Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3082 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3082 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/02/2025
Oggetto: Rimborso accisa – gasolio per autotrazione
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 29540/2022 R.G. proposto da avvocato NOME (PEC:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso da ll’ COGNOME , come da procura speciale in calce al ricorso EMAIL; EMAIL);
– ricorrente –
contro
Agenzia delle dogane e dei monopoli , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1912/25/2022, depositata l’11 .05.2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La CTR della Lombardia rigettava l’ appello proposto da COGNOME NOME avverso due distinte sentenze della CTP di Brescia, che avevano rigettato i ricorsi proposti dal predetto contribuente, rispettivamente, avverso il diniego di rimborso dell’accisa sul gasolio per autotrazione, in relazione agli anni dal 2014 al 2018, e il correlato avviso di pagamento, con il quale veniva recuperato il presunto credito d’imposta oggetto di indebita compensazione;
dalla sentenza impugnata si evince, in sintesi e per quanto ancora qui rileva, che:
-l’art. 3 del d.P.R. n. 277 del 2000 impone al contribuente, che intende usufruire delle agevolazioni in tema di accise sul gasolio per autotrazione, di presentare apposita dichiarazione trimestrale contenente, tra l’altro, ‘il riferimento ai dati delle fatture di acquisto contenenti anche gli estremi della targa dell’autoveicolo rifornito ‘, nonché ‘l’impegno a presentare, a richiesta dell’ufficio, i documenti giustificativi concernenti gli elementi dichiarati ‘;
da ciò si evince, anche sulla scorta della più recente giurisprudenza di legittimità, che il contribuente, per dimostrare il collegamento tra i rifornimenti di carburante e i mezzi aziendali, al fine di evitare frodi, deve rispettare un requisito formale necessario per il riconoscimento dell’agevolazione, consistente nell’indicazione, nella fattura d’acquisto del carburante, della targa dell’automezzo rifornito, non essendo sufficiente che la stessa risulti indicata nelle dichiarazioni trimestrali, predisposte dallo stesso contribuente e non da un soggetto terzo, come il gestore dell’impianto di distribuzione;
il contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;
-l’A DM resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo, il contribuente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.P.R. n. 277 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel ritenere che il contribuente fosse decaduto dal beneficio della riduzione dell’accisa sul carburante acquistato, a causa della mancata indicazione, nelle fatture di acquisto, delle targhe dei veicoli riforniti, atteso che la decadenza non è prevista da alcuna disposizione normativa, non può essere desunta dalle disposizioni di cui al d.P.R. n. 377 del 2000, che sono norme regolamentari rispetto alla l. n. 448 del 1998, e la mancata annotazione delle targhe in fattura non dipendeva dal destinatario, bensì dalla diligenza del soggetto emittente; aggiunge che il contribuente aveva comunque indicato le targhe dei veicoli riforniti nelle dichiarazioni trimestrali presentate per la richiesta dell’agevolazione fiscale e non era contestato che detti veicoli fossero di sua proprietà, sicchè non sussisteva alcuna possibilità di elusione della norma agevolatrice;
– il motivo è infondato;
– come ha più volte affermato questa Corte, l’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 277 del 2000, nel prescrivere l’indicazione in fattura della targa dell’automezzo rifornito ai fini della fruizione del beneficio della riduzione dell’imposta, non prevede espressamente la decadenza in caso di mancanza di tale indicazione, ma pone pur sempre uno specifico requisito formale (evidentemente non facoltativo, stando alla lettera della norma: “Nella dichiarazione sono riportati i seguenti ulteriori elementi: il numero di autoveicoli … in ordine ai quali compete il beneficio e, con riferimento ai dati delle fatture di acquisto contenenti anche gli estremi della targa dell’autoveicolo rifornito, il numero totale dei litri di gasolio consumati per i quali si richiede il rimborso, nonché l’importo dello stesso espresso in lire italiane ed in euro” ), che il contribuente deve osservare se intende avvalersi del
beneficio fiscale. La mancata indicazione della targa in fattura, pertanto, legittima l’Ufficio a disconoscerne il relativo importo ai fini della fruizione del beneficio (Cass. 9.07.2019, n. 18361; Cass. 30.06.2021, n. 18575; Cass. 28.02.2023, n. 5994; Cass. 3.09.3024, n. 23608);
la disposizione agevolatrice invocata evidenzia, dunque, l’univoca volontà del legislatore di non consentire al contribuente, che non abbia osservato tutte le prescrizioni imposte, di godere dei benefici previsti dalla legge in relazione al carburante acquistato, venendo a mancare la certezza sull’identità del veicolo effettivamente rifornito e, dunque, l’effettiva riferibilità del costo all’attività d’impresa, e ciò a prescindere dalla contabilizzazione dell’operazione nelle scritture contabili, in quanto l’adempimento imposto dalla norma, proprio perché di carattere eccezionale, non ammette equipollenti (Cass. 12.03.2020, n. 7072);
contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la mancata contestazione sulla proprietà dei veicoli non assume alcun rilievo in questa sede, atteso che la ripresa riguarda la mancanza di prova -il cui onere è posto a carico del soggetto che richiede l’agevolazione -che il rifornimento fosse effettivamente destinato ai mezzi appartenenti al contribuente;
sul punto occorre evidenziare che, trattandosi di fruizione di benefici agevolativi, l’onere della prova dei fatti costitutivi del relativo diritto spetta al soggetto contribuente che tale diritto vanta o fa valere in giudizio e che deve assolverlo mediante il mezzo di prova ‘esclusivo’ della fattura di acquisto del carburante (Cass. 19.04.2013, n. 9562), completa di tutti i dati necessari per identificare il veicolo, tra cui gli estremi della targa;
a ll’incompletezza della fattura non può certo sopperire la mera indicazione delle targhe dei veicoli riforniti nelle dichiarazioni
trimestrali di consumo, presentate dal contribuente per usufruire dell’agevolazione , in quanto, come ha evidenziato anche il giudice di secondo grado, la finalità della previsione di cui all’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 277 del 2000 è quella di fornire un’attestazione proveniente da un terzo, diverso dal contribuente, che, oltre ad essere disinteressato all’agevolazione, si assume anche la responsabilità di quanto riportato nella fattura circa l’individuazione del veicolo destinatario del rifornimento; al riguardo, occorre evidenziare che la mancata indicazione, in fattura, delle targhe del veicolo rifornito non può essere addebitata al fornitore, ricadendo sempre sul contribuente l’onere di vigilare sulla corretta compilazione della fattura secondo le indicazioni previste per usufruire della agevolazione fiscale;
la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati, avendo ritenuto che l’inserimento in fattura delle targhe dei veicoli riforniti fosse essenziale per il riconoscimento dell’agevolazione e che l’indicazione delle targhe, nelle dichiarazioni trimestrali presentate dal contribuente, non potesse costituire una modalità equipollente;
in conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro 5.800,00, oltre alle spese prenotate a debito;
dà atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo
unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 21 novembre 2024