Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12719 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12719 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19667/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME COGNOME
-intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA -SEZ.DIST. CATANIA n. 1020/2022 depositata il 07/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
I contribuenti COGNOME NOME e COGNOME NOME chiedevano il rimborso del 90% delle imposte pagate negli anni 1990, 1991 e 1992, in ragione degli eventi tellurici che avevano scosso la Sicilia orientale in quell’anno.
I gradi di merito erano favorevoli ai contribuenti, segnatamente la sentenza d’appello riteneva tardiva l’eccezione sollevata dall’Ufficio in ordine alla necessaria verifica di compatibilità della richiesta di rimborso con il regolamento de minimis previsto dal sistema eurounitario, in ragione della possibile provenienza imprenditoriale del reddito tassato. Altresì, la sentenza d’appello argomentava che l’importo del rimborso, approssimativamente su €.45.000,00 era assai inferiore alla soglia di rilevanza eurounitaria.
Avverso questa sentenza ricorre per Cassazione l’Agenzia delle entrate affidandosi a due motivi, mentre restano intimate le parti contribuenti.
CONSIEDERATO
Vengono proposti due motivi di ricorso.
1.1. Con il primo motivo si profila censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3 del codice di procedura civile per violazione dell’articolo 57 del decreto legislativo numero 546 del 1992.
Nello specifico si contesta che sia stata ritenuta tardiva l’eccezione di compatibilità comunitaria della richiesta di rimborso, laddove proprio perché si tratta di rimborso, l’amministrazione ha la possibilità di difendersi a tutto campo, mentre spetta alla parte contribuente dimostrare di essere nelle condizioni previste dalla legge per vedersi riconosciuto il dovuto, anche dimostrando l’insussistenza di condizioni negative.
1.2. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3 del codice di procedura
civile per violazione dell’articolo 9, comma diciassettesimo, della legge numero 289 del 2002 nonché di altre fonti comunitarie.
Nello specifico si richiama il regolamento de minimis ed il calcolo del triennio cosiddetto mobile per verificare il mancato superamento della soglia di rilevanza comunitaria.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente, in ragione della loro stretta connessione.
Trattandosi di istanza di rimborso, spetta alla parte contribuente dimostrare di essere nelle condizioni per ottenere quanto richiede, anche provando l’insussistenza di fatti negativi, mentre ben può l’Ufficio sollevare eccezione circa l’incompletezza del ricorso introduttivo, anche in secondo grado (cfr. Cass. V, n. 2027/2021).
Peraltro, trattandosi di limite eurounitario, precede ogni diversa disposizione (cfr. Cass. VI-1 n. 2468/2016; V, n. 16001/2019; n. 25979/19).
Nello specifico va data continuità all’orientamento per cui il triennio di rilevanza del sistema de minimis è un sistema mobile, che va calcolato per ciascun anno di richiesta del rimborso, con prova a carico del contribuente di non aver superato detto limite. Ed infatti, in materia di contributi pubblici, conseguibili senza che intervenga la violazione della disciplina dell’Unione Europea sugli aiuti di Stato, ed in riferimento al sisma verificatosi in Sicilia nel 1990, un’impresa assoggettata al regime dell’IVA deve rispettare i principi europei anche in relazione a tributi diversi ed è suo onere assicurare la prova del possesso dei requisiti previsti dalla legge per poterne fruire, sia in generale, dimostrando il rispetto della disciplina ” de minimis “, sia in particolare, fornendo la prova dell’esistenza di un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti in seguito alla calamità naturale e l’aiuto di Stato concesso (cfr. Cass. VI-5 n. 27053/2022).
Altresì, è stato statuito che in considerazione dell’incompatibilità col mercato interno delle misure di aiuto di Stato, l’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, recante benefici fiscali in favore delle vittime del sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia, secondo l’interpretazione offerta dalla Commissione UE con la decisione del 14 agosto 2015, C 2015/5549, non spetta a chi svolge attività di impresa, nell’accezione eurounitaria di entità che, indipendentemente dal suo ” status ” giuridico e dalle modalità di finanziamento, esercita attività economica -consistente nell’offrire sul mercato beni e servizi -, e dunque neppure ai contribuenti libero professionisti, anche se svolgenti attività “protette” (nella specie, è stata esaminata la professione notarile), salvo che si tratti di benefici individuali conformi al regolamento ” de minimis ” applicabile o concessi in base ad un regime di aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale, purché il beneficiario abbia sede operativa nell’area colpita al momento dell’evento e sia evitata la sovracompensazione rispetto ai danni subiti, spettando al contribuente l’onere della relativa prova (cfr. Cass V, n. 30373/2019), seppure il principio è stato temperato affermando che in tema di istanza di rimborso dei soggetti colpiti dal sisma in Sicilia del 1990, l’Amministrazione, che contesta il diritto del contribuente al rimborso delle somme indebitamente pagate, ai sensi dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, per come integrato dall’art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 123 del 2017, è tenuta ad allegare, in relazione alle informazioni in suo possesso derivanti dalla presentazione o meno della dichiarazione dei redditi e dei successivi pagamenti, gli specifici fatti impeditivi, modificativi ed estintivi dello stesso e non può limitarsi ad opporre che l’onere della prova grava sul richiedente, rientrando tra gli obblighi di collaborazione e buona fede che devono orientare i rapporti della
stessa Amministrazione tributaria con i contribuenti (Cfr. Cass. T., n. 2196/2025).
Il ricorso è quindi fondato e la sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice di merito perché si attenga ai sopra enucleati i principi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sez. Staccata di Catani, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14/04/2025.