Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13819 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13819 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2497/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in MILANO, INDIRIZZO DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO VENETO n. 602/01/23 depositata il 22/06/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 602/01/23 del 22/06/2023, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto (di seguito CGT2)
rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE ) avverso la sentenza n. 204/03/22 della Commissione tributaria provinciale di Padova (di seguito CTP), che aveva rigettato a sua volta il ricorso della società contribuente nei confronti del diniego di rimborso dell’addizionale provinciale per l’energia elettrica relativa all’anno d’imposta 2011 .
1.1. La CTR rigettava il ricorso di COGNOME evidenziando che l’ istanza di rimborso era inammissibile in quanto inoltrata oltre il termine di decadenza di cui all’art. 14, comma 2, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico sulle accise -TUA).
COGNOME impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso Sirmax lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del TUA, dell’art. 23 Cost., degli artt. 2935, 2946, 2964 e 2966, cod. civ., per avere la CGT2 erroneamente ritenuto che l’istanza di rimborso proposta da RAGIONE_SOCIALE fosse inammissibile in quanto presentata oltre il termine di decadenza biennale di cui all’art. 14, comma 2, del TUA, termine che troverebbe applicazione unicamente nei rapporti tra l’Amministrazione doganale e il fornitore dell’energia elettrica.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. Posto che non è oggetto di contestazione che il versamento delle addizionali provinciali sull’energia elettrica costituisca un indebito oggettivo da parte del fornitore di energia (questione pacifica nella giurisprudenza di questa Corte, tanto più all’esito di Corte cost. 15 aprile 2025, n. 43, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. 28 novembre 1988, n. 511, conv. con modif. nella l. 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall’art. 5, comma 1, del d.l. 2 febbraio 2007, n. 26), va ricordato che, secondo la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, « Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica, di cui all’art. 6, comma 3, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989 (applicabile “ratione temporis”), alla stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell’energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l’unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all’amministrazione finanziaria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela, può: a) esercitare nei confronti di quest’ultimo l’ordinaria azione di ripetizione dell’indebito; b) eccezionalmente chiedere direttamente il rimborso all’amministrazione finanziaria nel caso in cui dimostri l’impossibilità o l’eccessiva difficoltà di tale azione – da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell’imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE della norma interna in tema di accise; c) eventualmente esercitare azione nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell’Unione Europea » (così Cass. n. 31609 del 25/10/2022; conf. Cass. n. 25149 del 23/08/2023).
1.3. Questa Corte ha, successivamente chiarito, ampliando la portata dell’azione esperibile dal consumatore finale a seguito di CGUE 11 aprile 2024, RAGIONE_SOCIALE , in causa C-316/22, che « In tema di addebito dell’addizionale provinciale (di cui all’art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, applicabile ratione temporis), il consumatore finale – se ha
corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, imposte in contrasto con il diritto dell’Unione Europea e rispetto alle quali l’azione di rimborso risulta eccessivamente difficoltosa – è legittimato, in via straordinaria e per il principio di effettività della tutela giurisdizionale, ad agire nei confronti dell’Erario con la stessa azione di indebito oggettivo esperibile nei confronti del fornitore, entro il termine di prescrizione ordinaria, attesa la sua natura civilistica, non trovando applicazione il termine di decadenza di cui all’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995, assegnato al soggetto passivo del rapporto di imposta per il rimborso » (Cass. n. 21154 del 29/07/2024).
1.4. La sentenza impugnata, nel concludere per la decadenza del diritto al rimborso in capo a RAGIONE_SOCIALE, consumatore finale, non si è conformata ai superiori principi di diritto e va, dunque cassata, spettando al giudice del rinvio l’ulteriore valutazione (ritenuta assorbita) in ordine all’eccessiva difficoltà di quest’ultima di agire nei confronti del fornitore RAGIONE_SOCIALE s.p.a. in concordato preventivo.
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento. Così deciso in Roma, il 15/05/2025.