Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34656 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34656 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21152/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’ avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PUGLIA n. 819/24/24 depositata il 21/02/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 819/24/24 del 21/02/2024, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia (di seguito CGT2), rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 3242/01/17 della Commissione tributaria provinciale di Lecce (di seguito
CTP), che aveva respinto il ricorso della società contribuente nei confronti di un diniego di rimborso per accise relativo all’anno d’imposta 2012.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, il diniego era motivato dalla decadenza dal diritto al rimborso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico sulle accise -TUA).
1.2. La CGT2 respingeva l’appello di RAGIONE_SOCIALE evidenziando che: a) l’art. 14, comma 2, del TUA aveva portata generale e si applicava anche in materia di accise; b) la società contribuente aveva effettuato l’ultimo pagamento in data 18/06/2012, sicché la richiesta di rimborso formulata in data 06/10/2015 risultava tardiva, con conseguente maturazione del termine decadenziale biennale; c) in precedenza RAGIONE_SOCIALE non aveva mai manifestato in maniera inequivoca la propria volontà di rimborso mediante apposita istanza, da proporsi nel termine decadenziale di due anni dal pagamento ai sensi dell’art. 14, comma 2 d.lgs. 504/1995; d) inoltre, gli acconti corrisposti che superavano il dovuto dovevano essere considerati pagamenti indebiti.
RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
L’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso di RAGIONE_SOCIALE è affidato a due motivi, di seguito riassunti.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per motivazione illogica e contraddittoria, avendo addotto a sostegno della propria tesi due decisioni della RAGIONE_SOCIALE.C. che sono giunte a conclusioni differenti.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14, comma 2, del TUA e dell’art. 2946 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto
l’applicazione del termine di decadenza biennale, applicabile alle sole ipotesi di indebito pagamento RAGIONE_SOCIALE accise e non già alle ipotesi, quale quella in esame, in cui la richiesta di rimborso scaturisce da situazioni fisiologiche e quindi da versamenti dovuti che generano crediti da dichiarazione, in cui trova applicazione il termine decennale di prescrizione.
Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia l’apparenza della motivazione, è infondato.
2.1. Secondo la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte, si è in presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero -e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali -l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; Cass. S.U. n. 16599 del 05/08/2016).
2.1.1. Determina, infine, una violazione di legge costituzionalmente rilevante anche la motivazione contraddittoria, nella misura in cui esprima un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, mentre deve escludersi la possibilità di sindacare in sede di legittimità la semplice motivazione insufficiente (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014).
2.2. Nel caso di specie, la CTR ha chiaramente ritenuto la generale applicabilità del termine di decadenza anche all’ipotesi oggetto del presente procedimento, così esplicitando logicamente la ratio decidendi .
2.3. La circostanza, poi, che siano chiamate a supporto della tesi sostenuta precedenti di legittimità che non addurrebbero, in realtà, argomenti favorevoli non è di per sé sufficiente a supportare il giudizio di apparenza della motivazione, ma semmai è indicativo dell’erroneità della tesi accolta dal giudice di appello, come subito si vedrà.
Il secondo motivo è ugualmente infondato, anche se per ragioni differenti da quelle esposte dal giudice di appello, la cui motivazione va, dunque, corretta.
3.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « In tema di accise sui prodotti energetici, nel corso del rapporto: a) il credito maturato per eccedenza dei versamenti non incorre in alcuna decadenza ove regolarmente riportato nelle successive dichiarazioni; b) è preclusa, fino alla chiusura del rapporto medesimo, la possibilità di ottenere il rimborso del credito stesso, sicché non può essere accolta la richiesta anticipata di rimborso; c) è consentito, senza che sia rilevabile o eccepibile alcuna decadenza, il trasferimento contabile del credito ad altra posizione gestita dal medesimo contribuente. Allorché il rapporto sia definito, il credito maturato per eccedenza dei versamenti compiuti integra un indebito oggettivo, rispetto al quale la parte può chiedere il rimborso (o il trasferimento contabile del credito) con istanza da presentare entro il termine biennale di decadenza decorrente dall’ultima (e definitiva) dichiarazione di consumo » (Cass. n. 11813 del 18/06/2020; conf. Cass. n. 5808 del 03/03/2020; Cass. n. 25042 del 22/08/2023).
3.2. Il meccanismo di funzionamento della riscossione RAGIONE_SOCIALE accise viene così efficacemente descritto da Cass. n. 11813 del 2020 (pag. 17-19 della motivazione della sentenza):
l’imposta è versata in acconti mensili parametrati in base al consumo dell’anno precedente;
con la dichiarazione annuale viene determinato, a consuntivo, il consumo effettivo dell’intera annualità e si procede a conguaglio tra quanto versato e quanto effettivamente dovuto;
-in caso di pagamenti in misura inferiore, occorre procedere al pagamento della maggiore somma;
in caso di pagamenti in misura superiore, sorge un credito;
il credito va detratto dal versamento (o dai versamenti) successivi.
3.2.1. Il credito risultante dalla dichiarazione annuale di consumo, in realtà, indica solo che gli acconti versati sono stati maggiori a quanto effettivamente consumato e non integra una autonoma obbligazione rispetto a quella originaria, sicché non può essere qualificato come indebito in senso stretto ed è, per contro, riconducibile alla struttura dell’eccedenza o rimborso “da dichiarazione”. Infatti, anche in questo caso, pur lasciando emergere la liquidazione compiuta in dichiarazione una minore entità del debito verso il fisco rispetto a quanto assolto mensilmente in via provvisoria, resta il fatto che i versamenti erano dovuti e restano tali, se isolatamente considerati: nasce dunque in via fisiologica, e non per patologie.
3.2.2. Il descritto meccanismo trova il suo limite nella circostanza che i versamenti in acconto per l’anno (o gli anni) successivi non siano tali da esaurire l’intero importo, sicché, al momento della presentazione della dichiarazione annuale di consumo, il credito è ancora esistente o, addirittura, è aumentato (ad esempio per l’eccessività degli acconti rispetto al consumo effettivo via via decrescente). In questa peculiare ipotesi, alla chiusura annuale del periodo (anzi, di ciascun periodo) si determina un nuovo saldo creditorio o debitorio che va a costituire un nuovo credito o debito rispetto a quelli precedentemente maturati, che si protrae o fino all’esaurimento del credito ovvero fino alla definizione del
rapporto tributario, ossia fino alla presentazione dell’ultima dichiarazione di consumo.
3.2.3. È quest’ultima evenienza che identifica il momento di definitiva cristallizzazione dei rapporti di debito/credito e di attribuzione del carattere di indebito (oggettivo) al credito sorto per effetto dei maggiori pregressi pagamenti, sicché è da questa dichiarazione che decorre il termine biennale per la presentazione dell’istanza di rimborso.
3.2.4. Anteriormente a tale data, la richiesta di rimborso non appare, invece, né possibile, né utilmente proponibile: il meccanismo di assolvimento dell’accisa prevede esplicitamente (art. 26, comma 13, TUA) che «Le somme eventualmente versate in eccedenza all’imposta dovuta sono detratte dai successivi versamenti di acconto», con riferimento al solo meccanismo di “compensazione od accredito interno” e non anche al rimborso.
3.3. Applicando i superiori principi di diritto al caso di specie deve ritenersi che: i) la società contribuente non è affatto decaduta dal diritto al rimborso del credito, il cui termine biennale decorre unicamente dalla ultima dichiarazione di consumo presentata; ii) il rimborso, tuttavia, non è consentito allorquando il rapporto è ancora in essere: circostanza evincibile con chiarezza dal ricorso, laddove si riferisce di una cessazione nell’anno 2018.
3.4. Ne consegue che, sia pure con motivazione erronea, la CTR ha correttamente rigettato una richiesta di rimborso presentata prima della cessazione del rapporto e, quindi, per ciò solo inammissibile.
In conclusione, il ricorso va rigettato e, non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE.
4.1. L’erroneità RAGIONE_SOCIALE ragioni di rigetto dell’istanza di rimborso e la particolarità della questione giuridica affrontata, che ha visto un
consolidamento giurisprudenziale solo recente, giustifica l’integrale compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese dell’intero giudizio.
4.2. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 13/06/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME