Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33306 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 33306 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/12/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 1374/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE a Socio Unico (C.F. CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE e dagli Avv.ti NOME COGNOME (CODICE_FISCALE e NOME COGNOMEC.F. CODICE_FISCALE in virtù di procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest’ultimo in Roma, alla INDIRIZZO nonché agli indirizzi pec:
Oggetto: tributi – accise -oli lubrificanti -rimborso – immissione in consumo
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA),
in persona del Direttore pro tempore
-intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2214/09/2022, depositata in data 27 maggio 2022 Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella pubblica udienza del 10 ottobre 2024;
udita la relazione del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del primo e del secondo motivo, con assorbimento degli ulteriori motivi;
udito l’Avv. NOME COGNOME per il ricorrente;
udita l’Avv. NOME COGNOME dell’Avvocatura Generale dello Stato per l’intimat a.
FATTI DI CAUSA
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE ha impugnato un diniego di rimborso di accise relative al periodo di imposta 2016, già assolte dalla società contribuente a titolo di imposta di consumo, sugli oli lubrificanti contenuti nei vaccini aviari e per suini prodotti ed esportati dalla società contribuente in Paesi extra UE. Il diniego era motivato in relazione all’incompleta compilazione della dichiarazione relativa agli oli impieg ati e all’omessa indicazione del codice che avrebbe consentito il controllo in sede di esportazione. La società contribuente ha dedotto di avere acquistato olio minerale del tipo Marcol 52, destinato ad emulsionare vaccini spenti che avevano la funzione di amplificare la reazione immunitaria e di avere impiegato i quantitativi acquistati nei vaccini veterinari esportati.
La CTP di Pavia ha accolto il ricorso.
La CTR della Lombardia, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello che i contribuenti che acquistano oli lubrificanti per la preparazione di merci destinate a Paesi extra UE possono acquistare l’olio lubrificante in sospensione di imposta, previa denuncia al fine di consentire i controlli dell’Ufficio, tenendo nota dei quantitativi esportati in registri di carico e scarico , al fine di contabilizzare l’olio lubrificante acquistato e il quantitativo impiegato a tale scopo, in virtù del fatto che l’imposta di consumo sugli oli lubrificanti non è dovuta in caso di impiego degli stessi in prodotti commercializzati al di fuori del territorio doganale. Ha, poi, ritenuto, a fronte di specifico motivo di appello de ll’Ufficio, che non vi fosse indicazione nella bolletta doganale dell’olio lubrificante impiegato, né del codice DAU, né dell’imposta assolta, come non vi fosse indicazione di quantità, qualità e composizione della merce esportata, ritenendo così non assolta la prova dei quantitativi di olio lubrificante impiegati nel confezionamento delle merci esportate e, pertanto, non fornita la prova della mancata immissione in consumo.
Ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a quattro motivi. L’Ufficio intimato non si è costituito in giudizio. In data 8 ottobre 2024 il ricorrente ha prodotto copia del controricorso dell’Amministrazione finanziaria intimata , notificata al ricorrente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 14, 61, 62 d. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA) , dell’art. 4 d.m. 12 dicembre 1986, n. 689, dell’art. 6, co. 2, d.m. 17 settembre 1996, n. 557, nella parte in cui la sentenza impugnata ha subordinato la domanda di rimborso al deposito di documentazione attestante l’esportazione di olio lubrificante. Osserva parte ricorrente che il
rimborso dell’accisa è dovuto in caso di pagamento indebito. Osserva come non sia richiesto che l’Ufficio controlli i quantitativi di olio utilizzati per le merci da esportare . Osserva, inoltre, che l’Ufficio può essere reso edotto dei quantitativi di olio lubrificante oggetto di rimborso sulla base di autocertificazione.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 14, 61, 62 TUA , dell’art. 4 d.m. 689/1986, nonché degli articoli 2697, 2727 e 2729 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che le bollette doganali di esportazione dei vaccini siano state presentate senza l’indicazione dei quantitativi degli oli lubrificanti impiegati per la fabbricazione degli stessi. Osserva parte ricorrente che nella bolletta doganale viene indicato il tipo di merce ma non anche il quantitativo di olio lubrificante impiegato, non trattandosi di prodotto a sé stante.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per omessa pronuncia dell’inammissibilità delle motivazioni aggiuntive al provvedimento di diniego introdotte in corso di giudizio di merito da parte dell’Agenzia dell’Ufficio nonché, in relazione all’art. 360, primo coma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 15 TUA , dell’art 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 7 l. 27 aprile 2000, n. 212, nonché per violazione dei principi di imparzialità della Pubblica Amministrazione ex art. 97 Cost., del giusto processo ex. art. 111 Cost. e del diritto di difesa del contribuente ex artt. 24 e 101 Cost. Osserva parte ricorrente che l’originario avviso di accertamento aveva negato il rimborso in virtù di una dedotta inadempienza alla disciplina regolamentare, che richiedeva l’indicazione di un determinato codice doganale ; ad avviso del ricorrente, l’Ufficio avrebbe ampliato sin dal primo grado di giudizio, in
sede di controdeduzioni, le questioni giuridiche poste a fondamento del provvedimento di diniego, aggiungendo numerosi ulteriori temi di indagine, tra i quali vi era il difetto di prova dell’utilizzo dell’olio lubrificante oggetto di rimborso per la preparazione del prodotto destinato all’esportazione . Osserva parte ricorrente che la stessa sentenza di appello avrebbe trattato questioni non oggetto di contestazione da parte dell’Ufficio in sede amministrativa, così integrando le ragioni di diniego di rimborso e violando il « divieto di integrazione postuma della motivazione dell’atto impositivo (pag. 36 ricorso).
Con il quarto motivo si deduce « illegittimità della sentenza impugnata in punto spese di lite » nella parte in cui la sentenza impugnata ha condannato l’Ufficio al pagamento delle spese di lite, laddove nel caso di specie l’Ufficio era nel merito assistito da propri funzionari.
5 . Il terzo motivo, pregiudiziale all’esame dei primi due, è infondato. Nel caso di specie non si ha riguardo a un atto impositivo dell’Ufficio , per il quale vale il principio indicato dal ricorrente di « divieto di integrazione postuma della motivazione dell’atto impositivo », bensì a un diniego di rimborso. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ove la controversia abbia a oggetto l’impugnazione del rigetto di un’istanza di rimborso di un tributo avanzata dal contribuente, l’Amministrazione finanziaria può esercitare in senso ampio la facoltà di controdeduzione di cui all’art. 23 d.lgs. n. 546/1992 e, quindi, prospettare, senza che si determini vizio di ultrapetizione, argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle che hanno formato la motivazione di rigetto della istanza in sede amministrativa; in tal caso, il contribuente assume la posizione sostanziale di attore, che deve fornire la prova della propria domanda, mentre l’Ufficio non esplicita una pretesa (impugnata dal contribuente), quale l’avviso di
accertamento o di liquidazione o l’irrogazione di una sanzione (Cass., Sez. V, 3 maggio 2024, n. 11886; Cass., Sez. V, 21 agosto 2023, n. 24887; Cass., Sez. V, 17 luglio 2023, n. 20691; Cass., Sez. V, 15 giugno 2023, n. 17248; Cass., Sez. V, 16 gennaio 2019, n. 922; Cass., Sez. V, 9 settembre 2016, n. 17811; Cass., Sez. V, 8 ottobre 2014, n. 21197).
Tale soluzione è coerente con l’osservazione secondo cui le ragioni di diniego dell’Amministrazione finanziaria non necessariamente devono essere esposte in sede amministrativa, posto che il diniego dell’Ufficio non deve necessariamente essere espresso, ma può essere anche tacito (art. 21, comma 2 e 19, lett. g) d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) e, quindi, può essere immotivato; pertanto, sia che il diniego sia tacito, sia che risulti espresso, è alla sede giudiziaria che è riservata l’esposizione delle illustrazioni del diniego, potendo l’Ufficio in sede giurisdizionale esercitare la facoltà di controdeduzione di cui all’art. 23 d.lgs. n. 546/1992 anche sulla base di argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle che hanno formato la motivazione (del tutto eventuale e non necessaria) di rigetto della istanza in sede amministrativa (Cass., Sez. V, 5 agosto 2024, n. 22008).
Ne consegue che , « essendo il contribuente a dover provare il proprio diritto al rimborso, la motivazione con la quale AE neghi detto diritto, anche qualora sia effettivamente contraddittoria, è meramente indicativa e inidonea a limitare l’oggetto dell’accertamento giudiziario concernente la legittimità della pretesa» (Cass., Sez. V, 2 maggio 2024, n. 11835). La sentenza impugnata, nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi su tale questione , l’ha implicitamente rigettata pronunciandosi affermativamente sulla difesa dell’Ufficio, articolata in grado di appello, circa la mancata prova dell’utilizzo dell’olio lubrificante sui vaccini esportati; nel merito, la sentenza si è
correttamente pronunciata su tale difesa del l’Ufficio , ben potendo l’Agenzia contestare in modo più ampio i presupposti sostanziali del diniego del diritto al rimborso in sede giudiziale, benché in sede amministrativa fossero stati contestati profili meramente formali.
I primi due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Come già statuito da questa Corte (Cass., Sez. V, 11 luglio 2019, n. 18616), l’imposta in oggetto, prevista dall’art. 62 TUA , è legittimamente applicabile nel mercato interno (Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 8327) in caso di immissione in consumo dell’olio lubrificante anche per fini diversi da combustione e carburazione (Cass., 1° marzo 2019, n. 6138), trattandosi di imposta conforme alla direttiva n. 2003/96/CE (CGUE, sentenza 12 febbraio 2015, C-349/13, RAGIONE_SOCIALE contro RAGIONE_SOCIALE sp. z.o.o. w Szczecinie). La regolamentazione della disciplina degli oli lubrificanti e delle relative accise di cui alla citata direttiva n. 2003/96/CE ha, difatti, escluso gli oli utilizzati per usi diversi dall’ambito di applicazione della nuova direttiva a differenza di quanto accadeva nel vigore delle precedenti direttive 92/81/CEE e 92/82/CEE, che ricomprendevano gli oli minerali utilizzati non come carburanti o combustibile nell’ambito delle accise armonizzate benché esenti da imposta, per cui è venuta meno la relativa disciplina di esenzione dal pagamento delle medesime (CGUE, sentenza 5 luglio 2007, Fendt, C-145/06 e C-146/06, punti 37 e 38).
Tali accise sono soggette, al pari delle accise armonizzate, alla condizione di esigibilità costituita dall’immissione in consumo nel territorio doganale. Dispone in tal senso l’art. 14, comma 6, TUA che « i prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo a rimborso della stessa, su richiesta dell’operatore nell’esercizio dell’attività economica da lui svolta, quando sono trasferiti in un altro Stato membro o esportati. Il rimborso compete anche nel caso in cui
vengano autorizzate miscelazioni dalle quali si ottenga un prodotto per il quale è dovuta l’accisa di ammontare inferiore a quella pagata sui singoli componenti». La norma attuativa della suddetta disposizione di legge (art. 4, d.m. n. 12 dicembre 1996, n. 689) prevede che « per ottenere il rimborso previsto dall’articolo 1, comma 1, in caso di esportazione di prodotti sottoposti ad accisa armonizzata, e dall’articolo 1, comma 2, lettera d), in caso di esportazione di prodotti sottoposti ad accisa non armonizzata, il soggetto interessato presenta all’UTF domanda di rimborso allegando, a prova del buon esito dell’operazione, l’esemplare in suo possesso della bolletta di esportazione nella quale è indicato l’importo dell’imposta di cui si chiede la restituzione, munito delle attestazioni di avvenuta esportazione apposte dalla dogana dopo l’effettuazione degli opportuni riscontri». Analogamente, l’art. 7, comma 5 d.m. n. 557/1996, dispone che « i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, diversi dai fabbricanti di oli lubrificanti e quelli di cui all’art. 2, commi 6 e 8, tengono un registro di carico e scarico nel quale sono riportati, dalla parte del carico, le materie prime, i prodotti semilavorati, gli additivi ed i prodotti finiti ricevuti od ottenuti nell’impianto, e, dalla parte dello scarico, i prodotti finiti o semilavorati estratti, distinti a seconda della destinazione fiscale (…)».
10. La domanda di rimborso di accise per le quali sia stata assolta l’imposta in assenza dell’immissione in consumo richiede, pertanto, che sia assolto l’onere della prova in ordine al mancato verificarsi della condizione per l’esigibilità dell’imposta, ossia l’omessa immissione in consumo nel territorio doganale . Per l’assolvimento di questo onere, l’ordinamento interno assoggetta il contribuente al rispetto di oneri formali di contabilizzazione al fine di favorire i controlli da parte dell’Ufficio circa i quantitativi per i quali tale condiz ione non si sia verificata (Cass., Sez. V, 15 ottobre 2019, n. 25970; Cass., Sez. V, 2 luglio 2020, n. 13483), purché le modalità procedurali imposte al
contribuente non siano meno favorevoli di quelle riguardanti analoghi reclami fondati su disposizioni del diritto nazionale (principio di equivalenza) e che non siano articolate in modo tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività : CGUE, 14 dicembre 2023, I, C-655/22, punto 42; CGUE, 19 dicembre 2019, RAGIONE_SOCIALE, C -360/18, punto 47).
11. Nel caso di specie, il giudice di appello non ha inteso negare il diritto di rimborso per mancato rispetto delle condizioni formali imposte dalla disciplina interna, bensì ritenendo che non sia stato assolto l’onere della prova circa l’esistenza dei presupposti sostanziali dai quali desumere il mancato avveramento della condizione di esigibilità dell’imposta, costituita dall’immissione in consumo, sia in quanto il mancato rispetto delle condizioni formali imposte dalla disciplina interna rendeva oltremodo difficile individuare i quantitativi di oli lubrificanti impiegati per la produzione dei vaccini esportati fuori dal territorio doganale, sia in quanto la documentazione prodotta in giudizio non dava contezza di tale circostanza in fatto. La sentenza impugnata ha, pertanto, fatto corretta applicazione dei suddetti principi.
12. Il quarto motivo è infondato, posto che nel processo tributario, alla parte pubblica assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite spetta la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti (Cass., Sez. V, 17 gennaio 2024, n. 1879; Cass., Sez. V, 11 ottobre 2021, n. 27634; Cass., Sez. V, 17 settembre 2019, n. 23055; Cass., Sez. V, 23 novembre 2011, n. 24675). Tale principio riposa su una espressa norma di legge, inestensibile ad altri casi in cui in giudizio sia presente
una amministrazione pubblica (v. Cass., Sez. II, 4 agosto 2023, n. 23825), quale è nel caso di specie l’art. 15, comma 2 -sexies , d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che nella formulazione pro tempore prevede espressamente che « nella liquidazione delle spese a favore dell’ente impositore, dell’agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell’importo complessivo ivi previsto». Il precedente indicato da parte ricorrente è del tutto isolato.
Il ricorso va, pertanto, rigettato; nulla per le spese in assenza di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata, non risultando depositato alcun controricorso; sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 10 ottobre 2024