Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29114 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29114 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 19/10/2023
IRPEG-IRES DINIEGO RIMBORSO
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 17682/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, in forza di procura allegata al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente -avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA, n. 3401/12/2021, depositata il 14/04/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2023 dal consigliere NOME COGNOME; viste le conclusioni scritte depositate dal PM, in persona del sostituto
Procuratore generale dott. NOME COGNOME.
Rilevato che:
Il RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) presentava dichiarazione dei redditi ai fini IRPEG relativa all’anno d’imposta 1984, in cui dichiarava una perdita fiscale di lire 567.328.000. In considerazione RAGIONE_SOCIALE ritenute d’acconto subite, dei crediti d’imposta vantati per imposte pagate all’estero e dei crediti d’imposta sui dividendi, dalla dichiarazione emergeva, inoltre, un credito complessivo di lire 40.923.406.000, di cui la società chiedeva il rimborso.
Successivamente, in relazione al medesimo anno d’imposta, l’RAGIONE_SOCIALE notificava avviso di accertamento ai fini IRPEG, con cui accertava un maggior reddito imponibile in luogo della perdita dichiarata. Avverso tale avviso di accertamento, la banca proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Palermo e, in pendenza di tale giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, presentava istanza di definizione della lite ai sensi dell’art. 16 l. n. 289/2002, provvedendo al versamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute.
Formulata istanza di rimborso del credito IRPEG pari ad euro 21.135.175,36 (corrispondente al citato credito d’imposta di lire 40.923.406.000), la banca impugnava il silenzio rifiuto, correlativamente formatosi, dinanzi alla CTP di Palermo, deducendo la persistenza del diritto al rimborso emergente dalla dichiarazione annuale, anche a seguito della definizione della lite che aveva avuto per oggetto l’avviso di accertamento.
Si costituiva l’RAGIONE_SOCIALE rilevando che le somme richieste dalla banca non rientravano tra quelle rimborsabili ai sensi
dell’art. 16, comma 5, l. n. 289/2002 e che, comunque, le stesse erano state oggetto di compensazione con la maggiore imposta accertata.
La commissione tributaria adita respingeva il ricorso.
L’appello proposto dalla banca veniva accolto dalla CTR della RAGIONE_SOCIALE, con sentenza del 28/01/2010, con la quale era disposto il rimborso richiesto dalla contribuente. Rilevava, in particolare, il giudice di appello che risultava inconferente ogni riferimento alla domanda di condono ex art. 16, comma 5, l. n. 289/2002, posto che oggetto di tale domanda non era il procedimento di diniego del rimborso del credito IRPEG, ma la lite pendente relativa all’impugnazione dell’avviso di accertamento in rettifica della dichiarazione annuale IRPEG per l’anno d’imposta 1984. Osservava, inoltre, che i crediti di imposta indicati in dichiarazione dei redditi e dei quali era stato chiesto il rimborso non rientravano nel paradigma dell’art. 16, comma 5, l. n. 289/2002, che dispone solo in merito alle somme versate per effetto RAGIONE_SOCIALE norme vigenti in materia di riscossione in pendenza della lite.
Avverso la suddetta sentenza, l’RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione sulla base di due motivi, il primo relativo alla violazione dell’art. 16, comma 5, della l. n. 289/2002 e il secondo per omesso esame di un fatto decisivo.
La Corte, con ordinanza 26/07/2017, n. 18412, accoglieva entrambi i motivi e, cassata la sentenza impugnata, rinviava alla Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE per nuovo esame.
La Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 3401/12/2021, depositata il 14/04/20 21, rigettava l’appello della società.
Contro tale decisione propone ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, in base a sei motivi.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Il PG ha depositato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso.
La causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 20/09/2023.
Considerato che:
1. Con il primo motivo la società ricorrente deduce, ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione degli artt. 9, comma 9, e 16, comma 5, legge 27/12/2002, n. 289, per aver la CTR indebitamente esteso al credito IRPEG pacificamente maturato dalla s ocietà nel corso dell’anno 1984 , gli effetti della procedura di definizione della lite riguardante l’avviso di accertamento successivamente emesso dall’Ufficio per quello stesso periodo d’imposta, nonostante l’istituto del condono per sua natura -risulti diretto ad incidere sui soli debiti del contribuente e giammai sui crediti vantati dal medesimo. L’assunto di fondo del motivo è che la definizione ex art. 16 Legge 289 della lite relativa all’Accertamento effettivamente promossa, con successo, dalla RAGIONE_SOCIALEetà -non poteva in alcun m odo comportare la rinuncia, da parte di quest’ultima, al rimborso di quel credito d’imposta che, in quanto giammai contestato dall’Ufficio, era rimasto del tutto estraneo alla successiva lite condonata .
Col secondo motivo la società ricorrente deduce, ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione dell’art. 16, comma 5, legge 27/12/2002, n. 289, per aver la CTR, in ogni caso, negato il rimborso del credito IRPEG di cui è causa in ragione della previsione di non ripetibilità degli importi versati anteriormente alla definizione, nonostante l’ente accertatore fosse risultato integralmente soccombente nell’ultima pronuncia di merito anteriore alla definizione stessa e tale circostanza costituisse specifica deroga disposta ex lege alla previsione di non ripetibilità.
Col terzo motivo la società ricorrente deduce, ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., in via subordinata rispetto al motivo che precede, omesso esame circa un fatto decisivo per il
giudizio oggetto di discussione fra le parti, per aver la RAGIONE_SOCIALE pretermesso ogni considerazione in ordine alla soccombenza integrale dell’ente accertatore all’esito dell’ultimo giudizio di merito anteriore alla definizione della lite.
Col quarto motivo la società ricorrente deduce, ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 16, comma 5, legge 27/12/2002, n. 289 nonché degli artt. 1243 e 2909 cod. civ., lamentando che la CTR abbia postulato la compensazione del credito IRPE G vantato da RAGIONE_SOCIALE con il maggior debito d’imposta contestato dall’Ufficio nell’accertamento relativo all’annualità 1984, nonostante tale debito -al momento di perfezionamento della procedura di definizione -fosse stato in gran parte annullato con statuizioni giurisdizionali coperte da giudicato interno. Rappresenta infatti che nel giudizio relativo all’avviso di accertamento, all’esito dei giudizi di merito di primo e di secondo grado, la gran parte dei rilievi era stata annullata con pronuncia coperta da giudicato interno, in quanto il ricorso erariale per cassazione atteneva solo ad una parte minima di essi; per cui la compensazione non poteva essere accertata in riferimento a somme non dovute e comunque in riferimento a somme ancora illiquide e non esigibili. La compensazione tra poste attive e passive nell’avviso di accertamento aveva infatti natura meramente liquidatoria e le successive vicende processuali escludevano ogni utilizzazione del credito.
Col quinto motivo la società ricorrente deduce, ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, per aver la CTR pretermesso ogni considerazione in ordine al giudicato interno formatosi sulla declarator ia di illegittimità parziale dell’avviso di accertamento emesso dall’Ufficio per il periodo d’imposta 1984 .
Col sesto motivo la società ricorrente deduce, ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 16, comma 5, legge 27/12/2002, n. 289 e degli artt. 3 e 53 Cost. con questione di legittimità costituzionale; si duole che la CTR abbia negato il rimborso del credito IRPEG maturato dalla RAGIONE_SOCIALEetà nel corso dell’anno 1984 sulla base della supposta compensazione del medesimo con il maggior debito d’imposta oggetto di definizione -postulando così un’ingiustificata disparità di trattamento fra i crediti d’imposta richiesti a rimborso e quelli riportati a nuovo nelle annualità successive.
La rilevanza della questione oggetto di lite determina la rimessione della causa alla pubblica udienza.
Occorre altresì acquisire i fascicoli dei giudizi di merito e del precedente giudizio di cassazione (RG 19538/2018).
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione della causa in pubblica udienza; dispone acquisirsi i fascicoli dei giudizi di merito e del precedente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 20 settembre 2023.