Rimborso accise energia: la Cassazione fa il punto sui termini
La gestione dei crediti d’imposta rappresenta un tema cruciale per le imprese. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riacceso i riflettori su una questione complessa: quali sono i limiti temporali per chiedere il rimborso accise energia quando il credito non può più essere compensato? Il caso analizzato, pur non giungendo a una decisione definitiva, delinea con chiarezza i termini di un dibattito fondamentale tra Fisco e contribuente.
Il Caso: Credito d’Imposta sull’Energia non Rimborsato
Una società si è trovata titolare di un cospicuo credito d’imposta relativo all’addizionale provinciale sull’energia elettrica, maturato negli anni 2006 e 2008. L’azienda, tuttavia, non ha potuto utilizzare tale credito in compensazione negli anni successivi a causa di due eventi determinanti:
1. La cessazione dei consumi di energia elettrica nella provincia di riferimento.
2. L’abrogazione dell’addizionale stessa a partire dal 1° gennaio 2012.
Di fronte all’impossibilità di recuperare il credito tramite compensazione, la società ha presentato un’istanza di rimborso. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha però rigettato la richiesta, dando il via a un contenzioso tributario.
La Decisione dei Giudici di Merito
Sia in primo che in secondo grado, i giudici tributari hanno dato ragione alla società. La Commissione Tributaria Regionale (CTR) ha stabilito che il versamento indebito poteva essere reclamato entro due anni dal pagamento o dalla presentazione della dichiarazione. Secondo la CTR, inoltre, il conguaglio ‘ordinario’ non sarebbe soggetto a tale limite temporale. I giudici regionali hanno anche ritenuto inapplicabile il termine previsto dall’art. 21 del D.Lgs. 546/1992, proprio in virtù dell’intervenuta abrogazione del tributo, che rendeva di fatto impossibile la compensazione.
L’Appello e le Argomentazioni sul Rimborso Accise Energia
Insoddisfatta della decisione, l’Agenzia delle Dogane ha proposto ricorso in Cassazione, basando le proprie argomentazioni su due motivi principali:
### Violazione dei Termini di Decadenza
L’Agenzia ha sostenuto che, secondo la normativa di riferimento (art. 14, comma 2, D.Lgs. 504/1995), il credito che emerge dalla dichiarazione annuale può alternativamente essere portato in detrazione dai versamenti successivi oppure essere chiesto a rimborso, ma sempre entro un preciso limite temporale. Non è ammissibile, secondo il Fisco, una possibilità di scomputo sine die
(senza scadenza). Inoltre, la semplice esposizione del credito in dichiarazione non può essere equiparata a una formale istanza di rimborso.
### Irrilevanza dell’Abrogazione del Tributo
Il secondo motivo di ricorso contestava il ragionamento della CTR riguardo all’abrogazione dell’accisa. L’Agenzia ha evidenziato che l’abolizione del tributo è diventata operativa dal 1° gennaio 2012, una data successiva alla presentazione dell’istanza di rimborso da parte della società. Di conseguenza, tale evento non poteva essere considerato rilevante per giustificare la richiesta al di fuori dei termini ordinari.
Le Motivazioni dell’Ordinanza Interlocutoria
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, non è entrata nel merito della controversia per fornire una risposta definitiva. Al contrario, i giudici hanno riconosciuto la ‘peculiarità della questione controversa’. Data la complessità e l’assenza di un’evidenza decisoria immediata, il Collegio ha ritenuto opportuno non decidere il caso nella camera di consiglio non partecipata, ma di rinviarlo a una pubblica udienza.
Questa scelta procedurale, definita ‘interlocutoria’, indica che la Corte considera la questione meritevole di un approfondimento e di un dibattito più ampio. La decisione finale avrà importanti implicazioni sulla definizione dei confini tra il diritto del contribuente al recupero di un credito legittimo e i termini di decadenza posti a tutela delle finanze pubbliche.
Conclusioni: Una Questione Aperta
L’ordinanza della Cassazione lascia aperta una questione di grande rilevanza pratica per molte aziende. La decisione che verrà presa in pubblica udienza chiarirà se la presentazione di una dichiarazione con un credito a conguaglio possa essere considerata un atto idoneo a interrompere i termini di decadenza per il rimborso, specialmente quando eventi esterni, come l’abolizione di un tributo, rendono impossibile la via ordinaria della compensazione. Per ora, il caso serve da monito sull’importanza di monitorare attentamente i propri crediti fiscali e di attivarsi tempestivamente con formali istanze di rimborso per non rischiare di perdere il diritto al recupero.
Un credito d’imposta che emerge dalla dichiarazione annuale può essere compensato senza limiti di tempo?
Secondo la tesi dell’Agenzia delle Dogane riportata nell’ordinanza, non è possibile considerare la possibilità di scomputo del credito
sine die (senza limiti di tempo). Il credito deve essere utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso entro i termini previsti dalla legge.
La presentazione di una dichiarazione che mostra un credito equivale a una richiesta di rimborso?
L’Agenzia delle Dogane, nei suoi motivi di ricorso, sostiene che la presentazione di una dichiarazione annuale con esposizione di un credito non può essere equiparata a un’istanza formale di rimborso, che deve essere presentata separatamente e nel rispetto di specifici termini.
L’abolizione di un’imposta influisce sui termini per richiedere il rimborso di un credito sorto precedentemente?
La questione è al centro del dibattito. La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che l’abrogazione giustificasse il superamento di certi limiti temporali. L’Agenzia delle Dogane, invece, ha sostenuto che l’abrogazione, essendo avvenuta dopo la richiesta di rimborso, era irrilevante. La Cassazione ha ritenuto la questione così complessa da meritare un rinvio a pubblica udienza per una decisione approfondita.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 189 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 189 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/01/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 30572 -201 8 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del controricorso, dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO presso lo studio legale del predetto ultimo difensore;
– controricorrente –
Oggetto:
Tributi
–
accise
energia elettrica – rimborso
avverso la sentenza n. 1113/05/2018 della Commissione tributaria regionale dell ‘EMILIA ROMAGNA , depositata in data 19/04/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2023 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
In controversia avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento prot. n. 26218/RU del 5 settembre 2012 con cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva rigettato l’istanza della RAGIONE_SOCIALE di rimborso del credito d’imposta sull’addizionale provinciale sull’energia elettrica risultante dalla dichiarazione annuale di consumo relativa all’anno 2006, presentata in data 17/02/2007, e dalla dichiarazione relativa all’anno 2008, presentata in data 27/03/2009 per le sole mensilità di gennaio e febbraio 2008, che la società contribuente aveva dedotto di non poter compensare negli anni successivi per cessazione dei consumi nella provincia di Ravenna e per effetto dell’abrogazione dell’imposta ad opera del d.lgs. n. 68 del 2011, art. 18, comma 5, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) dell’Emilia Romagna con la sentenza in epigrafe indicata rigettava l’appello proposto dall’amministrazione doganale avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo che «l’indebito versamento può essere reclamato nel biennio dal pagamento (testo originario del D.Lgs. 504/95) oppure dalla data di presentazione della dichiarazione (testo successivamente modificato) mentre il conguaglio ‘ordinario’ non soggiace a tale limite». Inoltre, la CTR riteneva inapplicabile al caso di specie anche il termine di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 stante «il venir meno della addizionale» per effetto dell’abrogazione della stessa ad opera del d.lgs. n. 68 del 2011.
Avverso tale statuizione l’Agenzia delle dogane e dei monopoli propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui replica l’intimata con controricorso e memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo la ricorrente deduce , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 56 e 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995. Sostiene la ricorrente che, diversamente da quanto affermato dalla CTR nella sentenza impugnata, «il credito che emerge dalla dichiarazione annuale di consumo dell’energia elettrica può essere portato in detrazione dai successivi versamenti in acconto o, in alternativa, chiesto a rimborso entro il limite temporale previsto dal comma 2, del citato art. 14, non potendosi né considerare sine die la possibilità di scomputo del credito, né equiparare la presentazione di una dichiarazione annuale con esposizione di un credito ad un’istanza di rimborso».
Con il secondo motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011. Sostiene la ricorrente che aveva errato la CTR a far riferimento all’esi genza per la parte contribuente di ricorrere all’istanza di rimborso a seguito dell’abrogazione dell’accise provinciale sull’energia elettrica, che invece non era menzionata nell’istanza e che in ogni caso non aveva rilevanza in quanto l’abrogazione era operante dal 1° gennaio 2012, ovvero in data successiva alla presentazione dell’istanza di rimborso.
Ritiene il Collegio che la peculiarità della questione controversa rende opportuna, in difetto dell’evidenza decisoria di cui all’art. 375 cod. proc. civ., la trattazione della causa in pubblica udienza.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma in data 18/10/2023