetti a ritenu ta d’acconto’ – non prodotto in giudizio – non sarebbero riusciti a dimostrare l’esistenza RAGIONE_SOCIALE ritenute d’acconto ai fini IRPEG degli anni di imposta 1993 e 1994.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, l’Amministrazione finanziaria deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), dello stesso codice.
Specifica l’Ufficio che i fatti che il giudice di seconde cure avrebbe ritenuto ‘pacifici’, in realtà non lo sarebbero, dato che l’Ufficio non avrebbe mai esplicitamente ammesso la
spettanza del rimborso, e non avrebbe mai assunto una posizione difensiva assolutamente incompatibile con la negazione della spettanza del rimborso.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale, la RAGIONE_SOCIALE eccepisce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2943, quarto comma, cod. civ., dell’art. 1264, primo comma, cod. civ., dell’art. 1219, primo comma, cod. civ., dell’art. 2934, primo comma, cod. civ. e dell’art. 62, primo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), dello stesso codice.
Lamenta la ricorrente che la C.T.R. avrebbe erroneamente negato efficacia interruttiva della prescrizione alla notificazione del l’atto di cessione del credito . Nella specie, l’atto di cessione conterrebbe una ‘richiesta fatta per iscritto’ che, oltre a precisare l’esatto ammontare dei crediti ceduti, stabilirebbe anche le modalità di effettuazione dei pagamenti nei confronti della cessionaria da parte del debitore ceduto, così configurandosi come un’espressa richiesta di pagamento.
Con l’unico motivo del ricorso proposto avverso la sentenza della C.T.R. del Piemonte n. 1836/04/2017 depositata il 18 dicembre 2017, come corretta con ordinanza della stessa C.T.R. n. 264/04/2019 depositata il 12 arile 2019, l’RAGIONE_SOCIALE eccepisce nullità della sentenza nella parte corretta, per violazione dell’art. 287 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ.
Deduce, in particolare, l’Ufficio che, nel caso di specie, non vi era errore materiale, stante la chiara coincidenza tra la
motivazione della sentenza ed il dispositivo, in ordine al riconoscimento del credito IRPEG nei limiti di € 475.888,99.
Procedendo quindi all’esame dei motivi di ricorso, osserva la Corte quanto segue.
4.1. Il primo motivo è fondato.
In materia di istanze di rimborso, le Sezioni Unite di questa Corte, al cui orientamento si è uniformata la successiva giurisprudenza di legittimità, hanno chiarito come il termine decadenziale previsto per le operazioni di accertamento fiscale non si applichi quando ad essere oggetto di accertamento sia un credito d’imposta esposto dal contribuente in dichiarazione.
In particolare, con la sentenza 15 marzo 2016, n. 5069, le SS.UU. hanno statuito che i termini decadenziali in questione sono apposti solo alle attività di accertamento di un credito dell’ Amministrazione, e non a quelle con cui la Amministrazione contesti la sussistenza di un suo debito, ancorché simile soluzione susciti una certa disarmonia nel sistema in quanto, decorso il termine per l’accertamento, alla Amministrazione viene consentito di contestare il contenuto di un atto del contribuente solo nella misura in cui tale contestazione consente alla Amministrazione di evitare un esborso, e non invece sotto il profilo in cui la medesima contestazione comporterebbe la affermazione di un credito della Amministrazione. In sostanza, si tratta di una applicazione del principio secondo cui quae temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum (art. 1442 c.c.). Questa soluzione, peraltro, non lascia senza difesa il contribuente, che ben può impugnare il silenzio della Amministrazione che
non dia seguito alla istanza di rimborso, ottenendo sul punto una pronuncia giudiziale (sul punto Cass. 31 gennaio 2018, n. 2392).
La statuizione del giudice territoriale è, pertanto, errata, in quanto la mancata contestazione del credito d’imposta entro i termini decadenziali non comporta automaticamente il riconoscimento dello stesso da parte dell’Ufficio , con la conseguenza che permane in capo all’istante l’onere di provare il diritto al rimborso e, quindi, l’esistenza d el proprio credito tributario.
In materia di onere della prova, infatti, l’art. 2697 cod. civ., applicabile anche al processo tributario, così prescrive: «Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda ».
Nel caso in cui il contribuente, pertanto, voglia far valere il proprio diritto al rimborso, è necessario che lo stesso ne provi il ricorrere di tutti gli elementi costitutivi. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, «in tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l’impugnazione del rigetto dell’istanza di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l’onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato» (cfr. Cass. 18 maggio 2018, n. 12291).
4.2. Il secondo e terzo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, dato che gli stessi attengono, sotto
diverso profilo, alla questione del raggiungimento della prova sull’esistenza del credito. Entrambi i motivi di ricorso sono fondati.
In primo luogo, come chiarito nel punto precedente, grava sul contribuente l’onere della prova rispetto alla spettanza del diritto al rimborso, onere che non può ritenersi assolto dalla mera presentazione della dichiarazione fiscale.
In particolare, secondo quanto già affermato in materia di IVA, «è onere del contribuente che invochi il riconoscimento di un credito d’imposta provare i fatti costitutivi dell’esistenza del credito e, a tal fine, non è sufficiente l’esposizione della pretesa nella dichiarazione, poiché il credito fiscale non nasce da questa, ma dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo» (cfr. Cass. 3 luglio 2020, n. 13694).
In secondo luogo, nel caso di specie, la valutazione del raggiungimento della prova da parte del giudice di secondo grado si basa su due affermazioni che, tuttavia, non interessano l’idoneità ed efficacia probatoria dei documenti presentati dal contribuente, ma il comportamento dell’Amministra zione finanziaria.
Al riguardo, infatti, il giudice a quo ha riconosciuto il diritto al rimborso del contribuente sulla base, da un lato, dell’omesso accertamento dell’Ufficio entro i sopracitati termini decadenziali e, dall’altro, dalla mancata contestazione della veridicità del contenuto della documentazione allegata all’atto con cui è stata notificata la cessione dei crediti d’imposta in parola.
Occorre tuttavia sottolineare che, come già precisato, è il contribuente a dover provare l’esistenza degli elementi
costitutivi del proprio credito. Non vi è, infatti, una relazione automatica tra il comportamento assunto dall’Amministrazione e il riconoscimento dell’esistenza del credito.
Per le sopraesposte ragioni, occorrendo un accertamento in punto di fatto sull’esistenza del diritto al rimborso in parola, che sia svolto in linea con i richiamati principi, è necessario che la sentenza impugnata sia cassata, con rinvio per nuovo giudizio al giudice di secondo grado in diversa composizione.
Appare infondato, invece, il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della C.T.R. già impugnata, come corretta con ordinanza n. 264/2019 depositata il 12 aprile 2019.
Preliminarmente, va rilevato che il ricorso risulta ammissibile, in quanto dal suo contenuto si evincono chiaramente gli atti ai quali si riferisce, ed il contenuto della decisione impugnata.
Ora, con la sentenza impugnata, nel testo originario, veniva disposto l’annullamento del silenzio -rifiuto sulla richiesta di rimborso «limitatamente alla somma di 475.888,99 euro».
Con l’ordinanza di correzione, invece, l’importo in questione viene indicato 664.231,01.
Nell’ordinanza medesima si dà atto che, avendo la C.T.R. accolto l’appello dell’Ufficio limitatamente alla richiesta di rimborso dell’ILOR del 1994, l’unico importo da eliminare dalla richiesta di rimborso complessivo era quello riguardante tale imposta, per complessivi € 61.324,09, nel mentre, avendo rigettato l’appello, con riferimento al rimborso dell’IRPEG (la cui richiesta di rimborso riguardava sia il 1993
che il 1994), l’importo di tale imposta da rimborsare era pari, complessivamente, ad € 664.231,01 (di cui € 475.888,99 per il 1994 ed € 188.342,02 per il 1993) ; erroneamente, pertanto, nella motivazione e nel dispositivo, era stata indicata la somma di € 475.888,99, che riguardava soltanto l’IRPEF del 1994.
A tal proposito , deduce l’Ufficio che, nel caso di specie, non si verserebbe in un’ ipotesi di errore materiale, sussistendo chiara coincidenza tra motivazione e dispositivo, in ordine al credito IRPEG da riconoscere, quantificato in € 475.888,99.
Deve tuttavia rilevarsi che, dal contenuto della motivazione della sentenza, si evince chiaramente che l’unico credito escluso dal rimborso è quello relativo all’ ILOR del 1994, nel mentre nella stessa motivazione si legge che il Collegio ha ritenuti infondati «i motivi di appello inerenti il merito del diritto al rimborso IRPEG», senza limitare tale diritto ad una specifica annualità (1993 o 1994), dal che si desume che il riconoscimento di tale credito sia, all’evidenza, riferito ad entrambe le annualità richieste.
Ora, il procedimento di correzione degli errori materiali è diretto a porre rimedio ad un vizio meramente formale della sentenza, derivante da divergenza evidente e facilmente rettificabile tra l’intendimento del giudice e la sua esteriorizzazione, con esclusione di tutto ciò che attiene al processo formativo della volontà (Cass. 22 gennaio 2015, n. 1207); ciò che rileva, pertanto, è che sia evidente ictu oculi che vi sia stata una mera svista del giudice, che non incida sul contenuto concettuale della decisione, ma che si concretizzi in una divergenza tra il pensiero del giudice e la
sua materiale rappresentazione grafica (Cass. 7 gennaio 2020, n. 41).
Nel caso di specie, è assolutamente pacifico ed evidente che la corte regionale, nell’accogliere parzialmente l’appello, si si a riferita esclusivamente all’esclusione del credito per rimborso dell’ILOR 1994, ed abbia invece confermato il riconoscimento del credito per rimborso dell’IRPEG, senza limitarlo all’anno 1994, dal che si evince agevolmente che tale riconoscimento si riferisce sia all’anno d’imposta 1993 che all’anno d’imposta 1994, così come richiesto nel petitum del contribuente ricorrente; conseguentemente, è assolutamente evidente che l’indicazione (in motivazione e dispositivo) della somma di € 475.888,99 (riferita alla sola IRPEG 1994) sia un mero errore materiale, in quanto l’effettiva volontà della corte era quella di riconoscere entrambe le annualità, e dunque l’impo rto complessivo di € 664.231,01 (€ 188.342,02 per il 1993, ed € 475.888,99 per il 1994).
Può quindi affermarsi in materia il seguente principio di diritto: «ricorre un’ipotesi di correzione di errore materiale, emendabile con il procedimento ex art. 287 ss. cod. proc. civ., non soltanto allorquando vi sia difformità tra motivazione e dispositivo, ma in tutti i casi in cui sia chiaramente evincibile il processo formativo della volontà del giudice ed il contenuto della sua decisione, e la difformità riguardi soltanto la sua esteriorizzazione nella rappresentazione grafica della decisione».
Consegue quindi il rigetto di tale ricorso.
6 . L’unico motivo di ricorso incidentale è infondato.
Ai sensi dell’art. 1219 cod. civ., «il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto».
In particolare, l ‘atto di costituzione in mora è un atto giuridico in senso stretto, unilaterale e recettizio, che non richiede, ai fini della propria validità, l’utilizzo di formule solenni, dovendosi unicamente evincere in modo univoco la volontà del creditore di far valere il proprio credito.
Al riguardo, infatti, la giurisprudenza di questa Corte ritiene che «al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l’effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti – il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l’uso di formule solenni, né l’osservanza di particolari adempimenti – è rimesso all’accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità» (Cass. 31 maggio 2021, n. 15140).
Ciò posto, il giudice a quo , con accertamento in fatto insindacabile da questa Corte, ha ritenuto che la notifica all’Ufficio dell’atto di cessione del credito non potesse essere qualificato come atto di costituzione in mora, avendo riscontrato l’assenza di ‘alcuna intimazione di pagamento’ all’interno dell’atto notificato, che ha così avuto la sola funzione di rendere edotta l’Amministrazione della nuova titolarità del credito.
7 . Consegue l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale, nonché il rigetto del ricorso avverso la sentenza già impugnata con il ricorso principale, come successivamente corretta.
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con riferimento al ricorso principale, e con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
In considerazione del rigetto del ricorso incidentale, ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la ricorrente RAGIONE_SOCIALE tenuta al pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Rigetta il ricorso incidentale, nonché il successivo ricorso avverso la sentenza già impugnata con il ricorso principale, come successivamente corretta.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente incidentale RAGIONE_SOCIALE, di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente
impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2023.