Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33490 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33490 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/12/2024
Oggetto: tributi -addizionali -istanza di rimborso – comunicazione all’agenzia delle entrate presupposti e funzione
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 13042/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. NUMERO_DOCUMENTO), in persona del Direttore pro tempore, RAGIONE_SOCIALE (C.F. NUMERO_DOCUMENTO), in persona del Direttore pro tempore , rappresentate e difese ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso la quale sono domiciliate in Roma, INDIRIZZO
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE a socio unico , già RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE, PEC e domicilio
digitale
, con domicilio fisico eletto
in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, n. 3347/28/22 depositata in data 13 dicembre 2022 Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.
RILEVATO CHE
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE ha presentato in data 24 marzo 2011 istanza di rimborso all’Agenzia delle Dogane per i crediti maturati a titolo di addizionale provinciale ai sensi del d.l. n. 511/1988 per la Provincia di Taranto, relative alle dichiarazioni di consumo prodotte per gli anni d’imposta 2008 e 2009, indicando che in luogo del rimborso si sarebbe potuto procedere all’accredito degli importi presso RAGIONE_SOCIALE;
che, a seguito della soppressione delle addizionali per effetto del d. lgs. 6 maggio 2011, n. 68, circostanza che rendeva impossibile l’utilizzo del credito per Enel Energia S.p.A., la società contribuente ha sollecitato il rimborso tout court delle suddette addizionali, rimborso al quale l’Agenzia delle Dogane, con Nota dell’8 settembre 2014, ha contestato l’omessa tempestiva comunicazione dell’istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate , nota alla quale ha fatto seguito provvedimento in data 29 ottobre 2014, con cui è stato denegato il rimborso per omessa tempestiva trasmissione della comunicazione all’Agenzia delle Entrate , provvedimento questo impugnato dalla società contribuente;
che la CTP di Taranto ha rigettato il ricorso;
che la CGT di secondo grado della Puglia, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello della società contribuente , ritenendo inapplicabile al caso di specie l’art. 29, comma 4, l. 29 dicembre 1990,
n. 428, trattandosi di comunicazione necessaria solo ove la domanda di rimborso di diritti e imposte abbia rappresentato una spesa che ha concorso a formare il reddito di impresa; nella specie, il giudice di appello ha accertato che i versamenti delle addizionali in acconto chiesti a rimborso non avevano concorso a formare il reddito d’impresa , non transitando i detti versamenti nel conto economico della società, essendo stati rilevati contabilmente unicamente nel « conto patrimoniale» ;
che ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a un unico motivo, cui ha resistito con controricorso la società contribuente.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 29, comma 4 l. n. 428/1990, nonché degli artt. 14 e 56 d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA) sotto un duplice profilo; in primo luogo il ricorrente, dopo avere dedotto in narrativa che la società contribuente aveva effettivamente effettuato le comunicazioni, ma « in data 24.09.2014, ben oltre il termine di due anni dalla presentazione delle istanze» , osserva come alle domande di rimborso si applichi l’art. 14 TUA , trattandosi di pagamento indebito generatosi a seguito del pagamento di acconti rivelatisi indebiti in sede di conguaglio;
che osserva, sotto un secondo profilo, parte ricorrente che l’importo di cui si chiede il rimborso concorra a determinare il reddito di impresa, per cui deve essere effettuata la comunicazione di cui all’art. 29, comma 4, l. n. 428/1990, essendo il costo sostenuto per il pagamento dell’addizionale una componente negativa di reddito, in quanto il rimborso può essere richiesto sul presupposto che lo stesso non sia stato addebitato in rivalsa ai consumatori finali;
che questo collegio ritiene che non sussistano i presupposti per la decisione in camera di consiglio in relazione a entrambi i profili prospettati dal ricorrente;
che, quanto, al primo profilo, la giurisprudenza di questa Corte afferma che, pur non dovendo la comunicazione ex art. 29 l. cit. essere contestuale alla presentazione della domanda di rimborso, la stessa deve essere inoltrata nel termine biennale di decadenza (Cass., sez. V, 30 settembre 2020, n. 20818; Cass., sez. V, 8 maggio 2013, n. 10782; Cass., sez. V, 25 luglio 2012, n. 13087);
che, secondo l’interpretazione di questa Corte, la comunicazione dell’istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate, la quale costituisce presupposto di ammissibilità dell’istanza (« a pena di inammissibilità »: art. 29, comma 4, l. n. 428/1990), se non anche elemento costitutivo della domanda, acquisisce anche natura di presupposto per il tempestivo esercizio del diritto al rimborso a pena di decadenza ex art. 14 TUA (« non oltre il biennio decadenziale »: Cass., n. 13087/2012, cit.), sul presupposto che detta comunicazione ha il compito di « operare il coordinamento tra i due diversi Uffici coinvolti e dare un senso alla sanzione legale dell’inammissibilità» (Cass., n. 13087/2012, cit.);
che, sotto il secondo profilo indicato dal ricorrente, ove l’imposta venga assolta (in termini di versamenti di acconti) in un determinato periodo di imposta e sia entrata a comporre il costo di esercizio come onere di diretta imputazione correlato a un determinato ricavo (Risoluzione 21 agosto 2007, n. 228/E), esso va a costituire una sopravvenienza attiva fiscalmente rilevante in quell’esercizio successivo in cui detto costo venga finanziariamente neutralizzato per effetto dell’accredito di un rimborso; sopravvenienza che, pertanto, deve essere oggetto di notizia per l’Agenzia delle Entrate , ciò sul presupposto che il suddetto costo non sia stato traslato sul
consumatore finale ai fini della proposizione della domanda di rimborso;
che, sotto questo secondo profilo, questa Corte ha ritenuto che l’accisa (o l’addizionale) « costituisce mera partita di giro come somma di terzi “in transito”, la cui collocazione nelle scritture contabili della contribuente società non provoca – correttamente – alcuna rilevanza sulla determinazione dell’utile o della perdita civilistica, o sulle variazioni ex art. 83 TUIR dalle quali discende la determinazione dell’utile o della perdita a fini tributari » (Cass., Sez. V, 31 ottobre 2019, n. 28063), laddove la qualificazione del pagamento dell’accisa (anche in acconto) costituisce costo o spesa che « ha concorso a formare il reddito d’impresa» (art. 29, comma 4, l. n. 428 cit. (Cass., n. 13087/2012, cit.; Cass., n. 20818/2020, cit.);
che, pertanto, stabilire se il pagamento dell’accisa abbia un effetto di reddito (come componente negativa di reddito) costituisce questione di diritto e non mero accertamento di fatto;
che non sussistono sotto entrambi i profili i presupposti per la decisione in adunanza camerale;
P. Q. M.
La Corte , visto l’art. 375 cod. proc. civ., dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, in data 5 novembre 2024 e in data 14