Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17949 Anno 2025
Oggetto: Tributi
Civile Sent. Sez. 5 Num. 17949 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/07/2025
Accise sul gas naturale impiegato per la produzione di energia elettrica – istanza di rimborso -decorrenza termine di decadenza ex art.14, comma 2, del d.lgs. n. 504/95 (TUA)pagamento indebito ab origine
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al numero n. 20390 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto
da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale su foglio allegato al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso lo studio RAGIONE_SOCIALE Studio Legale fondato da RAGIONE_SOCIALE in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
Contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 491/02/2022, depositata in data 3 febbraio 2022, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 giugno 2025 dal Relatore Cons. NOME COGNOME di Nocera.
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Uditi per la società ricorrente l’Avv.to NOME COGNOME per delega dell’Avv.to NOME COGNOME e per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l’Avv.to dello Stato NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1. Dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa, in punto di fatto, si evince che: 1) in data 29 agosto 2008, RAGIONE_SOCIALE s.p.a. aveva presentato all’Agenzia delle dogane, in persona del Direttore pro tempore , istanza di rimborso dell’accisa agevolata versata, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 504 del 1995 (TUA) e del punto 11 della Tabella A allegata al TUA, nella misura complessiva di euro 426.070,68, per il periodo 1° gennaio 2006 – 31 maggio 2007, sul gas naturale destinato alla produzione di energia elettrica, fornito, in qualità di cliente grossista, alla propria centrale termoelettrica di Altomonte (CS); 2) a sostegno della domanda di rimborso, la società contribuente aveva dedotto il contrasto degli artt. 24, comma 1, e 26 del TUA, del punto 11 della Tabella A ad esso allegata e del DPCM 15 gennaio 1999, con l’art. 14, par. 1, lett. a) della Direttiva 2003/96/CE, come interpretato dalla sentenza della Corte di giustizia del 17 luglio 2008, nella causa C-226/07, che aveva previsto, con efficacia diretta
nell’ordinamento nazionale, l’esenzione da accisa per i prodotti energetici destinati alla produzione di energia elettrica; 3)avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza, RAGIONE_SOCIALE aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catanzaro insistendo per il diritto al rimborso; 4) si era costituita l’Agenzia delle dogane eccependo: a) la cessazione parziale della materia del contendere, avendo disposto con Determina n. 26832 del 19 ottobre 2018 la restituzione di euro 357.353,71 corrispondente alle imposte versate per il periodo dal 29 agosto 2006 al 31 maggio 2007; b) la decadenza ex art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504/95 (TUA), con riferimento ai versamenti per la somma di euro 68.716,97 effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2006 al 28 agosto 2006 stante la decorrenza del termine biennale dalla data dei singoli versamenti (in acconto) di imposta; 5) con sentenza n. 1364/01/2020, la CTP di Catanzaro aveva dichiarato cessata la materia del contendere relativamente al periodo 29.8.2006 -31.5.2007 in considerazione dell’avvenuta restituzione da parte dell’Agenzia delle dogane della somma di euro 357.353,71, rigettando il ricorso per la residua somma di euro 68.716,97 relativamente al periodo 1.1.2006-28.8.2006 (stante la decorrenza del termine di decadenza dalla data dei singoli versamenti non dovuti in radice e non dalla data della presentazione della dichiarazione annuale ovvero dalla data del deposito della sentenza della Corte di giustizia del 17 luglio 2008, munita di efficacia puramente dichiarativa) oltre alla domanda risarcitoria per danno da svalutazione e interessi; 6) avverso la sentenza di primo grado, RAGIONE_SOCIALE aveva proposto appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Calabria deducendo la tempestività dell’istanza di rimborso anche per il periodo 1 /01/2006 -28/8/2006, stante il decorso del termine di decadenza dal deposito (17 luglio 2008) della sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-226/07, che aveva ritenuto immediatamente applicabile la direttiva 2003/96 CE, essendosi verificato a tale data il presupposto per la restituzione dell’accisa, successivamente al suo pagamento (ai sensi dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/92) ovvero, ex art. 14, comma 2, del TUA, dalla data della dichiarazione annuale di consumo; 7) si era costituita l’Agenzia delle dogane ribadendo
l’eccezione di intempestività della istanza (relativamente al periodo ancora in contestazione); 8) con sentenza n. 491/02/2022, depositata in data 3 febbraio 2022, la CTR della Calabria aveva rigettato il gravame della società contribuente.
In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha ritenuto tardiva l’istanza di rimborso presentata all’Agenzia delle dogane il 29.8.2008 con riguardo ai versamenti eseguiti nel periodo (ancora in contestazione) 1.1.2006-28.8.2006 stante la decorrenza del termine biennale di decadenza di cui all’art. 14, comma 2, cit. dalla data dei singoli ‘ pagamenti ‘ (è richiamata Cass. n. 13724 del 2017) e non già – come sostenuto dalla società appellante – dalla richiamata sentenza della Corte di giustizia del 17.7.2008, atteso il valore dichiarativo e non costitutivo della medesima pronuncia.
3.Avverso la sentenza di appello, RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a un motivo.
Resiste, con controricorso, l’Agenzia delle dogane.
La società contribuente ha depositato memoria illustrativa.
Il PG ha depositato memoria concludendo per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995 (TUA) per avere la CTR ritenuto tardiva l’istanza di rimborso presentata all’Agenzia delle dogane il 29.8.2008 con riguardo ai versamenti eseguiti per l’importo di euro 68.716,97, nel periodo- ancora in contestazionedal 1.1.2006 al 28.8.2006, facendo decorrere erroneamente la decadenza dalla data dei singoli versamenti mensili in acconto e non già dal deposito (17 luglio 2008) della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-226/07 o, comunque, dalla data della presentazione della dichiarazione annuale di consumo. In particolare, ad avviso della ricorrente, l’acconto mensile costitui va un
versamento previsto dall’art. 26, comma 8, del TUA, parametrato ai consumi dell’anno precedente secondo il c.d. metodo storico, che prescindeva, al momento della sua corresponsione, dalla obbligazione tributaria riguardante l’esercizio in corso, fatto salvo l’eventuale diritto al rimborso che poteva sorgere unicamente dalla data del versamento del saldo, e dunque, a seguito della presentazione della dichiarazione annuale. Tale ricostruzione trovava conferma anche nel comma 3 dell’art. 14 del TUA, introdotto dall’art. 4ter del d.l. n. 193 del 2016, conv. con mod. dalla legge n. 225 del 2016, secondo cui ‘ Per i prodotti per i quali è prevista la presentazione di una dichiarazione da parte del soggetto obbligato al pagamento delle accise, il rimborso deve essere richiesto dal predetto soggetto obbligato a pena di decadenza entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione (…)’, trattandosi di una norma, a carattere non innovativo e applicabile anche retroattivamente, volta a chiarire i principi in tema di diritto al rimborso e relativi termini decadenziali. Soltanto alla chiusura del rapporto tributario, nel caso in cui emergesse dall’ultima dichiarazione di consumo, un conguaglio a credito, quest’ultimo dar ebbe luogo ad un ‘ pagamento indebito ‘ con conseguente esigibilità del credito medesimo, con decorrenza del termine biennale di decadenza ex art. 14, comma 2, del TUA dalla data del pagamento in eccesso, coincidente, in sostanza, con il momento di presentazione dell’ultima dichiarazione annuale di consumo. Pertanto, ad avviso della ricorrente, essendo stata per l’annualità ancora in contestazione (2006), presentata la dichiarazione annuale di consumo nel febbraio del 2007, l’istanza di rimborso del 29.8.2008 doveva considerarsi tempestiva per l’inter a annualità 2006.
2.Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del motivo di ricorso per assunta novità del tema concernente la decorrenza del termine biennale di decadenza di cui all’art. 14, comma 2, TUA dalla data della dichiarazione di consumo, atteso che, avuto riguardo all’atto di appello allegato al ricorso, si evince la espressa censura della statuizione del giudice di primo grado in ordine al la tardività dell’istanza di rimborso del 29.8.2008, con riguardo al periodo 1°.1.2006 – 28.8.2006, per asserita decorrenza del termine di
decadenza dai singoli versamenti, e non già dalla data del deposito (17 luglio 2008) della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-226/07 ovvero dalla data della presentazione della dichiarazione di consumo (‘ con specifico riferimento al gas naturale, il termine biennale di decadenza previsto dall’art. 14 del d.lgs. n. 504/1995 non inizia a decorrere fin dal momento in cui si versano i singoli acconti mensili, in quanto, per le somme versate in acconto, il suddetto termine inizia, invece, a decorrere dal momento in cui, in sede di dichiarazione annuale, viene operata la liquidazione definitiva del debito impositivo. Pacifica conseguenza, pertanto, ne era (e ne è) che, nel caso di specie, in relazione alla istanza di rimborso proposta il 29 agosto 2008, l’istanza sarebbe tempestiva ed il rimborso dovuto per l’intero anno 2006, posto che, in relazione a tale annualità, la Società ha presentato la dichiarazione di consumo nel corso dell’anno 2007, così come ordinariament e previsto dalle norme sulla liquidazione dell’accisa sul gas naturale ‘, pag. 18 dell’atto di appello).
3.Il motivo è infondato.
3.1.La controversia involge la verifica della legittimità del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza presentata all’Agenzia delle dogane il 29.8.2008 di rimborso dell’accisa nella somma residua di euro 68.716,97 versata dalla società contribuente sul gas naturale destinato alla produzione di energia elettrica fornito, quale grossista, alla propria centrale termoelettrica (per quanto ancora di interesse, per il periodo 1° gennaio 2006 -28 agosto 2006). Va, al riguardo, precisato che il campo d’indagine va circoscritto esclusivamente alla questione dell’individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di decadenza (ex art. 14, comma 2, del TUA) dell’istanza di rimborso, non essendo stata in discussione sin dal primo grado, la sussistenza del regime di esenzione dall’accisa versata sui prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica per contrasto degli artt. 24, comma 1, e 26 del TUA, del punto 11 della Tabella A ad esso allegata e del DPCM 15 gennaio 1999, con l’art. 14, par. 1, l ett. a) della Direttiva 2003/96/CE come interpretato dalla sentenza della Corte di giustizia del 17 luglio 2008, nella causa C226/07, avendo, in particolare, l’Agenzia delle
dogane restituito alla società contribuente una quota parte delle accise versate con riguardo al periodo dal 29 agosto 2006 al 31 maggio 2007, con ciò riconoscendo la fondatezza delle ragioni di merito sottese all’istanza di rimborso in questione, in ordine alla quale, per tale periodo, era stata dichiarata già dal giudice di primo grado cessata la materia del contendere. Né viene in rilievo la questione dell’avvenuta comunicazione ad opera della società della domanda di rimborso ai sensi dell’art. 29, com ma 4, della legge n. 428/90, essendo incontestato l’avvenuto inoltro (in data 16 ottobre 2008) della detta istanza all’Agenzia delle entrate competente (v. controricorso pag. 2).
3.2.In particolare, la materia del contendere concerne la individuazione della data di decorrenza del termine di decadenza per l ‘ esercizio del diritto al rimborso del credito di accisa sul gas naturale impiegato dalla RAGIONE_SOCIALE presso una propria centrale termoelettrica per la produzione di energia elettrica.
3.3. In termini generali l’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/92 dispone che « La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione ».
3.4.Con riguardo al settore delle imposte sulla produzione e sui consumi l’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995 (TUA), vigente ratione temporis , stabilisce che « L’accisa e’ rimborsata quando risulta indebitamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ».
3.5.Invero, non può revocarsi in dubbio che la decadenza del contribuente dal diritto di ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate a titolo di imposta, interessi o accessori , per decorso del termine di due anni dal pagamento, già sancita – sul piano generale – dagli artt. 19, comma 1, lett. g) e 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, trovi un’espressa conferma nelle disposizioni particolari che disciplinano il settore delle imposte sulla produzione e sui consumi (sentenza n. 24056 del 2011; Cass. n. 13724 del 2017).
3.6.L’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995 – recuperando un termine perentorio già previsto, in relazione all’imposta di fabbricazione sugli oli minerali, dall’art. 20 del r.d. n. 334 del 1939 – ha introdotto, nella specifica materia, la regola generale secondo cui il rimborso dell’accisa indebitamente pagata deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento, a prescindere dalle cause per le quali il pagamento non è dovuto. » (Cass. n. 16121 del 2004; Cass. n. 12045 del 2008; Cass. n. 23515 del 2008; Cass. n. 24056 del 2011; Cass. n. 3363 del 2012; Cass. n. 9283 del 2013; Sez. 5, Sentenza n. 13724 del 2017). Ed essendosi, indubitabilmente, in presenza di termini di decadenza dettati per finalità di interesse pubblico, non disponibili neppure dalla stessa pubblica amministrazione (Cass. 1605 del 2008; Cass. n. 791 del 2011), la relativa disciplina legale non avrebbe potuto essere derogata neanche dall’accordo delle parti, ostandovi il disposto dell’art. 2968 cod. civ.
3.7.Al riguardo, occorre distinguere il dies a quo di decorrenza del termine biennale di decadenza ex art. 14, comma 2, del TUA, a seconda che trattasi di eccedenza di importi anticipatamente corrisposti rispetto all’ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, ovvero di un pagamento (in tutto o in parte) indebito ab origine .
3.8.Mentre nell’ambito del meccanismo ordinario di pagamento dell’accisa , incentrato sul meccanismo degli acconti calcolati sui consumi del corrispondente periodo precedente, il concetto di ‘pagamento indebito’ coincide con il ‘conguaglio a credito’ emerso dall’ultima dichiarazione di consumo, nell’ipotesi di pagamento in radice indebito, essendo al di fuori del meccanismo ordinario del pagamento dell’accisa, il ‘pagamento indebito’ coincide con il singolo versamento in acconto. Ciò comporta l’operatività di un dive rso dies a quo di decorrenza del termine di decadenza che è ravvisato dalla giurisprudenza di questa Corte, nel primo caso, nella data di presentazione della dichiarazione annuale di consumo, nel secondo nella data dello stesso pagamento.
3.9.Invero, in base al meccanismo ordinario del pagamento dell’accisa, -in considerazione del meccanismo di compensazione prescritto ai sensi dell’art. 56,
comma 1, TUA (secondo cui « Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto »), operante fino all’esaurimento del rapporto tributario -l’accredito, in quanto detratto ex lege dai successivi versamenti di acconto, risulta una modalità di pagamento dell ‘ accisa sui consumi di energia elettrica (come di gas naturale), per cui, in corso di rapporto tributario, non è configurabile come pagamento indebito, con conseguente inapplicabilità del termine di decadenza biennale ex art. 14, comma 2, TUA (cfr. Cass. n. 11813 del 18/06/2020; Cass. 25608 del 12/11/2020; Cass. n. 9351 del 07/04/2021; Cass., sez. 5, n. 16261 del 2019 secondo cui « In tema di accise sull’energia elettrica, il saldo creditorio che matura al momento della presentazione della dichiarazione annuale – costituendo una modalità di pagamento dell’imposta, in quanto detratto ex lege dai successivi versamenti di acconto – non è reclamabile prima della chiusura del rapporto tributario, con conseguente decorrenza del termine biennale di decadenza ex art. 14, comma 2, del Dlgs. n. 504 del 1995 (TUA) per il rimborso dell’eventuale credito di imposta dal momento della presentazione dell’ultima dichiarazione annuale di consumo »; nello stesso senso, v. n. 16262 del 2019; n. 16263 del 2019; n. 16264 del 2019).
3.10.Diversamente, come già affermato da questa Corte – in tema di imposte sui redditi ma il principio assume una portata generale – il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso non può che decorrere dal giorno dei singoli versamenti in acconto nel caso in cui questi, già all’atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, poiché in questa ipotesi l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sussistono sin da tale momento(v. Cass. n.ri 13478/2008; 24058/2011, 6895/2011, 4166/2014; n.3472/2015; Sez. 6 – 5, Sentenza n. 25378 del 2015).
3.11. Ciò posto, come chiarito da questa Corte in altre pronunce riguardanti sempre RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE (Cass. n. 34089 19/12/2019; Cass. n. 19398 del 08/07/2021; Cass. n. 31679 del 26/10/2022; Cass. n. 4891 del 16/02/2023; Sez. 5, Sentenza n. 32982 del 2024; n. 24373 del 2024), nell’ipotesi di
esenzione dall’accisa sui prodotti energetici destinati alla produzione di energia elettrica in forza della efficacia diretta dell’art. 14, n. 1, lett. a), della direttiva n. 2003/96/CE, anche prima della adozione del d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, in base ai principi espressi dalla Corte di giustizia, nella sentenza del 17 luglio 2008, in causa C-226/07, il termine di decadenza della domanda di rimborso decorre dalla data del singolo versamento, poiché il versamento dell’imposta rappresenta un pagamento indebito ab origine , che si pone al di fuori del meccanismo ordinario del pagamento dell’accisa.
3.12. Invero, nella fattispecie in esame viene in rilievo un’istanza di rimborso di accisa versata sul gas naturale destinato per la produzione di energia elettrica (per quanto ancora di interesse, per il periodo 1° gennaio 2006 -28 agosto 2006) che, in quanto non dovuta ab origine in considerazione del regime di esenzione -in forza dell’efficacia diretta dell’art. 14, n. 1, lett. a), della direttiva n. 2003/96/CE, anche prima della adozione del d.lgs. n. 26 del 2007, in base ai principi espressi dalla Corte di giustizia nella sentenza resa in causa C-226/07 -costituisce un pagamento indebito , con conseguente decorrenza del termine biennale di decadenza dell’istanza di rimborso, in applicazione dell’art. 14, comma 2, TUA, dalla data del singolo versamento e, dunque, nella specie, tardività della medesima (presentata il 29.8.2008) con riguardo a tale periodo.
3.13.Con riguardo alla verifica della decorrenza del termine di decadenza entro cui l’istanza di rimborso deve essere proposta in caso di pronuncia della Corte di giustizia che ha ritenuto il contrasto di una previsione normativa nazionale con quella comunitaria, le Sezioni Unite di questa Corte, con la pronuncia 16 giugno 2014, n. 13676, hanno precisato che « costituisce principio immanente in ogni Stato di diritto quello in virtù del quale qualsiasi situazione o rapporto giuridico diviene irretrattabile in presenza di determinati eventi, quali lo spirare di termini di prescrizione o di decadenza, l’intervento di una sentenza passata in giudicato, o altri motivi previsti dalla legge, e ciò a tutela del fondamentale e irrinunciabile principio, di preminente interesse costituzionale, della certezza delle situazioni giuridiche: si tratta della nota categoria dei c. d. rapporti esauriti, la cui
definizione spetta solo al legislatore determinare, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza ». Pertanto, prosegue la citata pronuncia « Il limite dell’esaurimento del rapporto in ordine alla efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale è principio pacifico e non si ravvisano ragioni, sotto questo aspetto, come già detto, per distinguere dette pronunce dalle sentenze, aventi anch’esse efficacia dichiarativa, con le quali la Corte di giustizia afferma l’incompatibilità di una norma nazionale con il diritto comunitario .». In definitiva, dunque, le Sezioni Unite di questa Corte hanno confermato, sulla questione in esame, l’orientamento prevalente e più antico nel senso della decorrenza del termine di decadenza dalla data del pagamento, a nulla rilevando che in quel momento non fosse stata ancora dichiarata l’incompatibilità della norma interna con il diritto comunitario : si segnalano Cass., sez. un., n. 3458 del 1996 (in tema di rimborso della c.d. tassa sulle società), Cass. n. 4670 e n. 13087 del 2012 (sull’imposta di consumo sugli oli lubrificanti); Cass., sez. 5, n. 13883 del 2018.
Pertanto, nella specie, la non debenza dell’accisa sul gas naturale destinato alla produzione di energia elettrica stante la diretta applicabilità dell’art. 14, par. 1, lett. a) della Direttiva 2003/96/CE, come chiarito dalla sentenza della Corte di giustizia del 17 luglio 2008, nella causa C226/07, dà luogo ad un ‘pagamento indebito’ ab origine e non già tale determinatosi in forza della detta sentenza che non assume una valenza costitutiva bensì soltanto meramente dichiarativa, con conseguente decorrenza del termine biennale di decadenza dell’istanza di rimborso dalla data del versamento dei singoli acconti.
3.14.Tale assetto interpretativo non è scalfito dal la successiva modifica dell’art. 14 del TUA in forza dell’art.4 -ter del decreto-legge del 22/10/2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225 (in vigore dal 03/12/2016) -atteso che, in disparte la non applicabilità della stessa alla fattispecie in oggetto afferente ai versamenti di accisa per il periodo 1.1.2006 -28.8.2006, detta disposizione, anche nella attuale formulazione, ha disposto, per quanto di interesse, che: «1. L’accisa e’ rimborsata quando risulta
indebitamente pagata (…). 2.(…) il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto puo’ essere esercitato. 3. Per i prodotti per i quali e’ prevista la presentazione di una dichiarazione da parte del soggetto obbligato al pagamento delle accise, il rimborso deve essere richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione …». In particolare, come si evince dalla nota di lettura n. 154, Legislatura 17ª -del Senato della Repubblica (A.S. 2595: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”) ‘ Il comma 2 conferma la vigente disciplina in quanto prevede che il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento, precisando anche la data in cui il relativo diritto può essere esercitato. Il medesimo termine è prescritto, ai sensi del comma 3, per i prodotti per i quali è prevista la presentazione di una dichiarazione da parte del soggetto obbligato al pagamento delle accise ‘. Come precisato, per quanto di interesse, anche dal dossier n. 394/4- Legislatura 17ª – Dossier del Senato della Repubblica (A.S. n. 2595 Disposizioni in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. D.L. 193/2016 / A.S. 2595) in forza delle modifiche introdotte d all’art. 4ter cit. ‘ Si chiariscono i termini di rimborso per i prodotti per cui è prevista una dichiarazione (…)’.
3.15. Nella sentenza impugnata, la CTR si è attenuta ai suddetti principi nel ritenere tardiva la richiesta, presentata il 29.8.2008, di rimborso delle accise indebitamente versate -essendo non dovute in radice stante l’esenzione da accisa per i prodotti energetici destinati, come nella specie, alla produzione di energia elettrica- per la somma di euro 68.716,97 con riguardo al periodo 1.1.2006 -28.8.2006, avuto riguardo alla decorrenza del termine di decadenza ex art. 14, comma 2, del TUA dalla data dei singoli pagamenti (è richiamata Cass. n.13724 del 2017); con ciò disattendendo (esplicitamente) l’assunto della società contribuente in ordine alla decorrenza del detto termine dalla diversa
data del deposito della sentenza della Corte di giustizia del 17.7.2008, causa 226/07 nonché (implicitamente) quello in ordine alla decorrenza della decadenza, in ogni caso, dalla data della presentazione della dichiarazione annuale di consumo.
4.In conclusione, il ricorso va rigettato.
5.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;
P.Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 5.900,00, per compensi oltre spese prenotate a debito;
Dà atto, ai sensi dell’art.13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 10 giugno 2025