Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15507 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15507 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/06/2025
Oggetto: IVA
– base im-
ponibile
–
rimborso anti-
cipazioni – art.15 d.P.R.
n.633/72
–
avvocato
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13240/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
COGNOME
– intimato –
nonché sul ricorso iscritto al n. 14747/2022 R.G. proposto da
COGNOME, rappresentato e difeso in proprio quale Avvocato cassazionista (indirizzo PEC: EMAIL) e dall’Avv. NOME COGNOME (indirizzo PEC: EMAIL), elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME in Roma, INDIRIZZO
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – entrambi proposti avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 8281/4/2021, depositata il 22.11.2021 e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 marzo 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 8281/4/2021 depositata il 22.11.2021 venivano rigettati sia l’appello principale di NOME COGNOME sia l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate proposti avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Avellino n. 830/1/2019 avente ad oggetto l’ avviso di accertamento per IRPEF, Addizionali, IRAP, IVA, sanzioni ed interessi afferenti al periodo d’imposta 2013.
Si legge negli atti che l’atto impositivo veniva emesso agli esiti di una verifica fiscale e sulla base di p.v.c., originati da indagini bancarie ex art.32 del d.P.R. n.600 del 1973 da cui emergeva l’omessa dichiarazione di compensi per euro 88.589,08, l’omessa contabilizzazione di compensi per euro 342.127,94, l’omessa contabilizzazione
di spese non documentate per euro 76.966,72, costi non inerenti per euro 2.000. Per l’effetto, l’avviso di accertamente rideterminava il reddito imponibile in capo a NOME COGNOME Avvocato, ai fini IRPEF, delle relative addizionali ed IVA nonché, sul presupposto di essersi avvalso dell’opera di terzi collaboratori, ai fini IRAP.
Il giudice di prime cure, in parziale accoglimento del ricorso introduttivo, riconosceva detraibili euro 2000 per costi inerenti, euro 38.480 per spese ex art.15 d.P.R. 633/72 ed euro 21.723 per ritenute d’acconto, annullava l’accertamento per la parte relativa all’IRAP e rigettava il ricorso nel resto. La decisione veniva confermata in ogni sua parte dal giudice d’appello.
Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia delle Entrate ha proposto un primo ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi, iscritto all’Rg n. 13240/2022 a fronte del quale il contribuente è rimasto intimato. NOME COGNOME ha a sua volta proposto ricorso per Cassazione, iscritto all’Rg n. 14747/2022 deducendo quattro motivi, cui replica l’Agenzia con controricorso.
Considerato che:
In via pregiudiziale, le due impugnazioni proposte dalle parti avverso la medesima sentenza devono essere riunite, ex art.335 cod. proc. civ., la più risalente alla più recente.
Con il primo motivo del ricorso iscritto all’rg n. 13240/22 viene dedotta dall’Agenzia , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione da parte della sentenza degli artt. 132, n. 4, cod. proc. civ. e 36 del d.lgs. n.546/1992 con riferimento alla ripresa di parte delle spese detraibili, in quanto su euro 76.966,72 è stata confermata la detraibilità di spese dell’importo di euro 38.480 e dell’IRAP.
Il motivo è infondato.
3.1. Si deve ribadire che la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo , quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante
argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016) La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, dev’essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
3.2. La motivazione della sentenza impugnata, a pag. 4 identifica la questione della detraibilità delle spese oggetto del motivo nei seguenti termini: «i giudici di prime cure hanno riconosciuto la detraibilità delle spese non riconosciute pari alla somma di euro 38.480 a fronte dell’importo complessivamente recuperato a tassazione di euro 76.966,72». L’adesione alla decisione di primo grado è così motivata: « Tale circostanza va confermata nonostante l’appello incidentale che anche per la quota riconosciuta in sentenza non vi sia idonea documentazione giustificativa». Si tratta di un accertamento compiuto dal giudice circa l’ assenza della prova da parte dell’Agenzia della fondatezza del recupero in misura eccedente a quanto già riconosciuto dalla CTP e non vi sono ragioni per ritenere che il giudice non abbia esaminato il contenuto dell’appello incidentale.
3.3. Egualmente, c on riferimento all’IRAP , il giudice così motiva: «In effetti però dalla documentazione in atti non appare che ci siano elementi per non confermare la ritenuta occasionalità e scarsa entità dei compensi corrisposti a terzi, in modo da poter ritenere che l’attività è stata svolta, negli anni d’imposta in esame, in modo autonomamente organizzato (…) » ( ibidem ). La sentenza impugnata compie pertanto un accertamento autonomo rispetto alla decisione di primo grado anche circa i presupposti per l’IRAP, e rispetta nel suo complesso il minimo costituzionale.
Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate prospetta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione da parte della sentenza impugnata degli artt. 2 e 3 d.lgs. n.446/1997 e 2697 cod. civ. nella parte in cui fa cadere la ripresa IRAP, con riferimento al requisito dell’autonoma organizzazione, evidenziando la presenza di considerevoli spese per gli anni di imposta 2010-2014 nei confronti di tre collaboratori, di cui uno per il 2013.
5. Il motivo è inammissibile.
In tema di IRAP, la giurisprudenza della Corte (v. ad es. Cass. n.24516 del 2020) è costante nell’affermare che il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'i d quod plerumque accidit , il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attivita
in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive.
Orbene, in disparte dal fatto che il periodo di imposta oggetto dell’accertamento impugnato è unicamente il 2013 e non sono pertinenti i riferimenti contenuti nella censura a diversi periodi di imposta che
non rientrano nel perimetro della controversia, la ricorrente non censura specificamente una parte decisiva dell’accertamento compiuto dal giudice, quello relaltivo al l’ occasionalità della corresponsione dei compensi a terzi.
Il terzo motivo dell’Agenzia censura, in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’ art. 15 d.P.R. n.633 del 1972, per aver errato il giudice d’appello a ritenere che vi fosse documentazione giustificativa ai fini della detraibilità delle spese per euro 38.480 a fronte dell’importo complessivamente recuperato a tassazione di euro 76.966,72 , per l’inadeguatezza dell’annotazione in fattura delle spese per anticipazioni fatte per clienti, per atti depositati presso gli uffici giudiziari, per non potersi dare per acquisita l’anticipazione sulla base della natura dell’attività svolta, né per il fatto che gli importi unitari delle spese fossero esigui.
Con il quarto motivo l’Agenzia si duole, ai fini dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., della violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 cod. proc. civ., nonché 2697 cod. civ.
I due motiv i, formulati secondo un’analoga tecnica, sono trattati congiuntamente e sono inammissibili.
8.1. La Corte ha stabilito a Sezioni Unite (sentenza n.5792 del 05/03/2024) che il travisamento del contenuto oggettivo della prova -il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio – trova per un verso il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.. Per altro verso, – se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti – il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, cod. proc. civ., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale. Dal momento che il fatto che viene fatto valere nei due
motivi non attiene a profilo processuale, le doglianze andavano innanzitutto costruite sotto un diverso paradigma processuale, ai sensi del n.5.
8.2. Inoltre, il travisamento occorre ove vi sia una svista clamorosa di lettura degli atti di causa di carattere percettivo, che nella specie non viene evidenziato. La ricorrente, difatti, si duole nel terzo motivo del fatto che la documentazione agli atti, in particolare le fatture, per l’ id quod plerumque accidit e l’entità unitaria modesta degli importi non costituirebbero prova del sostenimento di parte dei costi contestati; nel quarto motivo, si duole del riconoscimento di ritenute per euro 21.723 in assenza di documentazione istruttoria probante valida, avendo il giudice affermato che «tale ultimo importo risulta dalle dichiarzioni dei sostituti d’imposta ed è stato, del resto, indicato come corrispondente a quello oggetto di dichiarazioen nella prima parte dell’accertamento stesso» (cfr. p.4 sentenza).
8.3. Infine, i due mezzi di impugnazione sono chiaramente nel loro complesso anche diretti ad ottenere una surrettizia rivalutazione degli elementi di prova, di natura presuntiva, alla base dei due accertamenti fattuali suddetti compiuti dal giudice.
Con il primo motivo del ricorso iscritto all’rg n. 14747/22 NOME COGNOME deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione da parte della sentenza degli artt. 1 e 36 del d.lgs. n.546/1992 e 132 cod. proc. civ. per aver il giudice omesso di spiegare le ragioni logicogiuridiche che l’hanno condotto al rigetto dell’appello del contribuente e per aver omesso nella motivzione la concisa esposizione dei motivi in fatto e diritto e dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giudiche della decisione.
10. La censura è infondata, dal momento che la sentenza ricostruisce in termini concisi, ma efficaci, sia lo ‘svolgimento del processo’ e recupera il contenuto delle censure svolte dagli appellanti, principale e incidentale, esaminandone il contenuto. Ad es. alle pagg.3 e ss. della sentenza si legge, tra l’altro , «passando in rassegna i motivi di
appello emerge che gli stessi sono privi di pregio (…) con un secondo motivo si contesta (…) resta da analizzare l’ultimo motivo di appello incidentale(…) ». Dunque, il giudice ha certamente esaminato i motivi di gravame alla base di entrambi gli appelli delle parti e ha fornito la sua risposta.
Con il secondo motivo del ricorso proposto dal contribuente si lamenta, in rapporto all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.112 e 116 cod. proc. civ. nonché l’omessa e insufficiente motivazione con riferimento alle specifice deduzioni difensive sollevate dal contribuente.
12. Il terzo motivo del contribuente deduce, ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.32, comma 1, n.2 d.P.R. n.600 del 1973 nonché l’omessa e insufficiente motivazione perché la sentenza d’appello ha ritenuto fondata la pretesa tributaria nei limiti di cui alla prima sentenza, perché il contribuente non aveva fornito giustificazione ai versamenti contestati.
13. I due mezzi di impugnazione sono di trattazione congiunta in quanto concepiti secondo la medesima logica, e sono affetti da concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza.
13.1. Con riferimento alla parte in cui viene prospettato un vizio motivazionale, l ‘art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, ha riformato il testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., e si applica nei confronti di ogni sentenza pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e, dunque, dall’11 settembre 2012. La novella trova dunque applicazione nella fattispecie, in cui la sentenza impugnata è stata depositata il 22.11.2021 e, nel testo applicabile, il vizio motivazionale deve essere dedotto censurando l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» e non più l’«omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione» circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio come precedentemente previsto dal ‘vecchio’ n.5, con conseguente
inammissibilità del motivo di ricorso il quale non ha tenuto conto del mutato quadro normativo processuale (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 2014).
13.2. Quanto poi alla parte in cui si prospetta la violazione di legge, va innanzitutto rammentato il corretto procedimento logico che il giudice di merito deve seguire nella valutazione degli indizi ai fini della disamina della fondatezza delle riprese: la gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge vanno desunti dal loro esame complessivo, in un giudizio non atomistico di essi (ben potendo ciascuno di essi essere insufficiente da solo), sebbene preceduto dalla considerazione di ognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la loro collocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza ed ad un tempo trae vigore dall’altro in vicendevole completamento (Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 5374 del 2017). Ciò che rileva è che dalla valutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizi a supportare la presunzione semplice di fondatezza della pretesa, fermo restando il diritto del contribuente a fornire la prova contraria.
Infine, quanto alla valutazione della prova contraria, il Collegio osserva come, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie offerte dalle parti e, come sopra visto, nella fattispecie il fatto storico è indubbiamente stato considerato in relazione alle singole riprese alle pagg.3 e ss. della sentenza, incluso il profilo della mancata prova analitica di parte e il non superamento della presunzione di cui all’art.32 cit..
14. Il quarto motivo del ricorso rgn. 14747/22 deduce, ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.32, comma 1, n.2 d.P.R. n.600 del 1973 e dell’art.2697 cod.
civ., non avendo la sentenza dato prova di aver esaminato la documentazione depositata in giudizio dal contribuente.
15. Il motivo è inammissibile per difetto di rilevanza, dal momento che non si riproduce neppure la documentazione che sarebbe stata non valutata dal giudice, ai fini della dimostrazione della specificità e decisività della censura.
16. In conclusione, i ricorsi di entrambe le parti devono essere rigettati e, in presenza di soccombenza reciproca, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
La Corte:
dispone la rinunione del ricorso iscritto all’RGN 14747/2022 a quello iscritto all’RGN 13240/2022;
rigetta i ricorsi e compensa le spese di lite.
Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso RGN 14747/22, a norma dello stesso articolo 13, comma 1bis, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13.3.2025