Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24203 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24203 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/09/2024
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 13964/2023 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo (RAGIONE_SOCIALE) in Roma, INDIRIZZO, come da procura speciale allegata al controricorso;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia n. 161/05/2023, depositata il 18.01.2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La CGT di secondo grado della Lombardia accoglieva l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, operante nel settore della ristorazione,
Oggetto:
Tributi – Accisa –
Addizionale provinciale –
Rimborso – Legittimazione
contro
la sentenza della CTP di Milano, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla predetta società, quale consumatore finale di energia elettrica, avverso il diniego tacito di rimborso della addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica , corrisposta al fornitore RAGIONE_SOCIALE nel periodo 2010 -2011 e da questi versata all’Erario ;
dalla sentenza impugnata si evince, per quanto ancora qui rileva, che:
–NOME NOME aveva richiesto in data 23.09.2020 il rimborso dell’addizionale all’ADM, in quanto incompatibile con la direttiva n. 2008/118/CE del 16.12.2008 e l’azione esperibile nei confronti del fornitore risultava ‘oltremodo gravosa’, a seguito dell’ammissione della RAGIONE_SOCIALE al concordato in bianco con provvedimento del Tribunale di Milano del 2.07.2020;
nel caso in esame si configurava un’ipotesi di indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., che prevede l’azione generale di ripetizione, che si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e va esperita nei confronti del l’ADM, in quanto soggetto che ha ricevuto la somma indebitamente versata, non potendosi applicare il termine decadenziale di due anni, previsto dall’art. 14 TUA , erroneamente applicato dal primo giudice;
-era infondata anche la questione sulla ipotizzata carenza di legittimazione processuale passiva sollevata dall’Ufficio, in ordine alle somme, chieste a rimborso, ma versate agli Enti locali, in quanto lo stesso Ufficio non aveva specificatamente contestato detti importi, neppure in modo approssimativo, tanto da non chiedere formalmente nemmeno la nomina di un CTU, che non era, pertanto, necessaria, risultando ininfluente l’eventuale residua somma di imposta versata agli Enti locali per l’addizionale sulla accisa per forniture di energia elettrica inferiore a 200 KW;
l ‘A DM impugnava la sentenza della CGT di secondo grado con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso, illustrato con memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, l ‘RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 2, del TUA, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), per avere la CGT ritenuto che la società istante fosse titolare di una legittimazione straordinaria ad agire direttamente nei confronti dell’Erario, sebbene la stessa non avesse dimostrato la sussistenza dei relativi presupposti , limitandosi ad allegare l’invio di una lettera di sollecito e ad affermare che la situazione in cui versava il fornitore fosse sufficiente a fondare detta legittimazione;
il motivo è infondato;
-occorre premettere che, secondo il diritto dell’Unione, gli Stati membri sono tenuti, in linea di principio, a rimborsare le imposte e i tributi percepiti indebitamente, posto che il diritto di ottenere il rimborso di tali tributi è la conseguenza e il complemento dei diritti conferiti ai singoli dalle disposizioni del diritto dell’Unione che vietano tali tributi (CGUE, 11 aprile 2024, RAGIONE_SOCIALE 1 , C316/22, punto 29; CGUE, 20 ottobre 2011, COGNOME e COGNOME , C -94/10, punto 20);
in assenza di una disciplina armonizzata in tema di rimborso di imposte, tuttavia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le precise modalità procedurali secondo le quali debba essere esercitato il diritto di ottenere il rimborso dell’onere economico sopportato dal consumatore finale (CGUE, C-316/22, cit., punto 33; CGUE, 15 marzo 2007, Reemtsma Cigarettenfabriken , C-35/05, punto 37), purchè ciò avvenga nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività (sentenze del 17
giugno 2004, RAGIONE_SOCIALE , C -30/02, punto 17, e del 6 ottobre 2005, RAGIONE_SOCIALE, C -291/03, punto 17);
– con riferimento alla questione del diritto del consumatore finale al rimborso RAGIONE_SOCIALE addizionali versate al fornitore dell’energia elettrica, è stato affermato che nei casi di impossibilità o di eccessiva difficoltà per il consumatore finale di ottenere detto rimborso dal fornitore (nel caso, ad esempio, in cui quest ‘ultimo si trovi in stato di insolvenza), il principio di effettività esige che il consumatore finale sia in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente nei confronti dello Stato membro interessato (CGUE, C-35/05, cit., punto 41; CGUE, 26 aprile 2017, Farkas , C-564/15, punto 53);
– sulla base dei suindicati principi, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all’art. 6 del d.l. n. 511 del 1988 (nel testo vigente ratione temporis) , alla medesima stregua RAGIONE_SOCIALE accise, sono dovute, al momento della fornitura dell’energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è, in termini generali, l’unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all’Amministrazione finanziaria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest’ultimo l’ordinaria azione di ripetizione dell’indebito; soltanto nel caso in cui il consumatore dimostri l’impossibilità o l’eccessiva difficoltà di tale azione (da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore), può in via di eccezione chiedere direttamente il rimborso all’Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela ( ex multis , Cass. n. 29980 del 19/11/2019; Cass. n. 27099 del 23/10/2019; Cass. n. 20018 del 24/07/2019; Cass. n. 14200 del 24/05/2019);
– sul punto, tuttavia, occorre richiamare il recente arresto della Corte di Giustizia (CGUE, 11 aprile 2024 RAGIONE_SOCIALE , C-316/22),
che impone una rilettura del perimetro di esplicazione della legittimazione straordinaria del consumatore finale nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in tema di rimborso di addizionali provinciali di cui all’art. 6, comma 2, d.l. n. 511/1988, applicate in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE;
con la suddetta decisione è stato in primo luogo confermato il principio, ormai consolidato nella giurisprudenza unionale, secondo cui non può aversi nei rapporti tra privati efficacia «orizzontale» o diretta di una direttiva non attuata (CGUE, C-316/22, punto 27; CGUE, 22 dicembre 2022, RAGIONE_SOCIALE e Commune de Farciennes , C -383/21 e C -384/21, punto 36, CGUE; 22 novembre 2017, COGNOME , C-251/16, punto 26; CGUE, 12 dicembre 2013, COGNOME , C -425/12, punti 18 e 22);
sulla base di tale assunto -l’insussistenza di una efficacia diretta tra privati derivante da una direttiva non attuata – la Corte di Giustizia ha poi affermato che « in una situazione come quella di cui ai procedimenti principali, i consumatori finali si trovano giuridicamente impossibilitati a far valere nei confronti dei fornitori di elettricità l’incompatibilità dell’imposta addizionale all’accisa sull’elettricità con le disposizioni della direttiva 2008/118 e, di conseguenza, a ottenere il rimborso dell’onere economico supplementare generato da tale imposta che essi hanno dovuto sopportare a causa della scorretta trasposizione di tale direttiva da parte della Repubblica italiana» (CGUE, C-316/22 cit., punto 36);
ha, quindi, precisato che tale normativa « viola il principio di effettività, in quanto non permette ad un consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell’onere economico supplementare che egli ha sopportato a causa della ripercussione, operata da un fornitore sulla base di una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un’imposta che detto
fornitore ha lui stesso indebitamente versato al suddetto Stato membro » (CGUE, C-316/22 cit., punto 37);
l ‘impossibilità per il consumatore finale di invocare nei confronti del fornitore di energia elettrica l’efficacia orizzontale della direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano si colloca, dunque, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE condizioni dell’esercizio dell’azione straordinaria del consumatore finale nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, in una fase logicamente anteriore e pregiudiziale rispetto alla condizione soggettiva del fornitore che non riuscirebbe a rimborsare l’addizionale indebitamente ripercossa sul consumatore a titolo di rivalsa;
se l’azione nei confronti del fornitore non è neppure astrattamente esperibile, perché manca il presupposto giuridico per esercitarla (nei termini indicati dalla Corte di Giustizia), il consumatore finale non ha necessità di dimostrare, in concreto, l’eccessiva difficoltà di ottenere dal fornitore (a causa della situazione soggettiva in cui versa quest’ultimo) il rimborso dell’imposta indebitamente versata per potere poi esperire l’azione straordinaria direttamente nei confronti dell’ADM; l’azione di rimborso nei confronti del fornitore è in questo caso ipso iure preclusa (« i consumatori finali si trovano giuridicamente impossibilitati a far valere nei confronti dei fornitori di elettricità l’incompatibilità dell’imposta addizionale all’accisa sull’elettricità» (CGUE, C-316/22 cit., punto 36);
la ricaduta di questo principio sui presupposti dell’azione di rimborso RAGIONE_SOCIALE addizionali provinciali è ancora più ampia rispetto al tradizionale orientamento che riconosce la legittimazione straordinaria nei soli casi in cui venga in esame la situazione soggettiva del fornitore. L’impossibilità ad agire nei confronti del fornitore da parte del consumatore discende, infatti, dalla impossibilità di invocare a fondamento della ripetizione d ell’i ndebito la mancata o irregolare trasposizione della direttiva nell’ordinamento interno, senza la
necessità di accertare l’eccessiva difficoltà dovuta alla condizione del fornitore;
-ne consegue che, indipendentemente dalla condizione soggettiva del fornitore, l’indebita corresponsione di addizionali in via di rivalsa al fornitore costituisce presupposto perché il consumatore finale possa ottenere soddisfazione – nei limiti della prescrizione – del proprio diritto a vedersi manlevato dall’Ufficio RAGIONE_SOCIALE imposte indebitamente corrisposte in applicazione del principio di effettività;
-la ripercussione, da parte del fornitore di energia (soggetto di imposta), sul consumatore finale di una imposta a titolo di rivalsa, la quale sia stata successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell’Unione , a causa di una direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano, non costituisce unicamente ragione per procedere con un’ azione per il risarcimento del danno nei confronti dello Stato per mancata o inadeguata attuazione di una direttiva (Cass. 23 agosto 2023, n. 25149; Cass. 25 ottobre 2022, n. 31609; Cass. 19 novembre 2019, n. 29980), ma rappresenta anche il titolo per procedere nei confronti dell’ente impositore (ADM) con azione di ripetizione di indebito oggettivo;
con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 14, comma 2, del TUA e 2033 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), per avere la CGT ritenuto che il termine di decadenza biennale per il rimborso fosse applicabile unicamente al fornitore, in quanto soggetto obbligato al pagamento RAGIONE_SOCIALE accise, e non potesse essere esteso in via interpretativa al consumatore con riferimento alla richiesta di rimborso da questo presentato nei confronti dell’Amministrazione, senza considerare che l’art. 14 del TUA prevede una disciplina speciale , l’utente finale che agisce in via diretta verso l’Amministrazione si surroga nell’azione dell’impresa fornitrice ai sensi dell’art. 2900 cod. civ. e il termine di prescrizione
decennale, previsto per la richiesta di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 cod. civ., è applicabile unicamente nel rapporto civilistico intercorrente tra fornitore e consumatore finale;
il motivo è infondato;
-poiché l’azione esperita dal consumatore finale direttamente nei confronti dell’ADM è fondata sul principio di effettività della tutela giurisdizionale, la stessa è volta a far valere anche in questo caso (attesa l’estraneità del consumatore al rapporto di imposta) l’indebito oggettivo dovuto alla ingiustificata ripercussione sul patrimonio del consumatore finale del versamento di un corrispettivo indebito, avente ad oggetto una imposta indebitamente versata al fornitore (l’addizionale provinciale) , in quanto in contrasto con il diritto dell’Unione ; l ‘azione esercitata nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, anziché nei confronti del fornitore, non muta, quindi, la causa petendi del consumatore finale, che esercita pur sempre un ‘ azione di indebito oggettivo per il corrispettivo maggiorato dell’ importo corrispondente all’imposta indebitamente versata in via di rivalsa ;
l ‘ente impositore (ADM) diviene, pertanto, legittimato passivo di una azione di indebito oggettivo; l’insorgenza di una legittimazione straordinaria del consumatore finale (sprovvisto della legittimazione ordinaria) nei confronti d ell’ ADM, riconosciuta in forza del principio di effettività, non può, tuttavia, comportare un mutamento della causa petendi dell’azione che questi avrebbe potuto esercitare, ma infruttuosamente, nei confronti del fornitore e che deve trovare copertura giurisdizionale, in forza del principio di effettività;
n é può ipotizzarsi che l’azione che il consumatore esperisca nei confronti dell’ADM costituisce azione surrogatoria del fornitore , posto che i fondamenti della domanda del fornitore (che abbia versato imposte indebitamente) e di quella del consumatore (che abbia versato indebitamente al fornitore una indebita quota di corrispettivo
a titolo di rivalsa) sono differenti. Il fornitore, soggetto al rapporto di imposta, può invocare la natura indebita del pagamento a termini dell’art. 14, comma 2, del TUA, ovvero l’impossibilità di detrarre l’imposta dalla dichiarazione di consumo, come anche l’essere stato compulsato dal fornitore alla ripetizione della rivalsa (art. 14, comma 4, TUA). Il consumatore finale, estraneo al rapporto di imposta, chiede, invece, la ripetizione di quanto indebitamente versato a titolo di rivalsa al fornitore e questa attività non fa sorgere nei suoi confronti un rapporto di imposta, in quanto la rivalsa resta sul piano civilistico del rapporto contrattuale, costituendo l’imposta versata al fornitore una quota del corrispettivo contrattuale;
-ne consegue, pertanto, che il consumatore finale agisce a tutela di un diritto proprio, per ottenere la restituzione di una quota indebita di un corrispettivo per un servizio ricevuto dal fornitore, ma fatto valere nei confronti di un soggetto (ADM), che ha incamerato quella quota di corrispettivo a titolo di imposta e che diviene legittimato passivo dell’azione proposta dal consumatore in forza del principio di effettività. La natura indebita dell’imposta discende dall’avere il consumatore continuato a corrispondere al fornitore, quale quota di corrispettivo, le addizionali provinciali di cui all’art. 6, comma 2, d.l. 28 novembre 1988, n. 511, nonostante le stesse si ponessero in contrasto con il diritto dell’Unione e, in particolare, con l’art. 48 dir. 2008/118/CE, che ha imposto agli Stati membri il tempestivo adeguamento RAGIONE_SOCIALE norme di diritto interno, tardivamente attuate solo con il d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68;
-trattandosi, pertanto, di indebito oggettivo, all’azione che il consumatore finale esercita nei confronti dell’ADM non può applicarsi il termine di decadenza biennale di cui all’art. 14, comma 2, del TUA, proprio del rapporto di imposta, bensì la prescrizione ordinaria
decennale , propria dell’azione di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ.;
-l’applicazione del termine prescrizionale ordinario, del resto, attribuisce al consumatore finale una tutela più ampia rispetto al termine di decadenza biennale di cui all’art. 14, comma 2, del TUA, previsto per il fornitore, soggetto di imposta, dovendosi confermare quanto più volte ribadito da questa Corte, laddove si è affermato che « il consumatore si trova in una posizione di vantaggio, poiché può fruire di un termine di prescrizione ordinario per l’azione civilistica di ripetizione dell’indebito, più ampio di quello di decadenza assegnato al soggetto passivo per il rimborso» (Cass. 9 novembre 2022, n. 33099; Cass. 25 ottobre 2022, n. 31609; Cass. 3 giugno 2021, n. 15317; Cass. 30 ottobre 2019, nn. 27791, 27792; Cass. 15 ottobre 2020, nn. 22344, 22345; Cass. 9 ottobre 2020, nn. 21770, 21772; Cass. 11 febbraio 2020, n. 3233; Cass. 17 gennaio 2020, n. 901; Cass. 18 dicembre 2019, n. 33603; Cass. 19 novembre 2019, nn. 29980, 29981; Cass. 23 ottobre 2019, nn. 27099, 27100);
la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi riconoscendo alla società NOME, consumatore finale dell’energia elettrica, le somme indebitamente versate e chieste a rimborso nell’ordinario termine di prescrizione;
va, pertanto, ribadito il principio secondo il quale, «In tema di rimborso d ell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, di cui all’art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, imposte in contrasto con il diritto dell’Unione , può agire nei confronti dell’Erario , in forza del principio di effettività, mediante l’azione di ripetizione di indebito oggettivo ex 2033 cod. civ., assoggettata a prescrizione ordinaria e non al termine di decadenza di cui all’art. 14, comma 2, d.
lgs. n. 504/1995 » (Cass. n. 21749 dell’1/08/2024 ; cfr. altresì Cass. n. 21154 del 29/07/2024);
con il terzo motivo, lamenta la violazione degli artt. 6, comma 4, del d.l. n. 511 del 1988, vigente ratione temporis , e 2967 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), per avere la C GT ritenuto erroneamente che spettasse all’Ufficio l’onere di elencare gli importi contestati e non alla RAGIONE_SOCIALE di provare che gli importi oggetto della pretesa fossero corretti, non essendo sufficiente la produzione della copia RAGIONE_SOCIALE fatture e la trascrizione nel corpo del ricorso RAGIONE_SOCIALE tabelle con l’elenco degli importi richiesti, atteso che dall’esame RAGIONE_SOCIALE fatture si evinceva che una parte RAGIONE_SOCIALE addizionali, relative a forniture di energia elettrica inferiori a 200 Kw, era stata versata direttamente alla Provincia di Milano e la sua quantificazione era indispensabile ai fini dell’eventuale esigibilità del credito ex art. 633 cod. proc. civ.;
il motivo è inammissibile;
l ‘RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce solo apparentemente una violazione di norme di legge, ma in realtà mira alla rivalutazione dei fatti, operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 8758 del 4/07/2017), prospettando nel ricorso non l’analisi e l’applicazione RAGIONE_SOCIALE norme, bensì l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prove, rimesso alla esclusiva valutazione del giudice di merito ( ex multis , Cass. n. 3340 del 5/02/2019; Cass. n. 640 del 14/01/2019; Cass. n. 24155 del 13/10/2017);
-in conclusione, il ricorso va rigettato e l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese di lite del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore del controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 7.600,00 per compenso professionale ed euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% sul compenso per rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 12 giugno 2024