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Rimborso accise energia: a chi chiedere la restituzione

Una società ha citato in giudizio il proprio fornitore di energia per ottenere il rimborso delle accise provinciali, ritenute illegittime secondo il diritto dell’Unione Europea. Il Tribunale di Milano ha respinto la domanda, chiarendo un punto fondamentale: il fornitore agisce come semplice sostituto d’imposta per conto dello Stato. Di conseguenza, l’azione per il rimborso accise energia deve essere intentata direttamente contro l’ente impositore (lo Stato) e non contro la società energetica, che risulta priva di legittimazione passiva.

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Pubblicato il 8 gennaio 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Rimborso Accise Energia: Contro Chi Agire? La Sentenza Chiarisce

La questione del rimborso accise energia pagate indebitamente è un tema di grande attualità per molte aziende. Un dubbio ricorrente riguarda il soggetto contro cui avviare l’azione legale: il fornitore di energia o direttamente lo Stato? Una recente sentenza del Tribunale di Milano fa luce sulla questione, stabilendo un principio chiaro a seguito di un importante intervento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

I Fatti del Caso: La Richiesta di Restituzione

Una società avviava una causa contro il proprio fornitore di energia elettrica per ottenere la restituzione di circa 30.000 euro, versati a titolo di addizionali provinciali sulle accise nel biennio 2010-2011. La richiesta si fondava sulla tesi che tali addizionali fossero in contrasto con la normativa dell’Unione Europea e, pertanto, non dovute.

La società ricorrente, dopo aver pagato le somme in bolletta, aveva richiesto il rimborso al fornitore, il quale però non aveva provveduto alla restituzione. Di conseguenza, l’azienda decideva di adire le vie legali per recuperare quanto versato.

La Decisione del Tribunale e il Rimborso Accise Energia

Il Tribunale di Milano ha respinto la domanda della società, dichiarando il difetto di legittimazione passiva del fornitore di energia. In altre parole, il giudice ha stabilito che la società fornitrice non era il soggetto corretto contro cui proporre la domanda di rimborso.

Questa decisione si basa su un recente e significativo cambio di orientamento giurisprudenziale (revirement), innescato da una pronuncia della Corte di Giustizia UE (causa C-316/22) e recepito dalla Corte di Cassazione italiana. A causa della novità della questione e dei mutamenti giurisprudenziali, il Tribunale ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

Le Motivazioni della Sentenza: Un Cambio di Rotta Giurisprudenziale

La sentenza analizza in modo approfondito il complesso rapporto tra diritto nazionale e diritto dell’Unione Europea, arrivando a conclusioni nette che orienteranno le future azioni legali in materia.

Il Ruolo della Corte di Giustizia Europea

Il punto di svolta è la sentenza della Corte di Giustizia dell’11 aprile 2024. I giudici europei hanno chiarito che una direttiva UE non può, di per sé, creare obblighi a carico di un privato (come il fornitore) in una controversia con un altro privato (il consumatore finale). Questo principio è noto come assenza di ‘efficacia diretta orizzontale’ delle direttive.

Tuttavia, la stessa Corte ha affermato che il principio di effettività del diritto UE impone agli Stati membri di garantire rimedi efficaci per la tutela dei diritti. Se una norma nazionale impedisce al consumatore di chiedere direttamente allo Stato il rimborso di un’imposta contraria al diritto UE, tale norma deve essere disapplicata.

La Mancanza di Legittimazione Passiva del Fornitore nel Rimborso Accise Energia

Basandosi su questi principi, il Tribunale di Milano, in linea con la Suprema Corte, ha concluso che il fornitore di energia non è il vero beneficiario delle accise. Esso si limita a riscuoterle dal cliente finale per poi versarle obbligatoriamente all’ente impositore, ovvero lo Stato.

Il fornitore, quindi, agisce come un mero rappresentante o ‘sostituto’ dell’ente pubblico. Non incamera la somma a titolo proprio, ma la trasferisce. Di conseguenza, non può essere chiamato a restituire un importo di cui non ha mai avuto la reale disponibilità. L’azione di rimborso promossa nei suoi confronti è destinata a fallire per carenza di legittimazione passiva.

L’Azione Diretta Contro lo Stato

La sentenza chiarisce che l’unica via percorribile per il consumatore finale è l’azione diretta contro lo Stato (nella persona dell’ente impositore, come l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli). È lo Stato, infatti, l’unico soggetto che ha beneficiato dell’imposta illegittima. Grazie all’intervento della Corte di Giustizia UE, è stato rimosso ogni ostacolo normativo che in passato precludeva questa azione diretta.

Conclusioni: Indicazioni Pratiche per le Imprese

Questa sentenza offre un’indicazione operativa cruciale per tutte le imprese che intendono agire per il rimborso accise energia non dovute. L’azione legale non deve essere indirizzata al proprio fornitore, ma deve essere promossa direttamente nei confronti dell’ente impositore. Scegliere il convenuto sbagliato comporta il rigetto della domanda e un’inutile perdita di tempo e risorse. La giurisprudenza ha ormai consolidato un percorso chiaro: la richiesta di restituzione va presentata a chi ha effettivamente incassato l’imposta, cioè lo Stato.

È possibile chiedere il rimborso delle accise sull’energia direttamente al proprio fornitore?
No. Secondo la sentenza, il fornitore di energia non è il soggetto legittimato a subire l’azione di rimborso, in quanto agisce solo come un esattore per conto dello Stato e non è il beneficiario finale dell’imposta.

Perché il fornitore di energia non è il soggetto corretto a cui chiedere la restituzione delle accise?
Il fornitore non è il soggetto corretto perché opera come mero rappresentante dell’ente pubblico impositore. Egli riscuote l’imposta dal consumatore finale ma ha l’obbligo di versarla interamente allo Stato. Pertanto, non ha la disponibilità della somma e non può essere chiamato a restituirla.

Qual è l’azione corretta da intraprendere per ottenere la restituzione delle accise non dovute?
L’azione corretta consiste nel promuovere una causa di ripetizione dell’indebito direttamente nei confronti dello Stato, ovvero dell’ente impositore che ha effettivamente incassato e beneficiato dell’imposta illegittima.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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