Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33487 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 33487 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME DI COGNOME NOME
Oggetto: Tributi
Diniego rimborso Iva- costi da fideiussione
Data pubblicazione: 30/11/2023
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al numero n.27490 del ruolo generale dell’anno 20 20, proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa , giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO , elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo difensore, in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende;
-controricorrente – per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE n. 625/21/2020, depositata in data 25 febbraio 2020, non notificata; Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza del 23 novembre
2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso ; udita, per la ricorrente l’AVV_NOTAIO e per l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
1.RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , impugnava dinanzi alla Commissione Provinciale tributaria di Milano il provvedimento di diniego espresso de ll’RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto le istanze, presentate dalla società ai sensi dell’art. 8, quarto comma, RAGIONE_SOCIALE legge n. 212 del 2000, di rimborso degli oneri fideiussori, pari a euro 1.043.396,27, sostenuti in relazione alla prestazione di garanzie ai fini dei c.d. ‘ rimborsi accellerati ‘ ai sensi dell’art. 38-bis, primo comma, del d.P.R. n. 633/72, di eccedenze di imposta relative alle annualità 2008-2011. L’RAGIONE_SOCIALE, nel negare il diritto al rimborso, evidenziava che la richiesta di rimborso del costo RAGIONE_SOCIALE polizze si riferiva a garanzie prestate ai sensi dell’art. 38bis, primo comma, del d.P.R. n. 633/1972 e non a costi sostenuti per garanzie, previste dall’art. 8, quarto comma, RAGIONE_SOCIALE legge n.212 del 2000 , nell’ambito di un’attività di accertamento e secondo le modalità di cui all’art. 38 -bis, sesto comma, del d.P.R. n. 633/72.
2. La CTP di Milano, con la sentenza n. 2488/06/2018, rigettava il ricorso e la CTR RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con la sentenza n. 625/21/2020 depositata il 25.2.2020, confermava la decisione di primo grado.
3.In punto di diritto, per quanto di interesse, il giudice di appello ha ritenuto che:1) il giudice di prime cure non aveva omesso di pronunciarsi sul motivo di ricorso concernente l’incompetenza rilevata dall’RAGIONE_SOCIALE in relazione alle istanze di rimborso aventi ad oggetto i primi due trimestri del 2008; in particolare aveva fatto propria la tesi dell’Amministrazione secondo cui i rimborsi relativi ai primi due trimestri 2008 erano rimasti incardinati nella competenza dell’RAGIONE_SOCIALE territoriale di Milano 4 da cui erano stati lavorati e liquidati nel 2008 mentre la RAGIONE_SOCIALE per i c.d. grandi contribuenti era divenuta operativa dal 1.1.2009; in ogni caso costituiva dato incontestato che l’RAGIONE_SOCIALE avesse esaminato anche nel merito le istanze di rimborso relative ai primi due trimestri del 2008, posto che il contenuto RAGIONE_SOCIALE stesse non si differenziava da quello relativo alle istanze presentate per i periodi successivi; 2) un’interpretazione letterale e sistematica dell’art. 8, comma 4, AVV_NOTAIO Statuto del contr ibuente, imponeva di ricollegare la norma al disposto del comma 6 dell’art. 38bis cit. e, dunque, di inserirla nell’ambito di una formale attività di accertamento, ponendo a carico dell’Amministrazione soltanto gli oneri di fideiussione sopportati in modo ingiustificato dal contribuente nel caso di definitivo accertamento del la non debenza dell’impost a o RAGIONE_SOCIALE debenza in misura inferiore a quella accertata. Diversamente, gli oneri RAGIONE_SOCIALE garanzie prestate, ai sensi dell’art. 38bis, commi 1 e 2, cit., al fin e di permettere l’immediata erogazione del rimborso, in quanto fisiologici alla scelta operata dal contribuente, non erano suscettibili di essere a loro volta oggetto di una istanza di rimborso; 3) il diniego di rimborso non era lesivo degli artt. 167 e 183 RAGIONE_SOCIALE Direttiva n. 11/2006 e dei principi comunitari di detrazione, proporzionalità e neutralità dell’Iva, atteso che l’interpretazione dell’ art. 8, comma quarto, AVV_NOTAIO Statuto come correlato al disposto del comma 6 dell’art. 38bis cit. trovava conferma nell’art. 7 RAGIONE_SOCIALE legge comunitaria n. 167 del 2017 che aveva previsto il rimborso, in misura forfetaria, degli oneri fideiussori per le istanze presentate con la dichiarazione annuale Iva 2017 e per le istanze infrannuali relative al primo trimestre 2018.
4.Avverso la suddetta sentenza RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
5 .Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
6. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 8, comma 4, RAGIONE_SOCIALE legge n. 212 del 2000 e 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 per avere la CTR interpretato erroneamente l’art. 8, comma 4, cit. limitandone l’operatività ai casi in cui i costi fideiussori fossero stati sostenuti a fronte dell’emissione di un avviso di rettifica o di accertamento laddove tale norma – come anche chiarito da Cass. n. 5508/2020 -concerneva le modalità di recupero degli oneri fideiussori prestati sia ai fini del rimborso c.d. accellerato, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 38bis cit., che successivamente all’erogazione di rimborsi nell’ambito di un’attività di accertamento ai sensi del sesto comma dell’art. 38bis cit.
2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 167 e 183 RAGIONE_SOCIALE Direttiva n. 112/2006/CE e dei principi comunitari di detrazione, proporzionalità, e di neutralità dell’Iva per avere la CTR riten uto , interpretando erroneamente l’art. 8, comma 4, AVV_NOTAIO Statuto, il provvedimento di diniego di rimborso non lesivo dei principi fissati dall’orientamento consolidato RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia secondo cui le modalità di rimborso fissate dallo AVV_NOTAIO membro non devono essere tali da fare correre rischi finanziari al soggetto passivo. Tale conclusione, sarebbe stata confermata, ad avviso del giudice di appello, dall’ art. 7 RAGIONE_SOCIALE legge comunitaria 2017 n. 167 che avrebbe previsto il rimborso, in misura forfetaria, degli oneri fideiussori sostenuti per le richieste di rimborso dei crediti Iva a decorrere dal 2017. Diversamente, ad avviso RAGIONE_SOCIALE ricorrente, gli oneri fideiussori rappresenterebbero dei veri e propr i ‘oneri dell’Iva’ con cons eguente evidente contrasto con i suddetti principi comunitari dell’interpretazione dell’art. 8, comma 4, AVV_NOTAIO Statuto come applicabile soltanto nei casi di garanzie prestate dal contribuente nell’ambito dell’attività di accertamento mentre l’art. 7 cit. costituirebbe l’implicita conferma dell’ esistenza, a monte, del diritto del contribuente al ristoro del pregiudizio economico patito e dell’applicabilità
dell’art. 8, comma 4, anche agli oneri fideiussori sostenuti con riferimento alle richieste di rimborso dei crediti ex art. 38bis, commi 1 e 2, del d. PR n. 633 del 1972, quantomeno con riferimento ai periodi di imposta precedenti all’entrata in vigore del citato art. 7.
I primi due motivi di ricorso- da trattare congiuntamente per connessione- sono fondati.
Questa Corte, con l’ordinanza Sez. 5 n. 5508 del 28/02/2020, ha affermato il condivisibile principio di diritto secondo cui ‘ in tema di IVA, il diritto al rimborso dei costi relativi alla garanzia fideiussoria, chiesta dal contribuente per ottenere la sospensione, la rateizzazione o il rimborso dei tributi, ha portata generale ed è indipendente dalla fisionomia RAGIONE_SOCIALE controversia tributaria, stante l’esigenza ad essa sottesa di preservare l’integrità patrimoniale dei contribuenti, in caso di infondatezza RAGIONE_SOCIALE pretesa impositiva o di legittimità RAGIONE_SOCIALE pretesa di rimborso di somme dovute, che una diversa interpretazione frustrerebbe, oltre a porsi in contrasto con il diritto UE ‘ .
Nella richiamata pronuncia, questa Corte, ha precisato come già, con la sentenza 5 agosto 2015, n. 16409, si sia avuto occasione di stabilire che l’art. 8, comma 4, RAGIONE_SOCIALE I. n. 212 del 2000, che impone all’Amministrazione finanziaria di rimborsare il costo RAGIONE_SOCIALE garanzie fideiussorie richieste dal contribuente per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi, comprende i costi di tutte le garanzie che il contribuente ha richiesto: ciò perché l’espressione ” ha dovuto richiedere ” si deve intendere non nel senso dell’esistenza di un ipotetico obbligo normativo in tal senso, bensì con riferimento alla necessità (intesa come onere) RAGIONE_SOCIALE richiesta RAGIONE_SOCIALE garanzia in rapporto allo scopo perseguito (ottenere la sospensione del pagamento di tributi o la rateizzazione o il rimborso). Anche Cass. 28 agosto 2013, n. 19751, ha riconosciuto portata generale al diritto al rimborso dei costi per le polizze fideiussorie indipendentemente dalla fisionomia RAGIONE_SOCIALE controversia tributaria “(sia che la stessa debba individuarsi con riferimento al credito d’imposta vantato dal contribuente, sia che debba invece individuarsi, come nella specie, con
riferimento alla imposta o maggiore imposta pretesa dall’Amministrazione finanziaria in seguito all’avvenuto rimborso del credito IVA)”.
Una diversa opzione in effetti frustrerebbe l’esigenza presidiata dalla disposizione di preservare l’integrità patrimoniale dei contribuenti, a fronte di una pretesa impositiva infondata o di una legittima pretesa al rimborso di somme dovute, e, per conseguenza, rischierebbe di entrare in frizione col diritto unionale. 3.1.- E ciò in base al consolidato orientamento RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia, in base al quale gli Stati membri indubbiamente dispongono di una certa libertà quanto alla determinazione RAGIONE_SOCIALE modalità di rimborso dell’eccedenza di iva, purché, però, il sistema di rimborso adottato non faccia correre alcun rischio finanziario al soggetto passivo (Corte giust. 28 febbraio 2018, causa C-387/16, punto 24; 6 luglio 2017, causa C-254/16, RAGIONE_SOCIALE, punto 20; 12 maggio 2011, causa C-107/10, RAGIONE_SOCIALE, punto 33).
Il sistema italiano dei rimborsi iva, d’altronde, ha indotto la Commissione europea a promuovere nei confronti dell’Italia una procedura d’infrazione (la n. 2013/4080), giusta allo stadio RAGIONE_SOCIALE messa in mora ex art. 258 del TFUE.
Secondo la Commissione la combinazione degli artt. 30 e 38- bis del d.P.R. n. 633/72, nel testo all’epoca vigente, non soltanto contemplava il termine finale di tre mesi per l’erogazione del rimborso in relazione a categorie troppo ristrette di contribuenti, ma subordinava l’erogazione del rimborso, a norma dell’art. 38bis, 10 co., a requisiti eccessivamente onerosi, ossia alla prestazione di una garanzia (cauzione, fideiussione o polizza fideiussoria) per una durata di tre anni.
Il legislatore italiano ha dovuto quindi modificare l’assetto dei rimborsi per fronteggiare la messa in mora: ha dapprima novellato il primo comma dell’art. 38-bis escludendo la necessità RAGIONE_SOCIALE prestazione di garanzia, salvo casi specifici (art. 13 del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175); poi ha elevato da 15.000 a 30.000 euro la soglia dei rimborsi eseguibili senza alcun adempimento (art. 7-quater, comma 32, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv., con mod., dalla I. 1 dicembre 2016, n. 225); infine, per le ipotesi residue in cui il soggetto che chiede il rimborso presenti profili di rischio e continui a essere tenuto alla prestazione di una garanzia, ha previsto il versamento di una somma forfetaria a titolo di ristoro
RAGIONE_SOCIALE spese sostenute per il rilascio RAGIONE_SOCIALE garanzia, per ogni anno di durata di questa, da corrispondere quando sia stata definitivamente accertata la spettanza del rimborso (art. 7 I. 20 novembre 2017, n. 167). (cfr. Cass. n. 5508/2020).
Alla luce di quanto sopra esposto, l’interpretazione dell’art. 8 RAGIONE_SOCIALE I. n. 212/00 offerta da Cass., sez. 5, n. 16409/15, da Cass. n. 5508/2020, e da ultimo, nello stesso senso, da Cass. n. 9723/2023 (che ha specificato il principio di diritto nel senso che, in materia di IVA, il diritto al rimborso dei costi relativi alla garanzia fideiussoria, richiesta dal contribuente al fine di ottenere il rimborso dei tributi, ha portata generale indipendentemente dalla fisionomia RAGIONE_SOCIALE controversia tributaria, e non va pertanto riconosciuto esclusivamente per le spese relative a garanzie acquisite nell’ambito di una specifica attività di accertamento del tributo stesso) si presenta, dunque, come soluzione preferibile, anche alla luce del diritto unionale.
Nella specie, il giudice di appello non si è attenuto ai suddetti principi, ritenendo legittimo e non contrario al diritto unionale il diniego di rimborso sulla base di un’interpretazione dell’art. 8, comma 4, AVV_NOTAIO Statuto che ne limitava l’applicazione soltanto ai casi di richieste di rimborso di costi di fideiussione nell’ambito di un procedimento di accertamento .
3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 40 del d.P.R. n. 633 del 1972 per avere la CTR -evidenziando, comunque, che il provvedimento di diniego concerneva tutte le istanze di rimborso ritenuto fondata l’eccezione di incompetenza sollevata da ll’RAGIONE_SOCIALE relativamente alle istanze presentate nei primi due trimestri dell’annualità 2008 sebbene fossero state correttamente inoltrate alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avendo la società contribuente acquisito la qualifica di ‘Grande Contribuente’ senza alcun cambio di domicilio fiscale e derivando, in caso di eventuale incompetenza dell’RAGIONE_SOCIALE adito, soltanto l’obbligo per lo stesso di trasmettere gli atti ricevuti all’ RAGIONE_SOCIALE ritenuto competente.
Il terzo motivo è inammissibile per difetto di interesse, avendo la stessa CTR dato atto, quale circostanza incontestata, dell’avvenuto esame nel merito da
parte dell’RAGIONE_SOCIALE , con il provvedimento di diniego impugnato, di tutte le istanze di rimborso incluse quelle relative ai primi due trimestri del 2008.
In conclusione, vanno accolti i motivi primo e secondo, dichiarato inammissibile il terzo, con cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto ex art.384 cod. proc. civ., con decisione nel merito RAGIONE_SOCIALE controversia con l’accoglimento del ricorso introduttivo RAGIONE_SOCIALE contribuente.
Le spese dei due gradi di merito devono essere compensate in considerazione del consolidamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza in data successiva alla proposizione del ricorso introduttivo, mentre le spese di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q. M.
La Corte accoglie i motivi primo e secondo del ricorso, dichiara inammissibile il terzo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo RAGIONE_SOCIALE società contribuente; compensa le spese di lite dei gradi di merito e condanna la controricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite di legittimità, liquidate in euro 20.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il 23 novembre 2023