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Rimborso accise gasolio: no con filtro FAP su Euro 2

Una società di autotrasporti ha richiesto il rimborso delle accise sul gasolio per i suoi veicoli Euro 2, sui quali aveva installato filtri antiparticolato (FAP). La società sosteneva che tale modifica migliorasse la classe ambientale dei mezzi, rendendoli idonei al beneficio fiscale previsto per i veicoli Euro 3 e superiori. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che il diritto al rimborso accise gasolio dipende esclusivamente dalla categoria di omologazione originale del veicolo e non da modifiche tecniche successive.

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Pubblicato il 11 ottobre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Rimborso Accise Gasolio: Il Filtro FAP non Basta per i Veicoli Euro 2

L’installazione di un filtro antiparticolato (FAP) su un veicolo Euro 2 è sufficiente per accedere al rimborso accise gasolio previsto per i mezzi meno inquinanti? Con l’ordinanza n. 33831 del 2024, la Corte di Cassazione ha fornito una risposta definitiva, chiudendo la porta a interpretazioni estensive e ribadendo un principio fondamentale: per le agevolazioni fiscali, conta la carta d’identità del veicolo, ovvero la sua omologazione originale.

I Fatti del Caso: Una Questione di Classe Ambientale

Una società di autotrasporti, proprietaria di veicoli omologati come Euro 2, aveva installato su di essi dei filtri antiparticolato (FAP) per ridurne le emissioni. Forte di questo adeguamento tecnico, l’azienda ha presentato istanza di rimborso per le accise versate sul gasolio commerciale, un beneficio che la normativa nazionale riserva ai veicoli di categoria Euro 3 o superiore.

L’Agenzia delle Dogane ha respinto la richiesta, sostenendo che l’agevolazione fosse legata indissolubilmente alla categoria di omologazione iniziale del veicolo. Sia la Commissione Tributaria di primo grado che quella regionale hanno confermato la posizione dell’Agenzia, spingendo la società a ricorrere in Cassazione.

L’Analisi della Corte: Omologazione vs. Modifiche e il rimborso accise gasolio

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, basando la sua decisione su un’interpretazione rigorosa della normativa. I giudici hanno chiarito che la legge (art. 1, comma 645, L. 208/2015, poi trasfuso nell’art. 24-ter del TUA) non fa riferimento a un’astratta classe di inquinamento attuale, ma alla specifica “categoria Euro” attribuita in sede di omologazione.

L’omologazione è un processo complesso che certifica la conformità di un veicolo a numerosi standard tecnici e ambientali, non solo alle emissioni di particolato. L’installazione di un FAP migliora un singolo aspetto (la riduzione del particolato) ma non trasforma un veicolo Euro 2 in un Euro 3, il quale deve rispettare limiti più stringenti anche per altri inquinanti. Di conseguenza, la modifica tecnica non è sufficiente a far scattare il diritto al rimborso accise gasolio.

La Compatibilità con la Normativa Europea

La società ricorrente aveva anche sollevato una questione di incompatibilità con la Direttiva europea 2003/96/CE, sostenendo che questa non ponesse limiti legati alla categoria dei veicoli. La Cassazione ha smontato anche questa argomentazione, precisando che la direttiva stabilisce un quadro generale e livelli minimi di tassazione, ma lascia agli Stati membri un’ampia “flessibilità”.

L’Italia, nell’esercizio di questa discrezionalità, ha legittimamente scelto di limitare il beneficio fiscale per perseguire una chiara politica ambientale: incentivare il rinnovo del parco veicoli con mezzi di nuova generazione, piuttosto che l’adeguamento di quelli più vecchi e obsoleti. Questa scelta, secondo la Corte, è pienamente in linea con gli obiettivi ambientali dell’Unione Europea.

Le Motivazioni della Decisione

La Corte Suprema ha consolidato i seguenti principi giuridici:
1. Centralità dell’Omologazione: Il requisito per accedere al credito d’imposta sulle accise è la categoria Euro assegnata al veicolo al momento della sua omologazione originale.
2. Irrilevanza delle Modifiche Successive: L’installazione di dispositivi antinquinamento, come il FAP, dopo l’immatricolazione non modifica la categoria del veicolo ai fini del beneficio fiscale in esame.
3. Finalità della Norma: La legislazione nazionale mira a promuovere l’acquisto di veicoli nuovi e meno inquinanti, una finalità che verrebbe compromessa se l’agevolazione fosse estesa a mezzi obsoleti, seppur modificati.
4. Compatibilità UE: La scelta del legislatore italiano rientra nel margine di discrezionalità concesso dalla normativa europea e non viola alcun principio unionale.

Conclusioni: Implicazioni per le Imprese di Trasporto

L’ordinanza della Cassazione ha importanti implicazioni pratiche per le aziende del settore dei trasporti. Stabilisce con chiarezza che l’investimento nell’adeguamento di veicoli datati non dà accesso ai benefici fiscali sul carburante. La strada maestra indicata dal legislatore e confermata dalla giurisprudenza è quella del rinnovo della flotta. Per le imprese, ciò significa che la pianificazione strategica deve necessariamente orientarsi verso l’acquisto di mezzi moderni, conformi sin dall’origine agli standard ambientali più elevati, per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali e contribuire a un trasporto più sostenibile.

L’installazione di un filtro antiparticolato (FAP) su un veicolo Euro 2 dà diritto al rimborso delle accise sul gasolio commerciale?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che il beneficio fiscale è legato esclusivamente alla categoria Euro di omologazione originale del veicolo. Le modifiche tecniche successive, come l’installazione di un FAP, non sono rilevanti per ottenere il rimborso.

La normativa italiana che esclude i veicoli Euro 2 dal rimborso è in contrasto con la direttiva europea?
No. Secondo la Corte, la direttiva europea (2003/96/CE) concede agli Stati membri un margine di discrezionalità. L’Italia ha legittimamente scelto di limitare il beneficio ai veicoli di categoria superiore (Euro 3 e successive) per incentivare il rinnovo del parco veicoli e perseguire obiettivi ambientali, senza violare la normativa UE.

Qual è la differenza tra “categoria Euro” e “omologazione” ai fini di questo beneficio fiscale?
Ai fini del rimborso delle accise, la “categoria Euro” rilevante è quella attribuita al veicolo al momento della sua “omologazione” originale. L’omologazione è la procedura che certifica la conformità del veicolo a un complesso di standard tecnici e ambientali validi in un determinato momento storico, e non si modifica con l’aggiunta successiva di singoli dispositivi antinquinamento.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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