Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18801 Anno 2025
Oggetto: Tributi
Accise sul gas naturale impiegato per la
produzione di energia
elettrica – istanza di rimborso
–
decorrenza
Civile Sent. Sez. 5 Num. 18801 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/07/2025
termine di decadenza ex art.14, comma 2, del d.lgs. n. 504/95 (TUA)pagamento indebito ab origine
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al numero n. 22754 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto
da
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale su foglio allegato al controricorso, dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso lo studio RAGIONE_SOCIALE Studio Legale fondato da RAGIONE_SOCIALE in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia -Romagna n. 624/13/2023, depositata in data 23 maggio 2023, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 giugno 2025 dal Relatore Cons. NOME COGNOME di Nocera.
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
Uditi per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l’Avv.to dello Stato NOME COGNOME e per la società controricorrente l’Avv.to NOME COGNOME per delega dell’Avv.to NOME COGNOME ;
FATTI DI CAUSA
1. Dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa, in punto di fatto, si evince che: 1) in data 29 agosto 2008, RAGIONE_SOCIALE s.p.a. aveva presentato all’Agenzia delle dogane, in persona del Direttore pro tempore , istanza di rimborso dell’accisa agevolata versata, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 504 del 1995 (TUA) e del punto 11 della Tabella A allegata al TUA, nella misura complessiva di euro 221.823,12, per il periodo 1° marzo 2005 – 31 maggio 2007, sul gas naturale destinato alla produzione di energia elettrica, fornito, in qualità di cliente grossista, alla propria centrale termoelettrica di San Quirico (PR); 2) a sostegno della domanda di rimborso la società contribuente aveva dedotto il contrasto degli artt. 24, comma 1, e 26 del TUA, del punto 11 della Tabella A ad esso allegata e del DPCM 15 gennaio 1999, con l’art. 14, par. 1, lett. a) della Direttiva 2003/96/CE, come interpretato dalla sentenza della Corte di giustizia del 17
luglio 2008, nella causa C-226/07, che aveva previsto, con efficacia diretta nell’ordinamento nazionale, l’esenzione da accisa per i prodotti energetici destinati alla produzione di energia elettrica; 3)avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza, RAGIONE_SOCIALE aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Parma deducendo la violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale e insistendo per il diritto al rimborso; 4) si era costituita l’Agenzia delle dogane eccependo: a) la decadenza, ex art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504/95 (TUA), con riferimento ai versamenti effettuati nel periodo antecedente i due anni dalla presentazione della domanda medesima (1° marzo 2005 – 29 agosto 2006) stante la decorrenza del termine biennale dalla data dei singoli versamenti (in acconto) di imposta; b) la mancata produzione da parte della contribuente di elementi idonei a dimostrare che l’onere tributario non fosse stato traslato nei confronti di altri soggetti; 5) con sentenza n. 43/02/2019, la CTP di Parma aveva accolto parzialmente il ricorso riconoscendo: a) la piena legittimità della istanza di rimborso per avere la contribuente documentato il consumo del combustibile per la produzione di energia elettrica e non avendo l’Agenzia delle dogane dimostrato l’eventuale traslazione a terzi delle accise chieste a rimborso; b) in conseguenza della decadenza biennale ex art. 14, comma 2, TUA, decorrente dalla data dei singoli versamenti d’imposta, il diritto al rimborso dal 29 agosto 2006 al 31 maggio 2007; 6) avverso la sentenza di primo grado, RAGIONE_SOCIALE aveva proposto appello dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia -Romagna deducendo la tempestività dell’istanza di rimborso anche per il periodo 1° marzo 2005 28 agosto 2006 e, in ogni caso, per l’intera annualità 2006 nonché la violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale; 7) si era costituita l’Agenzia delle dogane replicando ai motivi di gravame; 8) con sentenza n. 624/13/2023, depositata in data 23 maggio 2023, la Corte di Giustizia di II grado dell’Emilia -Romagna aveva accolto parzialmente il gravame della società contribuente riconoscendo il diritto al rimborso anche per l’intera annualità 2006.
In punto di diritto, per quanto di interesse, la CGT di II grado ha osservato che, in applicazione del termine biennale di decadenza decorrente dall'(ultima) dichiarazione annuale di consumo (è richiamata Cass. n. 11813 del 2020), andava riconosciuto il diritto al rimborso delle accise versate -oltre che come già disposto dal giudice di primo grado dal 29 agosto 2006 al 31 maggio 2007 anche per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 28 agosto 2006 (e quindi per l’intera annualità 2006) atteso che la dichiarazione di consumo per il 2006 era stata presentata dalla società nel febbraio 2007 e, quindi, nel termine biennale l’istanza di rimborso in data 29 agosto 2008.
3.Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle dogane propone ricorso per cassazione affidato a un motivo.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
Il PG ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con l’unico motivo, l’Agenzia delle dogane denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995 (TUA) per avere la CGT di secondo grado riconosciuto il diritto al rimborso dell’accisa oltre che dal 29 agosto 2006 al 31 maggio 2007 come disposto dal giudice di prime cure – anche per il periodo 1° gennaio 2006 -28 agosto 2006, considerando -nel richiamare la sentenza della Corte di cassazione n. 11813/2020 – come dies a quo di decorrenza del termine di decadenza biennale ex art. 14, comma 2, cit. per la presentazione della istanza di rimborso (nella specie il 29 agosto 2008), la data (febbraio 2007) di presentazione dell'(ultima) dichiarazione di consumo per l’anno 2006; ci ò sebbene, diversamente dalla fattispecie presa in considerazione nella sentenza impropriamente richiamata n. 11813/2020 (in cui veniva in rilievo il meccanismo ordinario di pagamento dell’accisa, con compensazione dei versamenti ef fettuati in eccesso – costituenti una modalità di pagamento fino all’esaurimento del
rapporto tributario e decorrenza del termine di decadenza della domanda di rimborso dal momento di presentazione dell’ultima dichiarazione annuale di consumo) nella specie, si fosse fuori dal meccanismo ordinario di pagamento dell’accisa, rappresentando il versamento dell’imposta un pagamento indebito ab origine stante l’esenzione dall’accisa sui prodotti energetici destinati alla produzione di energia elettrica (in forza dell’art. 14, n. 1, lett. a, della direttiva n. 2003/96/CE, anche prima dell’adozione del d.lgs. n. 26 del 2007, in base ai principi espressi nella sentenza della Corte di giustizia del 17 luglio 2008, nella causa C-226/07) con conseguente decorrenza del termine di decadenza dalla data dei singoli versamenti in acconto.
1.1.Il motivo è fondato.
1.2. La controversia involge la verifica della legittimità del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza presentata all’Agenzia delle dogane il 29.8.2008 di rimborso dell’accisa versata dalla società contribuente sul gas naturale destinato alla produzione di energia elettrica fornito, quale grossista, alla propria centrale termoelettrica (per quanto ancora di interesse, per il periodo 1° gennaio 2006 -28 agosto 2006). Va, al riguardo, precisato che il campo d’indagine va circoscritto esclusivamente alla questione dell’individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di decadenza ex art. 14, comma 2, del TUA, dell’istanza di rimborso, non essendo stata in discussione sin dal primo grado, la sussistenza del regime di esenzione dall’accisa versata sui prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica per contrasto degli artt. 24, comma 1, e 26 del TUA, del punto 11 della Tabella A ad esso allegata e del DPCM 15 gennaio 1999, con l’art. 14, par. 1, lett. a) della Direttiva 2003/96/CE come interpretato dalla sentenza della Corte di giustizia del 17 luglio 2008, nella causa C226/07 (‘ Non sono in discussione il contenuto e le conseguenze della nota sentenza della Corte di giustizia europea del 17.7.2008 nel procedimento C-226/07 in relazione alla non debenza dell’accisa sul gas metano utilizzato per la produzione di energia elettrica ‘ v. stralcio della sentenza della CTP, pag. 10 del controricorso) ed essendosi formato il giudicato interno – stante la mancata proposizione sul punto
di appello incidentale- sulla statuizione della CTP in ordine alla mancata documentazione da parte dell’Agenzia delle dogane della assunta traslazione dell’accisa su terzi quale fatto impeditivo del rimborso (‘ la tesi della ricorrente non viene scalfita dalle considerazioni dell’Ufficio che si limita invece ad ipotizzare la vendita del gas metano a terzi soggetti senza però nulla documentare in tal senso ‘, v. stralcio della sentenza della CTP, pag. 10 del controricorso).
1.3.In particolare, la materia del contendere concerne la individuazione della data di decorrenza del termine di decadenza per l’esercizio del diritto al rimborso del credito di accisa sul gas naturale impiegato dalla RAGIONE_SOCIALE presso una propria centrale termoelettrica per la produzione di energia elettrica.
1.4.In termini generali l’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/92 dispone che « La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione ».
1.5.Con riguardo al settore delle imposte sulla produzione e sui consumi l’art. 14 del d.lgs. n. 504 del 1995 (TUA), vigente ratione temporis , stabilisce che «1. L’accisa e’ rimborsata quando risulta indebitamente pagata ….2…. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ».
1.6.Invero, non può revocarsi in dubbio che la decadenza del contribuente dal diritto di ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate a titolo di imposta, interessi o accessori , per decorso del termine di due anni dal pagamento, già sancita – sul piano generale – dagli artt. 19, comma 1, lett. g) e 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, trovi un’espressa conferma nelle disposizioni particolari che disciplinano il settore delle imposte sulla produzione e sui consumi (sentenza n. 24056 del 2011; Cass. n. 13724 del 2017).
1.7.L’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995 – recuperando un termine perentorio già previsto, in relazione all’imposta di fabbricazione sugli oli minerali,
dall’art. 20 del r.d. n. 334 del 1939 – ha introdotto, nella specifica materia, la regola generale secondo cui il rimborso dell’accisa indebitamente pagata deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento, a prescindere dalle cause per le quali il pagamento non è dovuto. » (Cass. n. 16121 del 2004; Cass. n. 12045 del 2008; Cass. n. 23515 del 2008; Cass. n. 24056 del 2011; Cass. n. 3363 del 2012; Cass. n. 9283 del 2013; Sez. 5, Sentenza n. 13724 del 2017). Ed essendosi, indubitabilmente, in presenza di termini di decadenza dettati per finalità di interesse pubblico, non disponibili neppure dalla stessa pubblica amministrazione (Cass. 1605 del 2008; Cass. n. 791 del 2011), la relativa disciplina legale non avrebbe potuto essere derogata neanche dall’accordo delle parti, ostandovi il disposto dell’art. 2968 cod. civ.
1.8.Al riguardo, occorre distinguere il dies a quo di decorrenza del termine biennale di decadenza ex art. 14, comma 2, del TUA, a seconda che trattasi di eccedenza di importi anticipatamente corrisposti rispetto all’ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, ovvero di un pagamento (in tutto o in parte) indebito ab origine .
1.9.Mentre nell’ambito del meccanismo ordinario di pagamento dell’accisa, incentrato sul meccanismo degli acconti calcolati sui consumi del corrispondente periodo precedente, il concetto di ‘pagamento indebito’ coincide con il ‘conguaglio a credito’ emerso dall’ultima dichiarazione di consumo, nell’ipotesi di pagamento in radice indebito, essendo al di fuori del meccanismo ordinario del pagamento dell’accisa, il ‘pagamento indebito’ coincide con il singolo versamento in acconto. Ciò comporta l’operatività di un diverso dies a quo di decorrenza del termine di decadenza che è ravvisato dalla giurisprudenza di questa Corte, nel primo caso, nella data di presentazione della dichiarazione annuale di consumo, nel secondo nella data dello stesso pagamento.
1.10.Invero, in base al meccanismo ordinario del pagamento dell’accisa -in considerazione del meccanismo di compensazione prescritto ai sensi dell’art. 56, comma 1, TUA (secondo cui « Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto »), operante fino
all’esaurimento del rapporto tributario -l’accredito, in quanto detratto ex lege dai successivi versamenti di acconto, risulta una modalità di pagamento dell’accisa sui consumi di energia elettrica (come di gas naturale), per cui, in corso di rapporto tributario, non è configurabile come pagamento indebito, con conseguente inapplicabilità del termine di decadenza biennale ex art. 14, comma 2, TUA (cfr. Cass. n. 11813 del 18/06/2020; Cass. 25608 del 12/11/2020; Cass. n. 9351 del 07/04/2021; Cass., sez. 5, n. 16261 del 2019 secondo cui « In tema di accise sull’energia elettrica, il saldo creditorio che matura al momento della presentazione della dichiarazione annuale – costituendo una modalità di pagamento dell’imposta, in quanto detratto ex lege dai successivi versamenti di acconto – non è reclamabile prima della chiusura del rapporto tributario, con conseguente decorrenza del termine biennale di decadenza ex art. 14, comma 2, del Dlgs. n. 504 del 1995 (TUA) per il rimborso dell’eventuale credito di imposta dal momento della presentazione dell’ultima dichiarazione annuale di consumo »; nello stesso senso, v. n. 16262 del 2019; n. 16263 del 2019; n. 16264 del 2019).
1.11.Diversamente, come già affermato da questa Corte – in tema di imposte sui redditi ma il principio assume una portata generale – il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso non può che decorrere dal giorno dei singoli versamenti in acconto nel caso in cui questi, già all’atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, poiché in questa ipotesi l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sussistono sin da tale momento (v. Cass. n.n. 13478/2008; 24058/2011, 6895/2011, 4166/2014; n.3472/2015; Sez. 6 – 5, Sentenza n. 25378 del 2015).
1.12. Ciò posto, come chiarito da questa Corte in altre pronunce riguardanti sempre RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE (Cass. n. 34089 19/12/2019; Cass. n. 19398 del 08/07/2021; Cass. n. 31679 del 26/10/2022; Cass. n. 4891 del 16/02/2023; Sez. 5, Sentenza n. 32982 del 2024; n. 24373 del 2024), nell’ipotesi di esenzione dall’accisa sui prodotti energetici destinati alla produzione di energia elettrica in forza della efficacia diretta dell’art. 14, n. 1, lett. a), della direttiva n.
2003/96/CE, anche prima della adozione del d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, in base ai principi espressi dalla Corte di giustizia, nella sentenza del 17 luglio 2008, in causa C-226/07, il termine di decadenza della domanda di rimborso decorre dalla data del singolo versamento, poiché il versamento dell’imposta rappresenta un pagamento indebito ab origine , che si pone al di fuori del meccanismo ordinario del pagamento dell’accisa.
1.13. Invero, nella fattispecie in esame viene in rilievo un’istanza di rimborso di accisa versata sul gas naturale destinato per la produzione di energia elettrica (per quanto ancora di interesse, per il periodo 1° gennaio 2006 -28 agosto 2006) che, in quanto non dovuta ab origine in considerazione del regime di esenzione -in forza dell’efficacia diretta dell’art. 14, n. 1, lett. a), della direttiva n. 2003/96/CE, anche prima della adozione del d.lgs. n. 26 del 2007, in base ai principi espressi dalla Corte di giustizia nella sentenza resa in causa C-226/07 -costituisce un pagamento indebito , con conseguente decorrenza del termine biennale di decadenza dell’istanza di rimborso, in applicazione dell’art. 14, comma 2, TUA, dalla data del singolo versamento e, dunque, nella specie, tardività della medesima (presentata il 29.8.2008) con riguardo a tale periodo.
1.14.Con riguardo alla verifica della decorrenza del termine di decadenza entro cui l’istanza di rimborso deve essere proposta in caso di pronuncia della Corte di giustizia che ha ritenuto il contrasto di una previsione normativa nazionale con quella comunitaria, le Sezioni Unite di questa Corte, con la pronuncia 16 giugno 2014, n. 13676, hanno precisato che « costituisce principio immanente in ogni Stato di diritto quello in virtù del quale qualsiasi situazione o rapporto giuridico diviene irretrattabile in presenza di determinati eventi, quali lo spirare di termini di prescrizione o di decadenza, l’intervento di una sentenza passata in giudicato, o altri motivi previsti dalla legge, e ciò a tutela del fondamentale e irrinunciabile principio, di preminente interesse costituzionale, della certezza delle situazioni giuridiche: si tratta della nota categoria dei c. d. rapporti esauriti, la cui definizione spetta solo al legislatore determinare, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza ». Pertanto, prosegue la citata pronuncia « Il
limite dell’esaurimento del rapporto in ordine alla efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale è principio pacifico e non si ravvisano ragioni, sotto questo aspetto, come già detto, per distinguere dette pronunce dalle sentenze, aventi anch’esse efficacia dichiarativa, con le quali la Corte di giustizia afferma l’incompatibilità di una norma nazionale con il diritto comunitario .». In definitiva, dunque, le Sezioni Unite di questa Corte hanno confermato, sulla questione in esame, l’orientamento prevalente e più antico nel senso della decorrenza del termine di decadenza dalla data del pagamento, a nulla rilevando che in quel momento non fosse stata ancora dichiarata l’incompatibilità della norma interna con il diritto comunitario : si segnalano Cass., sez. un., n. 3458 del 1996 (in tema di rimborso della c.d. tassa sulle società), Cass. n. 4670 e n. 13087 del 2012 (sull’imposta di consumo sugli oli lubrificanti); Cass., sez. 5, n. 13883 del 2018.
1.15. Pertanto, nella specie, la non debenza dell’accisa sul gas naturale destinato alla produzione di energia elettrica stante la diretta applicabilità dell’art. 14, par. 1, lett. a) della Direttiva 2003/96/CE, come chiarito dalla sentenza della Corte di giustizia del 17 luglio 2008, nella causa C226/07, dà luogo ad un ‘pagamento indebito’ ab origine e non già tale determinatosi in forza della detta sentenza che non assume una valenza costitutiva bensì soltanto meramente dichiarativa, con conseguente decorrenza del termine biennale di decadenza dell’istanza di rimborso dalla data del versamento dei singoli acconti.
1.16.Tale assetto interpretativo non è, peraltro, scalfito (come eccepito in controricorso pag. 24) dalla successiva modifica dell’art. 14 del TUA – in forza dell’art.4 -ter del decreto-legge del 22/10/2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225 (in vigore dal 03/12/2016) -atteso che, in disparte la non applicabilità della stessa alla fattispecie in oggetto afferente ai versamenti di accisa per il periodo 1.1.2006 -28.8.2006, detta disposizione, anche nella attuale formulazione, ha disposto, per quanto di interesse, che: «1. L’accisa e’ rimborsata quando risulta indebitamente pagata (…). 2.(…) il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due
anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto puo’ essere esercitato. 3. Per i prodotti per i quali e’ prevista la presentazione di una dichiarazione da parte del soggetto obbligato al pagamento delle accise, il rimborso deve essere richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione …». In particolare, come si evince dalla nota di lettura n. 154, Legislatura 17ª -del Senato della Repubblica (A.S. 2595: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”) ‘ Il comma 2 conferma la vigente disciplina in quanto prevede che il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento, precisando anche la data in cui il relativo diritto può essere esercitato. Il medesimo termine è prescritto, ai sensi del comma 3, per i prodotti per i quali è prevista la presentazione di una dichiarazione da parte del soggetto obbligato al pagamento delle accise ‘. Come precisato, per quanto di interesse, anche dal dossier n. 394/4- Legislatura 17ª – Dossier del Senato della Repubblica (A.S. n. 2595 Disposizioni in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. D.L. 193/2016 / A.S. 2595 ) in forza delle modifiche introdotte dall’art. 4 -ter cit. ‘ Si chiariscono i termini di rimborso per i prodotti per cui è prevista una dichiarazione (…)’ .
1.17. Nella sentenza impugnata, la CGT di II grado non si è attenuta ai suddetti principi nel ritenere tempestiva l’istanza di rimborso presentata il 29.8.2008, anche per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 28 agosto 2006 (e quindi per l’intera annualità 2006), facendo decorrere la decadenza ex art. 14, comma 2, TUA dall’ (ultima) dichiarazione di consumo, nella specie, presentata dalla società, nel febbraio 2007 (per l’annualità 2006) .
2.In conclusione, va accolto il ricorso con cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito, con rigetto del ricorso originario avverso il silenziorifiuto sull’istanza di rimborso limitatamente al periodo dal 1° gennaio 2006 al 28 agosto 2006.
3.Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese dei gradi di merito mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente nei termini di cui in motivazione; compensa le spese dei gradi di merito; condanna la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 7.600,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma il 10 giugno 2025