Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33535 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33535 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/12/2024
Oggetto: diniego rimborso addizionale
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25831/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: EMAIL
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa nel presente giudizio dall’avv. NOME COGNOME (PEC: EMAIL) e dall’avv. prof. NOME COGNOME (PEC: EMAIL
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 319/01/2018 depositata in data 12/02/2018, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 05/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
la RAGIONE_SOCIALE impugnava il diniego di rimborso del credito relativo addizionale provinciale/comunale per l’anno 2008 sulla energia elettrica;
la CTP accoglieva il ricorso;
appellava l’Amministrazione finanziaria:
con la sentenza qui gravata il giudice dell’appello ha confermato la pronuncia di primo grado ritenendo da un lato aver accertato che la contribuente alla fine del 2010 aveva cessato l’attività per la perdita della clientela ed aveva una posizione a credito per l’addizionale in argomento per un importo maturato in più anni a far data dal 2008; d’altro canto, detto giudice ha ritenuto legittimo il riporto dei crediti maturati per l’anno 2008 in avanti fino al 2010 e quindi pienamente utilizzabili per le compensazioni di altre posizioni debitorie a seguito della presentazione dell’istanza, che ha ritenuto tempestivamente proposta decorrendo il termine biennale dalla presentazione dell’ultima dichiarazione e non dal pagamento di quanto richiesto a rimborso;
ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Dogane con atto affidato a un motivo;
la RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
Considerato che:
la sola censura dedotta lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 14, 53, 56 del d. Lgs. n. 504 del 1995 ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la sentenza di appello erroneamente ritenuto riportabile il credito sorto con riferimento ad anni precedenti, quindi tempestivamente presentata l’istanza di rimborso;
Cons. Est. NOME COGNOME – 2
tale motivo è infondato;
come questa Corte ha chiarito in svariate pronunce (per tutte, si veda Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11813 del 18/06/2020; conforme Cass. n. 25608/2020; il principio di diritto qui più volte già espresso è stato poi anticipato da precedenti pronunce di analogo tenore recentemente intervenute sul tema in questione, tra le quali Cass. nn. 11813/2020; 16261/2019; 3051/2019), le quali hanno respinto la ricostruzione interpretativa sostenuta dall’Amministrazione doganale, in un primo momento avallata da alcune -e più risalenti -pronunce di legittimità che, ormai, possono ritenersi superate (Cass. nn. 24056/2011 e 3471/2014) in tema di accise sui prodotti energetici, nel corso del rapporto: a) il credito maturato per eccedenza dei versamenti non incorre in alcuna decadenza ove regolarmente riportato nelle successive dichiarazioni; b) è preclusa, fino alla chiusura del rapporto medesimo, la possibilità di ottenere il rimborso del credito stesso, sicché non può essere accolta la richiesta anticipata di rimborso; c) è consentito, senza che sia rilevabile o eccepibile alcuna decadenza, il trasferimento contabile del credito ad altra posizione gestita dal medesimo contribuente parimente titolare di impianto nel caso di cessione ex art. 6, comma 5, d. M. n. 689 del 1996);
allorché il rapporto sia definito, il credito maturato per eccedenza dei versamenti compiuti integra un indebito oggettivo, rispetto al quale la parte può chiedere il rimborso (o il trasferimento contabile del credito) con istanza da presentare entro il termine biennale di decadenza decorrente dall’ultima (e definitiva) dichiarazione di consumo;
pertanto, ritenendo in concreto tempestiva l’istanza di rimborso proposta entro il termine di due anni dalla presentazione della dichiarazione relativa al 2010 (presentata il 16 marzo 2011, mentre la prima istanza di rimborso reca la data del 18 maggio 2011) la CTR ha in diritto correttamente pronunciato;
Cons. Est. NOME COGNOME – in conclusione, quindi ricorso va rigettato;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 2.400,00 cui aggiungersi euro 200 per esborsi, accessori, CPA e iva come per legge.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024.