Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 198 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 198 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5384/2025 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
Oggetto: fideiussioni a garanzia di rimborso Iva -restituzione dei relativi costi -interessi
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del rappresentante RAGIONE_SOCIALE in Italia ai fini Iva, dott. NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente e ricorrente incidentale condizionato –
avverso la sentenza n. 4978/2024 AVV_NOTAIO Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, depositata il 30/7/2024.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 28 novembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME .
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma il silenzio-rifiuto dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE formatosi in relazione ad una serie di sue istanze di rimborso aventi ad oggetto la restituzione dei costi per il rilascio di fideiussioni, sostenuti, ai sensi dell’art. 38bis , comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, allo scopo di ottenere il rimborso dell’eccedenza Iva relativa al primo trimestre 2011, al secondo trimestre 2011, al terzo trimestre 2011 e all’anno d’imposta 2011.
Il Giudice di prime cure accolse integralmente il ricorso, tendente ad ottenere dall’amministrazione finanziaria il rimborso dei predetti costi, nonché la corresponsione degli « interessi maturati e maturandi dalla data in cui la fideiussione è stata prestata fino al saldo ».
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, investita dell’appello dell ‘RAGIONE_SOCIALE, dichiarò cessata la materia del contendere limitatamente all’importo capitale dei costi sostenuti per il
rilascio RAGIONE_SOCIALE fideiussioni, importo riconosciuto dall’amministrazione in corso di causa, e rigettò il gravame quanto agli interessi, che ritenne dovuti siccome costituenti seguito necessario del diritto ad ottenere la restituzione di una determinata somma di denaro.
Avverso tale pronuncia l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo, cui la società contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato a un motivo.
Considerato che:
Con l’unico motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8, comma 4, AVV_NOTAIO Legge n. 212/2000». Il motivo, specificamente riferito alla statuizione sugli interessi, si articola in due censure: la ricorrente sostiene infatti, da un lato, che in applicazione AVV_NOTAIO disposizione normativa da ultimo citata poteva essere rimborsato alla contribuente il solo «costo RAGIONE_SOCIALE fideiussioni», cioè la somma spesa al momento del rilascio RAGIONE_SOCIALE fideiussioni, dall’altro, che gli interessi, ove eventualmente dovuti, non potevano decorrere, come affermato nella sentenza impugnata, dal giorno di presentazione RAGIONE_SOCIALE garanzie, decorrendo, invece, dal definitivo accertamento AVV_NOTAIO non debenza dell’imposta.
Il motivo è fondato limitatamente alla seconda RAGIONE_SOCIALE due riferite censure.
2.1. L’obbligo di rimborsare alla contribuente i costi AVV_NOTAIO garanzia fideiussoria non è contestato in questa sede dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la quale, nel rinunciare parzialmente all’appello avverso la sentenza di primo grado e nel determinarsi a corrispondere alla società contribuente gli oneri fideiussori da questa sostenuti ai sensi dell’art. 38bis , comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, sia pure per la sola sorte capitale, ha evidentemente aderito all’indirizzo più volte espresso da questa Corte, a tenore del quale « In tema di IVA, il diritto al rimborso dei costi relativi alla garanzia
fideiussoria, chiesta dal contribuente per ottenere la sospensione, la rateizzazione o il rimborso dei tributi, ha portata generale ed è indipendente dalla fisionomia AVV_NOTAIO controversia tributaria, stante l’esigenza ad essa sottesa di preservare l’integrità patrimoniale dei contribuenti, in caso di infondatezza AVV_NOTAIO pretesa impositiva o di legittimità AVV_NOTAIO pretesa di rimborso di somme dovute, che una diversa interpretazione frustrerebbe, oltre a porsi in contrasto con il diritto unionale » (Cass. n. 16409/2015; Cass. n. 5508/2020; Cass. n. 1671/2024).
2.2. Il credito di rimborso spettante alla contribuente è liquido, avendo ad oggetto una somma di denaro di ammontare certo, ed esigibile, essendo indubitabilmente scaduto il termine per l’esecuzione dell’accertamento dell’imposta rimborsata da parte dell’Amministrazione finanziaria, termine che, ai sensi de ll’art. 38bis cit., costituisce il momento dal quale il rimborso va eseguito.
Tale credito rientra, pertanto, nello spettro operativo di cui all’art. 1282 cod. civ. -disposizione invocata dalla società quale base normativa AVV_NOTAIO sua pretesa al pagamento degli interessi legali -a mente del quale « I crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente ». La norma prende in considerazione l’ipotesi in cui il debitore goda di un capitale attualmente spettante al creditore e prevede che questi sia compensato AVV_NOTAIO mancata disponibilità del capitale mediante gli interessi legali, indifferente essendo il titolo del rapporto obbligatorio.
È appunto questo il caso verificatosi nella specie, in cui l’Ufficio, non avendo provveduto nel termine di legge al dovuto rimborso, da ricondurre alla categoria dei debiti di valuta siccome avente ad oggetto fin dall’origine la prestazione di un importo nominale di denaro determinato, è tenuto a versare alla contribuente gli interessi legali corrispettivi allo scopo di compensare lo spazio temporale di attesa intercorrente tra il momento in
cui il rimborso doveva essere eseguito e quello in cui esso è stato effettivamente compiuto.
2.3. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la disposizione di cui all’a rt. 8, comma 4, AVV_NOTAIO legge n. 212 del 2000, che impone all ‘ amministrazione finanziaria di « rimborsare il costo RAGIONE_SOCIALE fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi », non costituisce deroga al principio generale di cui al ridetto art. 1282 giacché essa disciplina l’obbligazione pecuniaria principale -quella relativa al rimborso del costo RAGIONE_SOCIALE fideiussioni -senza in alcun modo incidere sul regime degli interessi di pieno diritto che maturano sul capitale dovuto quale prestazione principale, regime che resta quello ordinario. In altri termini, il fatto che l’art. 8, comma 4, legge n. 212 del 2000 circoscriva l’obbligo restitutorio dell’amministrazione finanziaria alla sola somma spesa dal contribuente per ottenere il rilascio AVV_NOTAIO fideiussione non significa certo che l’Ufficio vada esente dal l’obbligazione accessoria relativa agli interessi ove sussistano i presupposti AVV_NOTAIO liquidità e dell’esigibilità cui fa riferimento l’art. 1282 cod. civ., norma costituente espressione del principio di naturale fecondità del denaro.
2.4. Né argomenti in senso contrario rispetto all’applicabilità dell’art. 1282 cod. civ. potrebbero essere tratti, come invece auspicato dalla ricorrente, dal disposto di cui all’art. 7, comma 1, legge n. 167 del 2017, secondo cui « Ai soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui all ‘ articolo 38-bis, comma 4, del decreto del Presidente AVV_NOTAIO Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che richiedono un rimborso dell ‘ IVA prestando la garanzia richiesta dallo stesso comma è riconosciuta, a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti per il rilascio AVV_NOTAIO garanzia stessa, una somma pari alla 0,15 per cento dell ‘ importo garantito per ogni anno di durata AVV_NOTAIO garanzia. La somma è versata alla scadenza del termine per l’emissione dell’avviso di rettifica o di accertamento ovvero, in caso di emissione di
tale avviso, quando sia stato definitivamente accertato che al contribuente spettava il rimborso dell’imposta» .
La norma testé richiamata, oltre a non essere applicabile ratione temporis al caso di specie, applicandosi infatti, in virtù di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 7 cit., « a decorrere dalle richieste di rimborso fatte con la dichiarazione annuale dell’IVA relativa all’anno 2017 e dalle istanze di rimborso infrannuale relative al primo trimestre dell’anno 2018 », si limita a determinare in modo forfettario l’oggetto dell’obbligazione pecuniaria principale di rimborso, ma non incide affatto sull’obbligazione accessoria degli interessi, che può pur sempre insorgere al verificarsi dei presupposti stabiliti dall’art. 1282 cod. civ.
2.5. Sulla base di quanto dianzi esposto va allora enunciato il seguente principio di diritto: « Sul debito dell’amministrazione finanziaria avente ad oggetto il rimborso dei costi RAGIONE_SOCIALE garanzie sostenuti, ai sensi dell’art. 38-bis, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, allo scopo di ottenere il rimborso di tributi -debito costituente obbligazione di valuta -sono dovuti gli interessi legali ai sensi dell’art. 1282 cod. civ. dal momento in cui il credito di rimborso è divenuto esigibile, non valendo in contrario il disposto dell’art. 8, comma 4, AVV_NOTAIO legge n. 212 del 2000, che, nel chiarire che l’obbligo restitutorio dell’amministrazione riguarda quanto speso dal contribuente per ottenere il rilascio AVV_NOTAIO fideiussione, definisce soltanto l’oggetto dell’obbligazione pecuniaria principale, senza incidere su quella accessoria relativa agli interessi ».
2.6. Gli interessi legali di pieno diritto di cui alla norma codicistica più volte citata decorrono dal momento in cui la somma costituente oggetto dell’obbligazione pecuniaria principale è esigibile. Al fine di stabilire il dies a quo AVV_NOTAIO decorrenza degli interessi oggetto di causa occorre allora individuare il momento in cui sorge l’obbligo dell’amministrazione finanziaria di provvedere al rimborso dei costi RAGIONE_SOCIALE garanzie rilasciate in suo favore ai sensi dell’art. 38bis , comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972.
Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il diritto al rimborso degli oneri fideiussori non può essere circoscritto alle garanzie prestate per il pagamento di tributi in corso di accertamento, coprendo esso anche i casi in cui la garanzia è rilasciata per la restituzione del credito di imposta rimborsato dall ‘a mministrazione finanziaria per l ‘ eventualità che, all ‘ esito dell ‘ attività di accertamento dell’Ufficio, dovesse emergere l ‘ insussistenza del credito medesimo. In questi ultimi casi -quale quello qui in esame -il diritto alla restituzione degli oneri fideiussori sorge allorquando l ‘ Ufficio abbia espressamente riconosciuto il credito di imposta ovvero siano spirati i termini per l’accertamento dell ‘ imposta rimborsata (così Cass. n. 20024/2023).
Va invece respinta la tesi AVV_NOTAIO controricorrente secondo cui gli interessi in suo favore dovrebbero maturare «dal giorno del versamento indebito». Al riguardo è sufficiente osservare che tale tesi si fonda sull’erroneo presupposto che il pagamento dei costi RAGIONE_SOCIALE fideiussioni costituisca un indebito e che l’obbligazione dell’amministrazione abbia natura restitutoria, mentre invece le somme pagate dalla contribuente per il rilascio RAGIONE_SOCIALE garanzie sono versate, in virtù di un titolo negoziale pienamente valido ed efficace, a favore di un terzo (l’impresa che rende le garanzie) e l’obbligo dell’Ufficio non ha ad oggetto la restituzione di somme, invero da esso mai ricevute, bensì il rimborso di esborsi sostenuti dal contribuente per la remunerazione di un servizio fornito da altri: ciò che esclude la possibilità di ricondurre la fattispecie ora in esame all’ipotizzato paradigma normativo di cui all’art. 2033 cod. civ.
I Giudici di seconde cure, nel confermare la decisione di primo grado, che in punto di interessi li ha fatti decorrere « dalla data di presentazione AVV_NOTAIO fideiussione », non si sono attenuti agli esposti principi, non avendo correttamente individuato la scadenza dell’obbligazione principale di rimborso né, con essa, il termine di decorrenza dei relativi interessi legali. A tanto provvederà la fase di rinvio.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato -esaminabile in virtù AVV_NOTAIO fondatezza del ricorso principale e, quindi, in presenza dell’attualità dell’interesse (Cass., sez. un., n. 7381/2013; v. anche Cass. n. 25694 del 2024) -si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., «erroneità AVV_NOTAIO sentenza per violazione e falsa applicazione del divieto di ius novorum di cui all’art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546». La ricorrente incidentale lamenta che l’Ufficio ha introdotto per la prima volta solo nel corso del giudizio d’appello il tema dell’asserita non produttività di interessi degli oneri fideiussori, con ciò proponendo un motivo nuovo che ha comportato un ampliamento dei temi d’indagi ne rispetto a quelli fissati nel giudizio di prime cure, in violazione del richiamato art. 57.
Il motivo è infondato.
4.1. L’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992 vieta la proposizione in grado d’appello di domande nuove e di nuove eccezioni che non siano rilevabili d’ufficio , mentre nel caso di specie, escluso in radice che venga in rilievo una nuova domanda, la contestazione AVV_NOTAIO debenza degli interessi, specificamente formulata dall’RAGIONE_SOCIALE solo nel giudizio di secondo grado sulla base RAGIONE_SOCIALE argomentazioni sopra riportate, non costituisce un’eccezione in senso stretto, ma una mera difesa che non amplia certo il tema decisionale, rimanendo piuttosto confinata alla mera contestazione AVV_NOTAIO giuridica configurabilità dell’obbligazione accessoria degli interessi fatta valere dalla società contribuente.
4.2. La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che nel processo tributario, la parte resistente la quale, in primo grado, si sia limitata ad una contestazione generica del ricorso può rendere specifica la stessa in sede di gravame poiché il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dall ‘ art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, riguarda solo le eccezioni in senso stretto e non anche le mere difese, che non
introducono nuovi temi di indagine» (Cass. n. 12651/2018; Cass. n. 7434/2021). Si è anche detto che il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d ‘ invalidità dell ‘ atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi AVV_NOTAIO pretesa RAGIONE_SOCIALE, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o RAGIONE_SOCIALE censure del contribuente, che restano sempre deducibili ( ex multis v. Cass. n. 31224/2017).
4.4. La sentenza impugnata, nell’escludere che la contestazione formulata dall’Ufficio in ordine agli interessi costituisse ius novorum ai sensi dell’art. 57 cit., riguardando esso « le sole eccezioni sostanziali in senso stretto ovvero quelle per cui la legge riserva espressamente alla parte il potere di rilevazione o quelle in cui si fa valere un fatto modificativo, estintivo o impeditivo AVV_NOTAIO pretesa RAGIONE_SOCIALE », si è attenuta ai richiamati principi sicché, sotto il profilo ora in esame, va esente dalle censure mossele.
5. In conclusione, il ricorso principale va accolto nei termini sopra esposti, mentre va rigettato quello incidentale condizionato; va quindi cassata l ‘ impugnata sentenza e rinviato, anche per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale nei termini precisati in motivazione; rigetta il ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, AVV_NOTAIO l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte
AVV_NOTAIO ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso incidentale a norma dell’art. 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 novembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME