Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34946 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 34946 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2023
tributi
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n.2914/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME ed NOME COGNOME, presso cui è elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO.
-controricorrente-
Avverso la sentenza n.515 della Commissione tributaria regionale dell ‘Abruzzo , pronunziata il 27 maggio 2021, depositata il 25 giugno 2021 e non notificata.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME. Sentito il P.G., NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Uditi l’avvocato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE NOME AVV_NOTAIO COGNOME per l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e l’AVV_NOTAIO per la parte contribuente.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ricorre, con un unico motivo, contro RAGIONE_SOCIALE, che resiste con controricorso, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale dell ‘Abruzzo ha rigettato l’appello proposto dall ‘ufficio, ritenendo che <>.
Il P.G., NOME COGNOME, ha fatto pervenire conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con l’unico motivo, l ‘RAGIONE_SOCIALE ricorrente denunzia la violazione de ll’art. 8 l. 27 luglio 2000, n.212, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.
Secondo la ricorrente, a tutela dei diritti del contribuente, il legislatore ha previsto che l’amministrazione sia tenuta al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese da questi sostenute per l’acquisto di una polizza
fideiussoria, contratta in pendenza dell’attività di accertamento del rimborso effettivamente spettante, ove tale accertamento si concluda definitivamente in favore del contribuente.
L’art. 8, comma 4, cit., richiamato già in sede di presentazione dell’istanza di rimborso, non si riferirebbe quindi alle polizze contratte in funzione dell’erogazione di un rimborso IVA, bensì a quelle contratte solo ed esclusivamente nelle more dell’attività accertativa, allo scopo evidente di evitare che un contribuente debba sostenere un esborso che potrebbe rivelarsi non dovuto. L’RAGIONE_SOCIALE ricorrente evidenzia che la norma prevede che il rimborso RAGIONE_SOCIALE spese sostenute per la polizza è dovuto: <>.
Secondo l’amministrazione finanziaria, t ale interpretazione della norma sarebbe maggiormente in linea con il diritto europeo. Invero, in ordine alla questione dei costi della fideiussione, il legislatore è intervenuto in maniera specifica con le nuove misure introdotte dalla Legge Europea 2017: l’art. 7, comma 1, prevede che ai contribuenti IVA l’erario riconosca una somma forfetaria a titolo di restituzione dei costi della garanzia, ove, in base alle disposizioni dell’art. 38 bis , comma 4, d.P.R. n. 633/1972, richiedano un rimborso IVA, sia annuale che infra-annuale. Tale somma, riconosciuta a titolo di ristoro (parziale) del costo della garanzia, è pari allo 0,15 per cento dell’importo garantito per ogni anno di durata della garanzia stessa. Il comma 2 stabilisce che le disposizioni sopra descritte si applichino a decorrere dalle richieste di rimborso che saranno presentate nel 2018, più esattamente in sede di dichiarazione annuale per il 2017 (rimborsi annuali) ovvero di istanza infrannuale (moRAGIONE_SOCIALE TR) relativa al primo trimestre dell’anno 2018. Dalla lettura del disposto legislativo ora riportato, secondo la ricorrente emergerebbe chiaramente
l’inapplicabilità di tale norma alla fattispecie de qua , che ha per oggetto anni d’imposta pregressi, dal 2012 al 2014. L’interpretazione dell’art. 8 cit. fatta dalla C.t.r. dell’ Abruzzo non terrebbe in alcun conto la legge europea del 2017 e finirebbe con il riconoscere alla resistente, pur in mancanza di una norma espressa, un trattamento di maggior favore rispetto a quello riconosciuto attraverso la legge europea le cui disposizioni sono state ritenute sufficienti a chiudere la procedura di infrazione aperta nei confronti dell’Italia.
1.2. Il motivo è infondato e va rigettato.
L’art. 8 della l. n.212/2000, rubricato “Tutela dell’integrità patrimoniale”, prevede, al comma 4, testualmente che: <>.
Di recente questa Corte ha avuto modo di chiarire che <> (Cass. n.20024/2023, alla cui ampia motivazione si rimanda).
Questa Corte, con la sentenza n. 16409/2015, aveva gi à interpretato la locuzione di cui all’art. 8 quarto comma cit. «ha dovuto richiedere», come comprensiva dei costi di tutte le garanzie, incluse le fideiussioni prestate da parte contribuente, quale onere della richiesta della fideiussione in rapporto allo scopo perseguito, ossia ottenere la sospensione del pagamento di tributi o la rateizzazione o, come nel caso di specie, il rimborso del credito IVA vantato nei confronti dell’ erario.
Con tale decisione la Corte riteneva che <>.
Dunque, come rilevato nelle citate pronunce, il diritto al rimborso degli oneri fideiussori non pu ò essere circoscritto alle garanzie prestate per il pagamento di tributi in corso di accertamento, bens ì copre anche i casi in cui la garanzia è rilasciata per la restituzione del credito di imposta rimborsato dall’amministrazione finanziaria per l’eventualit à che, all’esito dell’attivit à di accertamento dell’ ufficio, dovesse emergere l’insussistenza del credito medesimo. In questi ultimi casi il diritto alla restituzione degli oneri fideiussori sorge allorquando l’ufficio abbia espressamente riconosciuto il credito di imposta ovvero siano spirati i termini per l’accertamento dell’imposta rimborsata.
Si è anche puntualizzato che la Corte di Giustizia del Lussemburgo ha pi ù volte affermato (Corte Giust., 12 maggio 2011 in causa C107/10, RAGIONE_SOCIALE ; 28 febbraio 2018 in causa C-387/16,
NOME ; 6 luglio 2017 in causa C-254/16, RAGIONE_SOCIALE ) che l’autonomia di cui godono gli Stati membri nello stabilire le modalit à di rimborso dell’eccedenza di IVA non pu ò spingersi sino a ledere il principio di neutralit à fiscale gravando il soggetto passivo, in tutto o in parte, del peso di tale imposta. Al contribuente dev’essere consentito di recuperare, in condizioni adeguate, la totalit à del credito, con la conseguenza che il rimborso dev’essere effettuato entro un termine ragionevole e che, in ogni caso, il sistema di rimborso adottato non deve far correre alcun rischio finanziario al soggetto passivo.
Il soggetto passivo a cui non viene immediatamente erogato il rimborso del credito IVA si trova infatti in una posizione di svantaggio, non potendo disporre temporaneamente dei fondi corrispondenti al credito di cui è titolare, e tale condizione va compensata al fine di garantire il rispetto del principio di neutralit à fiscale.
In altri termini, la necessit à di prestare una garanzia produce l’effetto di sostituire l’onere finanziario relativo all’immobilizzazione dei fondi corrispondenti al credito IVA per la durata del procedimento di verifica con quello attinente al costo della garanzia.
Invero, la Commissione Europea, nei confronti dell’Italia, aveva aperto una procedura di infrazione n. 2013/4080 per l’inosservanza dell’art. 183, par. 1, della direttiva n. 200671127CE del 28 novembre 2006 (Direttiva IVA), in quanto la situazione italiana in materia di rimborsi IVA non era compatibile con la normativa europea riguardo, sia ai tempi di erogazione dei rimborsi, sia agli oneri finanziari a carico dei contribuenti. In particolare, la combinazione degli artt. 30 e 38bis d.P.R. n. 633/72, nel t esto vigente al momento dell’apertura della procedura d’infrazione n.2013/4080, non si limitava a contemplare il termine finale per l’erogazione del rimborso in relazione a categorie troppo ristrette di contribuenti, ma subordinava l’erogazione del rimborso, a norma dell’art. 38bis cit. a requisiti eccessivamente
onerosi, ossia alla prestazione di una garanzia (cauzione, fideiussione o polizza fideiussoria) per una durata di tre anni.
Tuttavia, il legislatore nazionale ha modificato la disciplina dei rimborsi IVA. In primo luogo è intervenuto l’art. 13, d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 che, tra l’altro, ha generalizzato l’esecuzione dei rimborsi senza prestazione di garanzia o particolari adempimenti, salvo casi specifici. In un secondo momento, è intervenuto l’art. 7 quater , comma 32, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv., con modif. dalla l. 10 dicembre 2016, n. 193, a ulteriormente innovare la disciplina del rimborso, non solo sotto il profilo dei tempi di della sua erogazione.
Quanto poi alle ipotesi residue in cui il soggetto che chiede il rimborso presenti profili di rischio e continui a essere tenuto alla prestazione cli una garanzia, l’art. 7 l. 20 novembre 2017, n. 167 ha previsto il versamento di una somma forfetaria a titolo di ristoro RAGIONE_SOCIALE spese sostenute per il rilascio della garanzia, per ogni anno di durata di questa, da corrispondere quando sia stata definitivamente accertata la spettanza del rimborso.
Pertanto, il motivo di ricorso è infondato e va rigettato.
La ricorrente va condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore del controricorrente.
Non sussiste la responsabilità ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., che presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, elementi in concreto non ravvisabili nella fattispecie in esame, in cui la ricorrente ha seguito un iter argomentativo, contestando l’interpretazione normativa del giudice di appello.
Come questa Corte ha costantemente affermato, agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire all’ipotesi della condanna alle spese per lite temeraria carattere eccezionale e/o
residuale, al pari del correlato istituto dell’abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell’art.24 Cost. (da ultimo, cfr. Cass. n.19948/2023).
Rilevato che risulta soccombente l’RAGIONE_SOCIALE, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non si applica l’art. 13 comma 1quater , d.P.R. 30 maggio n. 115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.800,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, euro 200,00 per esborsi, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Roma in data 14 novembre 2023